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Data pubblicazione: 29 novembre 2006

Delibera 28 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 265/06

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla delibera dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: delibera n. 119/05);
  • la delibera dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: delibera n. 21/06).

Considerato che:

  • l'articolo 15, comma 10, della delibera n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e
    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
  • l'articolo 15, comma 11, della delibera n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • la delibera n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera n. 119/05;
  • il decreto 4 agosto 2006 stabilisce all'articolo 1, comma 6, cheper il periodo invernale 13 novembre 2006 - 31 marzo 2007, i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2006 e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni e delle quote di interrompibilità delle forniture di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4 del medesimo decreto;
  • l'articolo 2, comma 6, lettera c), del decreto 29 settembre 2006 stabilisce che l'Autorità, ai fini dello svolgimento dell'attività di fornitore grossista di ultima istanza e fino all'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, determina corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006 - 2007.

Considerato che:

  • i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con delibera n. 21/06 rispondevano all'esigenza di scoraggiare l'utilizzo delle riserve strategiche, riequilibrandone il costo rispetto agli elevati prezzi registrati nell'inverno 2005 - 2006 anche sui mercati internazionali;
  • i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate.

Ritenuto necessario:

  • confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2006 - 2007, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con la delibera n. 21/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali, sia con la rinnovata esigenza di mantenere un adeguato incentivo alla preservazione del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico.

Ritenuto opportuno:

  • rimandare a successivo provvedimento, in cui verranno definite dall'Autorità le modalità di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto 29 settembre 2006, anche la definizione di corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006 - 2007 da parte del medesimo fornitore grossista di ultima istanza di cui al medesimo articolo 2, comma 6

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2006 - 2007, i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della delibera n. 119/05, come fissati dalla delibera n. 21/06, pari a:

    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b);
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.