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Data pubblicazione: 08 febbraio 2008

Delibera 08 febbraio 2008

ARG/gas 12/08

Determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione della società ASCOPIAVE S.p.A., a seguito della decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03 (di seguito: deliberazione n. 161/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01;
  • la decisione del Consiglio di Stato 4 settembre 2002, n. 4448/02;
  • la sentenza del Tar Lombardia 17 maggio 2004, n. 1711/04;
  • le decisioni del Consiglio di Stato 20 aprile 2006, n. 2211/06, 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
  • la sentenza del Tar Lombardia 14 marzo 2006, n. 613/06;
  • la decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07;
  • la deliberazione dell'Autortà 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2007, n. 220/07, (di seguito: deliberazione n. 220/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 321/07 (di seguito: deliberazione n. 321/07).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha individuato i criteri di determinazione delle tariffe per la distribuzione del gas e la fornitura ai clienti del mercato vincolato per il primo periodo di regolazione (dall'1 gennaio 2001 al 30 settembre 2004), stabilendo che:
    • l'ambito tariffario è l'ambito di determinazione delle tariffe, formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
    • per ciascuna località costituente l'ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) è pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione (CGD) e di capitale (CCD) relativi all'attività di distribuzione;
    • la componente CGD e la componente CCD del vincolo sui ricavi di distribuzione sono calcolate attraverso un metodo parametrico sulla base delle principali determinanti di costo (numero dei siti di prelievo dei clienti finali, lunghezza della rete sottostradale, volumi distribuiti);
  • tale deliberazione, su ricorso promosso dal consorzio CONSIAG di Prato (di seguito: CONSIAG) è stata annullata dal Tar Lombardia, con sentenza n. 6691/01, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4448/02, nella parte in cui:
    • stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non in base ai dati concreti della singola gestione, ove sussistenti;
    • pone a base del metodo parametrico - in sé, non illegittimo - un campione non significativo di esercenti, in quanto non sufficientemente rappresentativo della frammentarietà del settore della distribuzione;
    • prevede che, nel caso di servizio svolto in forma associata, l'ambito tariffario coincida con l'insieme delle località servite, individuando singoli VRD riferiti a ciascuna località, e non con l'ambito tariffario complessivamente inteso, poiché "in tal modo si realizza un effetto penalizzante il consorzio, perché i costi riconosciuti per le singole località che compongono il consorzio medesimo, sommati insieme sono inferiori a quello risultante per l'aggregato consortile unitariamente considerato (ambito tariffario)";
  • con deliberazione n. 87/03, in ottemperanza alle suddette pronunce, l'Autorità ha introdotto una procedura di calcolo del capitale investito fondata sul metodo storico rivalutato, cui potevano accedere gli esercenti che disponevano di dati concreti;
  • con deliberazione n. 161/03, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per l'anno termico 2003 - 2004 presentata dalla società ASCOPIAVE s.p.a.(di seguito: ASCOPIAVE);
  • con deliberazione n. 170/04, sono stati definiti i criteri per le tariffe di distribuzione del gas naturale per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008);
  • tale deliberazione, superando le rigidità che caratterizzavano il sistema tariffario introdotto dalla delibera n. 237/00, che prevedeva un metodo di calcolo del VRD fondato esclusivamente sul metodo parametrico, prevede che:
    • il VRD possa essere calcolato per ogni località attraverso il metodo ordinario, a partire dal valore del VRD determinato per il primo periodo di regolazione ed aggiornato in base ai nuovi investimenti realizzati e a criteri di efficientamento obbligatori;
    • in via alternativa, a scelta dell'esercente, il VRD possa essere determinato ex novo a partire dall'anno termico 2003 - 2004 attraverso il metodo individuale; tale metodo amplia gli orizzonti di tutela richiesti dal giudice amministrativo nelle sopra richiamate pronunce, perché:
      1. il metodo individuale consente di determinare l'intero vincolo sui ricavi (sia i costi di gestione che i costi del capitale investito) sulla base dei dati concreti di ciascun esercente;
      2. tutti gli esercenti possono accedere al metodo individuale, in quanto le informazioni necessarie sono desumibili dai libri contabili che tutte le imprese sono tenute ad avere, stante l'obbligatorietà alla certificazione dei propri bilanci a partire dal 1 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00;
      3. il metodo individuale supera la distinzione tra vincolo determinato sulla base delle singole località, ovvero del loro insieme unitariamente considerato, in quanto rilevano i costi sostenuti dall'impresa nel suo complesso, indipendentemente dall'assetto territoriale con cui viene svolto il servizio di distribuzione;
  • con deliberazione n. 171/05, sono state definite le modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione n. 170/04, in particolare, prevedendo - all'articolo 5.9 dell'allegato A alla deliberazione - che l'istanza di determinazione, sulla base del metodo individuale, del vincolo sui ricavi complessivo dell'impresa debba essere respinta nel caso in cui il VRD determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei VRD di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04;
  • con ricorso al Tar Lombardia (R.G.n. 5145/04) - notificato all'Autorità il 29 settembre 2004 (prot. 26536) - e successivo appello incidentale (R.G. n. 4514/05) avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 668/2005, notificato all'Autorità il 4 luglio 2005 (prot. 014651), la società ASCOPIAVE ha impugnato la deliberazione n. 170/04, in particolare, sostenendo (punto I.6. dell'appello incidentale) l'illegittimità del metodo ordinario di calcolo del VRD 2003 - 2004, in quanto ritenuto inattendibile, perché fondato su un mero aggiornamento dei dati relativi ai precedenti anni termici, determinati sulla base della deliberazione n. 237/00, già annullata dal Tar Lombardia (sentenza n. 6691/01);
  • il Consiglio di Stato, con decisione 20 aprile 2006, n. 2211/2006 ha respinto l'appello incidentale proposto da ASCOPIAVE, per le seguenti ragioni:
    • la precedente deliberazione n. 237/00 era stata annullata, perché l'"eccezionalità" dell'accesso alla metodologia individuale di calcolo (accessibile solo all'esercente che disponesse di dati concreti, ai sensi della deliberazione n. 87/03) ha enfatizzato l'esigenza che la metodologia parametrica fosse in grado di riflettere la ricca fenomenologia delle forme di gestione del servizio, nonché le conseguenti specificità che connotano ciascuna di tali forme;
    • la deliberazione n. 170/04 consente a tutti gli esercenti di determinare l'intero vincolo sui ricavi sulla base del metodo individuale - che così perde ogni carattere di eccezionalità - ampliando gli orizzonti di tutela richiesti dalle pronunce del Tar Lombardia;
    • a fronte di una tale ampia possibilità riconosciuta dal nuovo sistema e della piena tutela che esso offre a tutti gli esercenti il servizio, vengono meno le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le "rigidità" del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio che caratterizza il settore;
    • pertanto, non v'è alcuna esigenza che il metodo parametrico sia rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente;
    • il metodo "ordinario" è infatti uno strumento alternativo del quale può disporre l'esercente che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall'Autorità per il precedente anno termico, un'adeguata copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
  • con deliberazione n. 218/06, l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 170/04, introducendo l'articolo 7.1.5, che riconosce, anche in regime ordinario, maggiori ricavi per le imprese che abbiano effettuato operazioni di concentrazione del servizio, a decorrere dall'anno 2002 - 2003; e che tali maggiori ricavi vengono riconosciuti in considerazione del fatto che,ove sia riscontrabile un aumento dei costi della gestione in forma aggregata, questo potrebbe avvenire nei primi anni di esercizio, quando le sinergie economiche non hanno ancora esplicato i loro effetti.

Considerato che:

  • con lettera 21 aprile 2005 (prot. 010184), la società ASCOPIAVE ha comunicato all'Autorità di aver autonomamente rideterminato i vincoli sui ricavi di distribuzione per gli anni termici 2001 - 2002, 2002 - 2003 e 2003 - 2004, con riguardo all'ambito tariffario nel suo complesso e non alle singole località che lo costituiscono, in applicazione della sentenza Tar Lombardia n. 6691/01;
  • con nota EF/M05/2171/em del 20 maggio 2005, la Direzione Tariffe ha rigettato la richiesta, osservando che la facoltà di applicare la formula di cui all'art. 4.2 della deliberazione n. 237/00 all'ambito tariffario nel suo complesso e non alle singole località è riconosciuta unicamente all'esercente che disponga di dati concreti per il calcolo della componente CCD;
  • su ricorso di ASCOPIAVE, la suddetta nota è stata annullata dal Tar Lombardia con sentenza n. 613/06 e dal Consiglio di Stato con decisione n. 3476/07, per l'illogicità della motivazione della nota di diniego, in quanto nessun legame economico e logico vi è tra la mancanza di dati concreti ai fini del calcolo della componente CCD del vincolo e il computo per ambito tariffario complessivo dei costi di gestione;
  • con deliberazione n. 261/07, l'Autorità ha approvato, in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007 - 2008 di ASCOPIAVE, con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/07;
  • con nota 19 ottobre 2007 (prot. 028395), la società ASCOPIAVE ha ricalcolato il valore della componente CGD del proprio VRD a partire dall'anno termico 2001 - 2002, chiedendo l'approvazione delle nuove tariffe di distribuzione secondo tale rideterminazione;
  • con lettera EF/M07/6094/em del 19 dicembre 2007, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione alla società ASCOPIAVE prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, prospettando il diniego della richiesta di rettifica del VRD;
  • con nota 8 gennaio 2008 (prot.000357), la suddetta società ha rivendicato il proprio diritto ad avere rideterminato il valore CGD del VRD, per l'anno termico 2003 - 2004, sostenendo di avere agito in giudizio per una pretesa diversa da quella fatta valere da CONSIAG, oggetto della sentenza Tar 6691/01 e della decisione del Consiglio di Stato n. 4448/02;
  • con nota 17 gennaio 2008 (prot. 001273), la società Ascopiave ha diffidato l'Autorità ad ottemperare al giudicato risultante dalla sentenza Tar Lombardia n. 613/06 e dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/07.

Considerato che:

  • dal suddetto giudicato deriva l'obbligo per l'Autorità di riprovvedere sull'istanza di rettifica, presentata da ASCOPIAVE, del VRD per gli anni termici 2001 - 2002, 2002 - 2003 e 2003 - 2004, conformandosi ai rilievi di illegittimità individuati dal giudice amministrativo riguardo alla precedente nota EF/M05/2171/em;
  • l'Autorità ha il dovere di riesaminare l'istanza di rettifica del VRD alla luce della disciplina normativa vigente;
  • la deliberazione n. 170/04 è la fonte normativa di disciplina delle tariffe di distribuzione per il secondo periodo di regolazione ;
  • l'articolo 7 di tale deliberazione detta i criteri per la determinazione del VRD secondo il regime ordinario;
  • tale disciplina è applicata a tutti gli esercenti che, non optando per il regime individuale, hanno deciso di mantenere il metodo ordinario di calcolo delle tariffe;
  • la legittimità di tale metodo è stata vagliata dal Consiglio di Stato, il quale, su appello incidentale della stessa ASCOPIAVE, ha espressamente escluso che il metodo parametrico debba essere rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente, essendo uno strumento alternativo del quale può disporre l'impresa che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall'Autorità per il precedente anno termico, un'adeguata copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio (decisione n. 2211/06);
  • infatti, in alternativa al regime ordinario, la deliberazione n. 170/04 - come precisato dalle richiamate pronunce del Consiglio di Stato - ha consentito l'accesso a tutti gli esercenti al metodo individuale, al fine di adeguare le "rigidità" del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio di distribuzione;
  • il regime individuale consente di determinare il VRD sulla base dei costi sostenuti dall'impresa nel suo complesso, indipendentemente dall'assetto territoriale con cui viene svolto il servizio di distribuzione;
  • la società ASCOPIAVE ha scelto il metodo ordinario e, ai sensi dell'articolo 7 della suddetta deliberazione, il vincolo sui ricavi di località per l'anno 2003 - 2004 è riconosciuto sulla base di quello approvato dalla delibera n. 161/03, mai impugnata;
  • la rideterminazione della componente CGD del VRD 2003 - 2004, richiesta dalla società ASCOPIAVE non è consentita, per il regime ordinario, dalla deliberazione n. 170/04, la quale ha costruito un sistema tariffario, certo e trasparente, che rende disponibile agli esercenti la scelta tra due metodi alternativi di calcolo, quello ordinario e quello individuale;
  • ASCOPIAVE, ai sensi dell'articolo 7.1.5 della deliberazione n. 170/04, ha richiesto il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2005-2006, dei maggiori ricavi per far fronte ai maggiori costi transitoriamente sostenuti nei primi anni di gestione aggregata delle località dell'ambito unico di Conegliano.

Ritenuto che:

  • per le suddette ragioni non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta di nuova determinazione del VRD avanzata dalla società ASCOPIAVE, in quanto in contrasto con la deliberazione n. 170/04

DELIBERA

  1. di confermare la validità delle tariffe di distribuzione approvate, per l'anno termico 2007-2008, con deliberazioni n. 261/07 e 321/07 e di rigettare la richiesta di nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e di modifica delle tariffe, per il primo e per il secondo periodo di regolazione, avanzata dalla società ASCOPIAVE SPA;
  2. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società ASCOPIAVE SPA;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Presidente: Alessandro Ortis