Data pubblicazione: 30 dicembre 2008
Delibera 29 dicembre 2008
EEN 36/08
Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/095);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: deliberazione n. 345/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, EEN 31/08 (di seguito: deliberazione EEN 31/08);
- il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 ottobre 2008, DCO 32/08, intitolato "Modalità di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: documento per la consultazione DCO 32/08);
- il Terzo Rapporto Annuale dell'Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica, pubblicato nel sito internet dell'Autorità in data 9 dicembre 2008;
- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 32/08 inviati all'Autorità.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario unitario);
- l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato l'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed ha previsto che i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità e che tengono conto degli obiettivi di cui a tale decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha incrementato l'obiettivo di risparmio di energia primaria in capo ai distributori obbligati negli anni 2008 e 2009 e fissato nuovi obiettivi per il triennio 2010-2012, ampliando nel contempo le opportunità di risparmio energetico ammissibili all'interno del meccanismo attraverso, ad esempio, l'estensione dell'accesso ai titoli di efficienza energetica di nuovi operatori sul lato offerta del mercato, l'eliminazione del cosiddetto "vincolo del 50%", l'estensione della possibilità di bancare i titoli di efficienza energetica tra il primo periodo di applicazione (2005-2009) ed il secondo (2010-2013), l'introduzione di un meccanismo di ritiro garantito a prezzo predeterminato qualora al termine del secondo periodo di applicazione non sia stato previsto l'ulteriore prolungamento temporale del meccanismo;
- l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale, estendendo in tal modo, di fatto, il contributo tariffario agli interventi che conseguono tale risparmio e introducendo dunque un ulteriore elemento di ampliamento delle opportunità di risparmio energetico ammissibili all'interno del meccanismo, che si aggiunge a quelle di cui al precedente alinea;
- l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 prevede la possibilità di cumulo con i certificati bianchi di tutti i contributi comunitari, regionali o locali, diversamente da quanto previsto per altre forme di incentivazione orientate alla promozione dell'efficienza energetica per i quali tale possibilità di cumulo è soggetta ad una misura massima;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura nelle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- con deliberazione n. 345/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico a partire dagli obiettivi relativi all'anno 2009;
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 345/07 ha introdotto in capo ai distributori obbligati un obbligo di registrazione degli accordi bilaterali conclusi ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico a partire dall'anno 2007;
- l'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 345/07 ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2008, i soggetti ammessi ad operare nel Registro dei titoli di efficienza energetica comunicano al GME, unitamente alle quantità di titoli scambiate attraverso contrattazione bilaterale, i relativi prezzi di scambio, estendendo tale obbligo a tutte le transazioni bilaterali concluse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- con la deliberazione EEN 31/08 il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 è stato differito al 31 dicembre 2008 limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario unitario da effettuarsi nell'anno 2008, in considerazione della necessità di effettuare approfondimenti in merito agli impatti della disposizione di cui al precedente alinea sul vigente quadro regolatorio del mercato dei titoli di efficienza ed al fine di rendere disponibili eventuali documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di aggiornamento del contributo tariffario;
- con il documento per la consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha avanzato proposte in merito alle modalità di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico a partire dagli obiettivi relativi all'anno 2009, tenuto conto dei criteri indicati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e delle informazioni e dei dati disponibili, esposti e commentati nel documento stesso, ed ha comunicato le modalità con le quali intende dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08;
- in particolare, nell'ambito del documento per la consultazione di cui al precedente alinea l'Autorità:
- ha confermato l'intenzione di adeguare la deliberazione n. 219/04 al disposto dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 indipendentemente dalla data di certificazione dei risparmi energetici ammissibili all'erogazione del contributo tariffario;
- ha proposto un algoritmo per la determinazione della variazione percentuale da apportare annualmente al contributo tariffario unitario, basato su una combinazione opportunamente pesata dei seguenti fattori (di seguito: approccio I):
- la differenza percentuale tra il contributo tariffario unitario riconosciuto e il prezzo medio ponderato registrato su tutti gli scambi di titoli di efficienza energetica, entrambi valutati nell'anno precedente a quello in corso (di seguito: fattore X);
- la variazione percentuale registrata nel prezzo medio ponderato di tutte le transazioni di titoli di efficienza energetica (di seguito: fattore P) tra i due anni d'obbligo precedenti quello in corso;
- la variazione percentuale registrata nel prezzo dell'energia (di seguito: fattore E) tra i due anni solari precedenti quello in corso;
- la variazione percentuale nel prezzo medio previsto dei titoli di efficienza energetica in base agli accordi registrati (di seguito: fattore B) tra l'anno d'obbligo in corso e quello precedente;
- la proposta di cui al precedente alinea è stata formulata avendo cura di utilizzare solo valori completamente noti al momento dell'aggiornamento del contributo tariffario unitario, dando in tal modo priorità alla certezza degli operatori circa i dati di riferimento rispetto ad una maggiore rispondenza dei valori utilizzati per l'aggiornamento a quanto avvenuto più recentemente sui mercati;
- in alternativa all'algoritmo di cui sopra, nel documento di consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha proposto due algoritmi alternativi, di cui uno (denominato approccio II) utilizzerebbe dati più aggiornati ma parziali limitatamente al calcolo della variazione percentuale del prezzo medio di scambio dei titoli di efficienza energetica previsto in base agli accordi registrati e del peso da attribuire a tale fattore, e l'altro (denominato approccio III) utilizzerebbe dati più aggiornati ma parziali anche per il calcolo della variazione percentuale del prezzo dell'energia e del peso da attribuire a tale fattore;
- nel documento di consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha infine proposto di limitare in valore assoluto la variazione che può essere apportata ogni anno al contributo tariffario unitario in applicazione delle modalità di aggiornamento proposte, al fine di evitare che questa possa risultare inferiore al 5% o superiore al 30% del valore applicato l'anno precedente (di seguito: fascia di tolleranza);
- dall'esame delle osservazioni e dei commenti al documento per la consultazione DCO 32/08 inviati all'Autorità sono emerse le seguenti considerazioni generali:
- la maggior parte degli operatori condivide la necessità di individuare una formula di aggiornamento del contributo tariffario, ma ritiene il momento attuale di transizione poco opportuno per un suo aggiornamento, e propone di conseguenza di posticiparne la definizione e di confermare il contributo tariffario unitario di 100 €/tep anche per l'anno d'obbligo 2009;
- diversamente, un operatore ritiene totalmente condivisibile l'approccio proposto dall'Autorità e un'associazione di categoria condivide in linea generale i criteri proposti dall'Autorità, ma evidenzia la difficoltà di prevederne pienamente gli effetti futuri proponendo, pertanto, di applicare la formula proposta in via sperimentale per un anno;
- tra gli operatori favorevoli all'adozione di una formula per l'aggiornamento del contributo tariffario, due sottolineano che, qualora tale formula non risulti in grado di cogliere la reale dinamica dei costi di ottenimento dei titoli di efficienza energetica, è invece preferibile continuare con una valutazione annuale condotta dall'Autorità come avvenuto sino ad oggi;
- un operatore e un'associazione di categoria sottolineano i rischi che l'adozione di una formula di aggiornamento quale quella proposta dall'Autorità comporterebbe soprattutto per i nuovi distributori obbligati, in considerazione del fatto che questi ultimi non hanno beneficiato dei possibili extra-profitti originati in alcuni casi dal sistema negli anni passati, e della maggiore incidenza dei costi indiretti per il rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte di tali operatori;
- tra gli operatori che propongono di posticipare l'adozione di una formula di aggiornamento, alcuni rilevano la necessità di dare priorità ad altri interventi di portata più generale, che possono contribuire a consolidare il meccanismo e dare stabilità al mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), tra i quali vengono menzionati: la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, un ulteriore snellimento delle procedure di valutazione ed emissione dei TEE, l'adozione di nuove schede tecniche ed una maggiore agevolazione e valorizzazione dei progetti a consuntivo;
- gli operatori che ritengono che l'adozione di una formula di aggiornamento del contributo tariffario unitario vada posticipata osservano, in particolare, che le modificazioni recentemente introdotte nella normativa e nella regolazione porteranno ad un incremento dei costi unitari per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e disegnano un quadro generale molto diverso rispetto a quello degli anni passati ed ancora caratterizzato da elementi di incertezza;
- le medesime ragioni riportate alla precedente lettera conducono molti operatori a ritenere inopportuna l'adozione di un approccio "storico" di aggiornamento del contributo tariffario, basato cioè sull'utilizzo di dati riferiti al passato, rispetto all'adozione di un approccio prospettico, che utilizzi cioè dati aggiornati benché non stimati;
- dall'esame delle osservazioni e dei commenti al documento per la consultazione DCO 32/08 inviati all'Autorità sono inoltre emerse numerose osservazioni puntuali sull'approccio proposto e, in particolare:
- alcuni operatori e associazioni di categoria ritengono che la formula non tenga conto di tutti i fattori indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 trascurando, in particolare, i costi effettivamente sostenuti, che devono includere anche quelli indiretti (amministrativi, finanziari e connessi al mancato ricavo per contrazione dei volumi distribuiti), ma non forniscono ulteriori elementi informativi circa tali costi, né manifestano accordo circa il tipo di approccio che dovrebbe essere seguito per la loro analisi, ai fini dell'inclusione tra i parametri da considerare per l'aggiornamento del contributo tariffario;
- un operatore ritiene che i prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica debbano essere conteggiati al lordo dell'IVA;
- alcuni operatori hanno rilevato che a fronte di contratti pluriennali di scambio dei titoli di efficienza energetica che prevedono, in maggioranza, prezzi unitari definiti "a sconto" sul valore del contributo tariffario unitario riconosciuto, l'approccio proposto dall'Autorità genererebbe il rischio di effetti di retroazione tali da portare ad un abbassamento progressivo del contributo;
- altri operatori hanno rilevato che le proposte avanzate dall'Autorità darebbero eccessiva rilevanza ai prezzi storici di scambio dei titoli di efficienza energetica e attribuirebbero un peso eccessivo alle variazioni del prezzo dell'energia, ritenuto da alcuni operatori poco o per nulla significativo;
- un operatore rileva che l'approccio proposto dall'Autorità non sarebbe in grado di reagire in tempo utile ed in misura adeguata alle rapide variazioni delle condizioni di mercato, comportando il rischio di squilibri finanziari per i soggetti obbligati, e auspica uno spostamento dei pesi previsti nell'algoritmo proposto a favore dei prezzi di scambio previsti rispetto ai prezzi di scambio registrati;
- relativamente alla fascia di tolleranza proposta nel documento per la consultazione DCO 32/08, gli operatori hanno espresso opinioni diversificate, taluni esprimendo condivisione della proposta, altri esprimendo parere contrario in considerazione del fatto che i prezzi di scambio non sono soggetti ad alcuna soglia, altri ancora proponendo di abbassare il valore massimo di tale fascia dal 30% al 15%;
- tra gli operatori che, ferme restando le osservazioni di carattere generale riportate nei precedenti alinea, hanno espresso osservazioni puntuali in relazione agli approcci alternativi proposti dall'Autorità (approccio II e III), alcuni hanno manifestato preferenza per un approccio che consideri parametri quanto più possibile aggiornati ma non stimati, un operatore ha espresso parere favorevole all'approccio II, mentre due operatori hanno dichiarato una preferenza per un approccio che dia priorità alla certezza dei dati di riferimento utilizzati;
- un numero limitato di operatori ha avanzato anche proposte alternative, ma di natura preliminare, di algoritmi di aggiornamento del contributo tariffario;
- in base alle osservazioni ed ai commenti pervenuti, l'Autorità ha considerato la possibilità di apportare correzioni e modifiche agli algoritmi proposti, valutando algoritmi alternativi alla luce dei dati e delle informazioni oggi disponibili;
- tra il periodo ottobre 2006 - settembre 2007 e il periodo ottobre 2007 - settembre 2008 i prezzi dell'energia per i clienti finali domestici sono cresciuti in media dell'11,08% in ragione degli andamenti dei seguenti tre indici:
- valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, che è passato da 15,56 c€/kWh a 16,88 c€/kWh;
- valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, che è passato da 67,79 c€/m3 a 71,25 m3;
- valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione, al lordo delle imposte, che è passato da 108,915 c€/litro a 130,336 c€/litro.
Ritenuto opportuno:
- procedere alla definizione di una formula per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario da applicarsi a partire dall'anno d'obbligo 2009 e fino al termine dell'attuale periodo di applicazione degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: formula di aggiornamento), al fine di dare maggiore certezza agli operatori del mercato dei titoli di efficienza energetica;
- definire la formula di aggiornamento del contributo tariffario unitario di cui al precedente alinea:
- sulla base delle valutazioni riportate nel documento per la consultazione DCO 32/08 in merito alla disponibilità di dati ed informazioni relative ai fattori individuati dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- accogliendo quanto rilevato da taluni operatori in merito al possibile rischio di retroazione che sarebbe generato sugli scambi dei titoli di efficienza energetica dall'utilizzo del fattore X nella formula di aggiornamento, con particolare riferimento al breve periodo e in ragione dei meccanismi di formazione del prezzo di scambio dei titoli ad oggi prevalenti, eliminando pertanto tale fattore dalla formula di aggiornamento;
- accogliendo la richiesta della maggior parte degli operatori di preferire l'adozione di valori quanto più possibile aggiornati, ma non stimati, per la valutazione dei fattori considerati nella formula di aggiornamento;
- accogliendo l'opinione espressa dalla maggioranza degli operatori in merito all'opportunità di non prevedere una fascia di tolleranza per la determinazione della variazione percentuale da applicare al valore del contributo tariffario unitario;
- accogliendo le osservazioni espresse dalla maggioranza degli operatori in merito alla possibile scarsa rappresentatività dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica fino ad oggi registrati o contrattualizzati ai fini della valutazione del costo medio effettivamente sostenuto per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, in ragione delle recenti evoluzioni del quadro di riferimento normativo e regolatorio;
- confermando la rilevanza del fattore E per la definizione del contributo tariffario unitario, in considerazione sia della rilevanza del prezzo dell'energia nel guidare le scelte di investimento in interventi di risparmio energetico, sia della natura esogena di tale fattore rispetto al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, che lo rende non condizionabile da eventuali distorsioni di tale mercato;
- estendere, a partire dall'anno d'obbligo 2008, il contributo tariffario unitario ai titoli di efficienza energetica di tipo III, indipendentemente dalla loro data di emissione e fatta eccezione per i risparmi di energia primaria conseguiti attraverso interventi sugli usi per autotrazione;
- rimandare a successivo provvedimento l'adeguamento della regolazione vigente al disposto del presente provvedimento, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e del decreto legislativo n. 115/08, fatti salvi i diritti acquisiti
DELIBERA
- di definire "periodo di riferimento" di un anno, i dodici mesi che precedono il mese di ottobre dello stesso anno;
- di definire "anno d'obbligo" ciascuno degli anni indicati alle lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- di determinare, per ogni anno d'obbligo successivo al 2008, l'entità del contributo tariffario unitario C(t+1), di cui all'articolo 3, comma 1 della delibera n. 219/04, in base alla seguente formula di aggiornamento:
C(t+1) = C(t) . (100 - E)/100
dove:
- t+1 è uno degli anni d'obbligo;
- t è l'anno precedente a t+1, nel corso del quale viene assunto il provvedimento di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 2 della delibera n.219/04;
- C(t) è il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l'anno t;
- E è la media aritmetica degli incrementi percentuali registrati dai clienti finali domestici per i seguenti tre indici valutati tra il periodo di riferimento dell'anno t-1 e dell'anno t e arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali:
- valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
- valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
- valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
- di fissare conseguentemente il contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2009 pari a 88,92 €/tonnellata equivalente di petrolio;
- di estendere, a partire dall'anno d'obbligo 2008, il contributo tariffario unitario ai titoli di efficienza energetica di tipo III, indipendentemente dalla loro data di emissione, ad accezione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso interventi sugli usi energetici per autotrazione;
- di posticipare al 30 novembre di ogni anno la scadenza indicata all'articolo 3, comma 2 della delibera n. 219/04;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
29 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis