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Data pubblicazione: 23 novembre 2007

Delibera 22 novembre 2007

Delibera/Provvedimento 288/07

Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04), recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato) e successive modificazioni e integrazioni;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 133/04 (di seguito: deliberazione n. 133/04);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2004, n. 218/04;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2005, n. 135/05;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 ottobre 2005, n. 209/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 maggio 2007,
    n. 103/07 (di seguito: deliberazione n. 103/07).

Considerato che:

  • ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006 forniti dalle imprese distributrici, gli uffici dell'Autorità in collaborazione con la Guardia di Finanza hanno effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione n. 103/07, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici;
    2. del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2005, di cui al Titolo 3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato;
  • a seguito delle verifiche ispettive effettuate, il responsabile del procedimento, Ing. Alberto Grossi, Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, ha inviato le risultanze istruttorie alle seguenti imprese distributrici:
    1. ACEA Distribuzione S.p.A., piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
    2. ACEGAS-APS S.p.A., via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste (di seguito: Acegas Trieste);
    3. Ambiente Energia Brianza Distribuzione S.p.A., via Palestro 33, 20038 Seregno (di seguito: Aeb Seregno;
    4. Azienda Energetica S.p.A.,via Dodiciville 8, 39100 Bolzano (di seguito: Ae-Ew Bolzano);
    5. AEM S.p.A. Cremona, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (di seguito: Aem Cremona);
    6. AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A., corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
    7. AEM Torino Distribuzione S.p.A., via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
    8. AGSM Verona S.p.A., lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (di seguito: Agsm Verona);
    9. AIM Vicenza S.p.A., contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: Aim Vicenza);
    10. AMAIE S.p.A., via Armea 96, 18038 Sanremo (di seguito: Amaie Sanremo);
    11. AMET S.p.A., p.zza del Plebiscito 20, 70059 Trani (di seguito: Amet Trani);
    12. Azienda Pubbliservizi Brunico, anello Nord 19, 39031 Brunico (di seguito: Apb Brunico);
    13. ASM Brescia S.p.A., via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm Brescia);
    14. Azienda Servizi di Bressanone S.p.A., via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (di seguito: Asm Bressanone);
    15. ASM Terni S.p.A., strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni (di seguito: Asm Terni);
    16. ASM Voghera S.p.A., via Pozzoni 2, 27058 Voghera (di seguito: Asm Voghera);
    17. ATENA S.p.A., corso Palestro 126, 13100 Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
    18. Deval S.p.A., via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Deval Aosta);
    19. Enel distribuzione S.p.A., via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione);
    20. Enìa S.p.A., Strada S, Margherita, 6/A, 43100 Parma (di seguito: Enìa);
    21. HERA S.p.A., via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna (di seguito: Hera Bologna);
    22. SET Distribuzione S.p.A. via Manzoni 24, 38068 Rovereto, (di seguito: Set distribuzione);
    23. Trentino Servizi S.p.A., via Manzoni 24, 38068 Rovereto (di seguito: Trentino Servizi);
  • nessuna delle imprese distributrici interessate ha chiesto, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio;
  • con nota del 13 novembre 2007, prot. 336/P (prot. Autorità 30653 del 14 novembre 2007) la società Acea Roma ha invitato l'Autorità a rivedere il valore assegnato all'indice di sistema di registrazione (ISR).

Ritenuto di:

  • confermare, in relazione alla richiesta di riesame di Acea Roma, il valore assegnato all'indice di sistema di registrazione (ISR), con i conseguenti effetti previsti dall'articolo 29 del Testo integrato, in quanto alla luce delle disposizioni vigenti le non conformità riscontrate nel corso della verifica ispettiva eseguita nei giorni 12 e 13 giugno 2007 presso Acea Roma integrano le fattispecie previste dalla scheda 5 del Testo integrato in misura tale da determinare il valore di ISR pari a 95%;
  • determinare gli incentivi complessivi per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per l'anno 2006;
  • procedere al calcolo delle penalità di cui all'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, secondo quanto disposto dai commi 43.3 e 43.4 del medesimo Testo integrato e fissare il termine per il versamento delle penalità, da parte delle imprese distributrici interessate, nel Conto oneri per recuperi di continuità del servizio;
  • dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria UC6

DELIBERA

  1. di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione n. 103/07 come indicato in tabella 1;
  2. di determinare, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per l'anno 2006, gli incentivi e le penalità per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, come indicato nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3;
  3. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi complessivi indicati nella tabella 3, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio, anche avvalendosi della facoltà di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, e di fissare al 31 gennaio 2008 il termine per l'effettuazione del versamento nel suddetto Conto, da parte delle imprese distributrici interessate, delle penalità, ove dovute;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento e alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  5. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente alle tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, e 3, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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