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Data pubblicazione: 28 settembre 2007

Delibera 26 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 234/07

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2007, n. 1/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 (di seguito: deliberazione n. 139/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione n. 157/07);
  • il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07, riguardante la "Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale";
  • il documento di consultazione 2 agosto 2007, atto n. 36/07, recante proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
  • con il 31 dicembre 2008 si conclude il periodo di vigenza del Testo integrato della qualità dei servizi gas e delle relative disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas;
  • l'Autorità ha definito con la deliberazione n. 139/07 la disciplina in materia di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas, tenuto conto che essi sono diventati il mezzo principale attraverso il quale i clienti dei servizi elettrici e gas contattano i venditori di energia elettrica e di gas per ottenere informazioni, richiedere attivazioni e interventi tecnici, stipulare e modificare contratti, realizzare transazioni e pagamenti;
  • l'Autorità ha definito con la deliberazione n. 157/07 la disciplina in materia di accesso ai dati di base, riferita esclusivamente ai clienti finali domestici, per la formulazione di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, tenuto conto che l'accessibilità dei suddetti dati è essenziale per l'apertura del mercato e che, con il completamento del processo di liberalizzazione del mercato della vendita dell'energia elettrica, ogni cliente finale del settore elettrico può scegliere liberamente il proprio venditore in accordo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99;
  • la liberalizzazione della vendita nel mercato elettrico e le nuove regole in materia di accesso ai dati favoriscano l'ingresso nella vendita di energia elettrica di nuovi soggetti provenienti dal settore del gas e viceversa nonché la formulazione di offerte "dual fuel" da parte degli operatori;
  • con riferimento al servizio di distribuzione del gas:
    1. è stato introdotto per il periodo 2006-2008 un sistema di incentivazione dei recuperi di sicurezza caratterizzato da livelli obiettivo di lungo periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione;
    2. l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare, nel primo triennio di applicazione di tale sistema di incentivi, una adesione volontaria da parte dei distributori in possesso dei necessari prerequisiti, prevedendo una successiva applicazione obbligatoria con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
    3. il 2006 è stato il primo anno di applicazione del sistema stesso ed è in corso il procedimento per l'approvazione degli incentivi richiesti dai distributori anche a seguito dell'effettuazione di eventuali ispezioni presso gli esercenti;
  • con riferimento al servizio di vendita del gas:
    1. per il periodo di regolazione 2005-2008 è stato confermato, con alcune integrazioni, il sistema di standard generali e specifici di qualità commerciale già introdotto per il periodo di regolazione 2001-2004, individuando separatamente gli standard applicabili al servizio di vendita;
    2. nel segmento della vendita l'Autorità intende promuovere una sempre più stretta convergenza della regolazione della qualità tra i settori elettrico e gas come già avvenuto con la deliberazione n. 139/07 in materia di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas;
    3. l'Autorità, come indicato nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, atto n. 36/07, prevede di effettuare una specifica consultazione per il completamento della regolazione della qualità del servizio di vendita di energia elettrica e di gas in tema di risposte ai reclami ed alle richieste di informazione relative ad entrambi i settori elettrico e gas;
  • con riferimento al servizio di misura del gas con il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07, sono state avanzate proposte in materia di utilizzo di misuratori telegestiti che possono avere riflessi sulla qualità commerciale dei servizi di misura, distribuzione e vendita del gas.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione, avente decorrenza dall'1 gennaio 2009;
  • il procedimento di cui sopra si presti alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/05;
  • sia opportuno prevedere che i livelli di qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e di tariffe per l'attività di distribuzione del gas;
  • sia opportuno prevedere che le disposizioni in materia di qualità commerciale dei servizi gas siano definite in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità per l'analoga regolazione nel settore elettrico;
  • sia necessario promuovere investimenti finalizzati ad aumentare aspetti di qualità anche non strettamente ricompresi nel sistema di standard e incentivi, quali ad esempio la sicurezza delle reti di distribuzione;
  • sia necessario passare, nel terzo periodo di regolazione, dal sistema di adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori all'applicazione obbligatoria di tale sistema con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
  • sia necessario tenere conto, nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi gas, della deliberazione n. 139/07 in materia di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas nonché degli esiti della consultazione bisettoriale (elettrico e gas) dedicata al completamento della regolazione della qualità del servizio di vendita in tema di risposte ai reclami ed alle richieste di informazione.

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione, avente decorrenza dall'1 gennaio 2009;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al precedente punto alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 203/05, per gli aspetti più rilevanti;
  3. di seguire, ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto applicabili o rilevanti, le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla legge n. 481/95, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  4. di rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione;
  5. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  6. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas di cui al punto 1 delle seguenti esigenze generali:
    1. garantire che standard di qualità, indennizzi ai clienti e incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della tariffe e corrispettivi per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas, in particolare per quanto concerne la promozione degli investimenti finalizzati a migliorare aspetti di qualità non strettamente ricompresi nel sistema di standard e incentivi;
    2. assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo del mercato interno del gas e con la separazione tra attività di distribuzione e di vendita;
    3. assicurare livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi;
    4. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione;
    5. favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità commerciale dei servizi gas ed elettrici;
    6. passare, nel terzo periodo di regolazione, dal sistema di adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori all'applicazione obbligatoria di tale sistema con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
  7. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.