Seguici su:






Data pubblicazione: 03 settembre 2007

Delibera 03 agosto 2007

Delibera/Provvedimento 208/07

Avvio di procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);
  • la legge recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di seguito: legge di conversione).

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali a sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 - decorrenza 1 luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007 n. 156/07 (di seguito: TIV).

Considerato che:

  • il decreto-legge 18 giugno 2007 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, stabilendo in particolare l'istituzione dei regimi di tutela dei clienti finali nella vendita al dettaglio;
  • il TIV ha definito le disposizioni urgenti e transitorie per l'erogazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per i clienti finali nella vendita al dettaglio di energia elettrica;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, facendo salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei clienti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di recesso, ha confermato l'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02, n. 138/03 e n. 134/06;
  • la legge di conversione ha convertito in legge con modificazioni le disposizioni previste dal decreto-legge 18 giugno 2007; e conseguentemente occorre valutare gli impatti sul TIV e sull'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, con particolare riferimento a:
    1. le modalità di ammissione delle piccole imprese nei regimi di tutela e in generale i criteri per l'identificazione dei clienti ammessi in maggior tutela e dei clienti ammessi in salvaguardia;
    2. le eventuali integrazioni alle modalità di definizione dei soggetti ammessi ai regimi di tutela per le forniture del gas naturale;
    3. la definizione transitoria dei prezzi di riferimento anche al fine di contemplare la possibilità per i clienti finali di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate che incentivino l'efficienza e il risparmio energetico;
    4. la definizione degli standard minimi di informazione, accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito dell'Autorità e di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento di cui al precedente punto c).

Ritenuto necessario per l'attuazione della legge di conversione avviare un procedimento per la valutazione della necessità di interventi e la successiva eventuale formazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto le modifiche al TIV nonché all'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

DELIBERA

  1. per l'attuazione della legge di conversione, di avviare un procedimento per la valutazione della necessità di interventi e la successiva eventuale formazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto le modifiche al TIV, nonché all'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1:
    1. ad organizzare incontri, in cooperazione con la Direzione consumatori e qualità del servizio, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. qualora necessario, alla predisposizione di documenti per la consultazione nonché proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente alla pubblicazione della legge di conversione.