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Data pubblicazione: 09 maggio 2008

Delibera 06 maggio 2008

ARG/gas 52/08

Modifica dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02, in materia di modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07),
  • il documento per la consultazione 18 dicembre 2007,atto n. 55/07 (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 195/02, l'Autorità ha modificato il previgente regime di aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima gas;
  • con la deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione n. 79/06, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità di aggiornamento, l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato, con effetto dal 1 luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornituradel gas naturale di cui alla deliberazione n. 195/02, prevedendo:
    • l'introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (QF) all'interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03 (comma 1.3.1, lettera a);
    • l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro α , di cui alla deliberazione n. 248/04, che garantiva variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75% qualora le quotazioni medie del Brent ricadessero al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile, con l'introduzione di un ulteriore parametro β , che porta al 95% la suddetta variazione della materia prima, in caso le citate medie siano maggiori o uguali a 60 dollari barile (comma 1.3.1, lettera b);
    • la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni per l'estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due precedenti alinea (comma 1.3.2);
  • il sopra citato termine del 30 giugno 2008 non coincide con la prassi diffusa nel mercato nazionale del gas all'ingrosso di concludere contratti di compravendita di durata tendenzialmente annuale con scadenza il 30 settembre;
  • con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione alla legge n. 125/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale modifica dell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali;
  • il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 ha espresso, tra l'altro, alcuni orientamenti generali dell'Autorità in materia di revisione dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, rinviando ad un successivo documento per la consultazione la puntuale valutazione di tutti gli elementi rilevanti per l'indicizzazione delle condizioni economiche di fornitura per il gas e le conseguenti modifiche.

Ritenuto che:

  • sia necessario prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
  • sia opportuno che la verifica delle condizioni per l'eventuale ulteriore proroga dell'applicazione delle predette disposizioni sia effettuata nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, pur in coerenza con le tempistiche previste per la negoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009; e che sia conseguentemente necessario abrogare il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02

DELIBERA

  1. di prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
  2. di abrogare il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02;
  3. di verificare, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, le condizioni per l'ulteriore estensione delle disposizioni di cui al comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

6 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis