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Data pubblicazione: 18 ottobre 2007

Delibera 15 ottobre 2007

Delibera/Provvedimento 261/07

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07);
  • le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
  • le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07, 10 maggio 2007, n. 2243/07 e 22 giugno 2007, n. 3476/2007.

Considerato che:

  • le società Si(e)nergia S.p.a. e Rete Morenica S.r.l. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze risultano inammissibili in quanto non conformi al disposto dell'articolo 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • alle date 17 settembre 2007 e 25 settembre 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 rispettivamente di 140 (centoquaranta) e 90 (novanta) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n.173/04;
  • con note del 17 settembre 2007, prot. EF/M07/4156/cc e del 25 settembre 2007, prot. EF/M07/4343/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione rispettivamente alle 140 (centoquaranta) e 90 (novanta) imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
  • a seguito delle comunicazioni di cui al precedente alinea:
    • 149 (centoquarantanove) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
    • la società ASCOPIAVE SPA, direttamente interessata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007, ha confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
    • le società AIMAG SPA e PUBLIRETI SRL hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti pur avendo precedentemente richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;
    • 71 (settantuno) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;
    • le società INTESA SPA, GESTIONI VALDICHIANA SPA, NAPOLETANA GAS SPA, ENEL RETE GAS SPA, TOSCANA ENERGIA SPA e SGR RETI SPA non hanno confermato le proposte tariffarie chiedendo l'applicazione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
    • la società Azienda Territoriale Energia Ambiente S.p.A. di Vercelli non ha confermato le proposte tariffarie esponendo argomentazioni tali da non inficiare le valutazioni poste alla base della determinazione tariffaria;
  • con le decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità, con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;
  • l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, comporta un'attività di riesame tuttora in corso;
  • il predetto riesame richiede un'attività istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007/2008, già iniziato;
  • il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n.170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale;
  • dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti o per effetto del valore dichiarato delle poste rettificative;
  • con deliberazione n. 220/07 è stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno termico 2007-2008, per le società CPL Concordia S.c.r.l., Cosvim Soc.Coop. a r.l. e Pasubio Group S.r.l.; e che tali società gestiscono il servizio di distribuzione del gas in località presenti in ambiti tariffari dei quali altre società sono titolari e precisamente:
    • la società CPL Concordia S.c.r.l. gestisce le località in avviamento Villafranca Sicula (AG) e Burgio (AG), presenti nell'ambito Ribera, Capaci (PA), presente nell'ambito Cinisi, e Terravecchia (CS), presente nell'ambito Comune di Cariati, e di tali ambiti tariffari è titolare la società ENEL RETE GAS SPA;
    • la società Cosvim Soc.Coop. a r.l. gestisce le località Ripacandida (PZ) e Ginestra (PZ) presenti nell'ambito Rionero in Vulture del quale è titolare la società ENEL RETE GAS SPA;
    • Pasubio Group S.r.l. gestisce la località Santorso (VI) presente nell'ambito Camposampiero del quale è titolare la società ASCOPIAVE SPA.

Ritenuto che sia necessario:

  • approvare le proposte tariffarie dei 230 (duecentotrenta) esercenti elencati in Tabella 1, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione degli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA e ASCOPIAVE SPA e delle località Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS) presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della società ENEL RETE GAS SPA;
  • di approvare in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007/2008 delle società ASCOPIAVE SPA, AIMAG SPA, PUBLIRETI SRL, INTESA SPA, GESTIONI VALDICHIANA SPA, NAPOLETANA GAS SPA, ENEL RETE GAS SPA, TOSCANA ENERGIA SPA e SGR RETI SP con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
  • posticipare la definizione delle proposte tariffarie negli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero, rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA e ASCOPIAVE SPA, e nelle località Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS) della societàCPL Concordia S.c.r.l.a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
  • nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati

DELIBERA

  1. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie dei 230 (duecentotrenta) esercenti indicati nell'allegata Tabella 1, ad esclusione degli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA e ASCOPIAVE SPA e delle località Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS) presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della società ENEL RETE GAS SPA;
  2. di approvare, in via provvisoria, le proposte tariffarie delle società ASCOPIAVE SPA, AIMAG SPA, PUBLIRETI SRL, INTESA SPA, GESTIONI VALDICHIANA SPA, NAPOLETANA GAS SPA, ENEL RETE GAS SPA, TOSCANA ENERGIA SPA e SGR RETI SP, con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
  3. di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, negli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero, rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA e ASCOPIAVE SPA, e nelle località Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS) della societàCPL Concordia S.c.r.l.a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
  4. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;
  5. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2007;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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