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Data pubblicazione: 27 dicembre 2006

Delibera 18 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 294/06

Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 158/05 (di seguito: deliberazione n. 158/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 279/05 (di seguito: deliberazione n. 279/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito: deliberazione n. 87/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • il documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/06, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale" (di seguito: primo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 26 settembre 2006, Atto n. 28/06, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale - Seconda consultazione - Proposte finali" (di seguito: secondo documento per la consultazione).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
  • la separazione societaria dell'attività di distribuzione da quella di vendita del gas comporta l'esistenza di flussi di informazioni tra i distributori ed i venditori strumentali sia all'effettuazione delle prestazioni di cui alla deliberazione n. 168/04 richieste dai clienti finali sia alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas, flussi caratterizzati da modalità di trasmissione e ricezione delle informazioni differenti e tali da rendere difficoltosa l'apertura del mercato del gas;
  • la deliberazione n. 87/06 che modifica ed integra la deliberazione n. 40/04 in tema di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza del gas, individua all'articolo 16, comma 7, la sequenza ed i principali contenuti delle comunicazioni tra distributori e venditori di gas naturale ai fini dell'attivazione della fornitura di gas;
  • la deliberazione n. 138/04 disciplina tra l'altro i casi di sostituzione del venditore nella fornitura di gas a clienti finali mediante regole per l'accesso alla rete e per la rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati dalla sostituzione del venditore;
  • la deliberazione n. 138/04 è stata modificata dalla deliberazione n. 108/06, che ha approvato il "Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas" (di seguito: CRGD);
  • la deliberazione n. 168/04 definisce in tema di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas livelli specifici e generali di qualità e prevede indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità con riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali;
  • al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione n. 168/04, di favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le inefficienze del sistema, la deliberazione n. 158/05 ha modificato la deliberazione n. 168/04 tra l'altro mediante l'aggiunta dell'articolo 34, comma 5, che prevede che "entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale";
  • in attuazione di quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, di cui al precedente alinea le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno fatto pervenire all'Autorità una comunicazione (Prot. 26880 del 14 novembre 2005) recante una proposta che individua internet quale canale di trasmissione delle informazioni ed una e-mail con allegati file in formato Excel e/o Pdf quale modalità per l'invio delle informazioni, prevedendo che la definizione dei modelli in formato Excel sia demandata ad ogni singola impresa di distribuzione;
  • con la deliberazione n. 279/05 l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale, anche in considerazione del fatto che la proposta presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas naturale costituisce un importante punto di partenza, ma non risponde adeguatamente alle finalità di efficienza e di ottimizzazione dei costi per il sistema;
  • l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di gas si è prestata in particolar modo alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/05, in quanto deve avvenire nella massima trasparenza, coinvolgendo in modo significativo tutti i soggetti a vario titolo interessati mediante un processo di consultazione;
  • l'intervento di regolazione è motivato da esigenze:
    1. giuridiche, in relazione alla necessità di assicurare un accesso alle reti del gas naturale su basi trasparenti e in modo non discriminatorio;
    2. sociali, relative alle criticità evidenziate in seguito alle ricognizioni svolte dall'Autorità sul grado di apertura del mercato del gas naturale, ed in particolare alla difficoltà di sostituire il proprio fornitore di gas con un altro (switching) con la conseguente assenza di stimoli per il miglioramento del servizio;
    3. economiche, in relazione principalmente all'abbattimento dei costi di comunicazione tra distributore e venditore, in un contesto liberalizzato in cui tali soggetti sono separati;
  • è opportuno che l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a creare le condizioni per un mercato sempre più competitivo, sia perseguito attraverso obblighi di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
  • è altresì opportuno che tale obiettivo generale sia articolato nei seguenti tre obiettivi specifici:
    1. favorire il rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni inerenti le prestazioni di qualità commerciale e l'accesso alle reti di distribuzione locale per la sostituzione del fornitore;
    2. favorire l'entrata di nuovi soggetti nella vendita del gas;
    3. facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole;
  • l'individuazione di uno standard minimo obbligatorio nazionale di comunicazione richiede la definizione:
    1. di un canale di comunicazione, quale ad esempio il servizio postale, il fax, l'e-mail o il portale web;
    2. di un vettore di comunicazione, ossia la struttura di supporto delle informazioni, quale ad esempio il foglio elettronico Excel o equivalente;
    3. delle regole di processo in termini di:
      • elenco delle prestazioni di servizio oggetto delle comunicazioni;
      • numero di comunicazioni minime necessarie per l'esecuzione della richiesta;
      • contenuti minimi obbligatori delle comunicazioni;
      • regole complementari quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, scadenze principali e criteri di validità;
  • il primo documento per la consultazione ha presentato:
    1. gli esiti della ricognizione operata dall'Autorità tra i distributori ed i venditori di gas naturale ai fini di raccogliere informazioni sull'attuale sistema degli standard di trasmissione delle richieste sia commerciali sia per cambio di fornitore utilizzati dai soggetti operanti in Italia;
    2. le principali proposte in tema di canale e vettore di comunicazione con riferimento alle seguenti quattro opzioni alternative:
      • opzione 0, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale;
      • opzione 1, ovvero l'utilizzo dell'e-mail semplice con allegati fogli elettronici in formato Excel o equivalente;
      • opzione 2, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati in formato CSV (Comma Separated Value), firmato digitalmente e marcato temporalmente;
      • opzione 3, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati fogli in formato XML (Extensible Markup Language), firmato digitalmente e marcato temporalmente;
  • l'individuazione delle opzioni in tema di standard di comunicazione, presentate nel primo documento per la consultazione, è stata effettuata in modo tale che lo standard fosse:
    1. sostitutivo della carta;
    2. coerente con la prassi attuale diffusa nelle aziende e l'evoluzione attesa;
    3. coerente con lo stato dell'arte della tecnologia e non vincolato a tecnologie proprietarie;
    4. di non rilevante impatto per le aziende in termini di tempo e di costi di attuazione;
    5. compatibile ed abilitante l'automazione del rapporto contrattuale tra distributore e venditore;
  • le osservazioni presentate dai soggetti al primo documento per la consultazione hanno evidenziato in particolare:
    1. l'opportunità che lo standard di comunicazione riguardi tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione del gas naturale, pur essendo i clienti alimentati in alta/media pressione esclusi dall'applicazione della deliberazione n. 168/04;
    2. la necessità di riferire lo standard obbligatorio di comunicazione all'utente della rete di distribuzione anziché al venditore di gas naturale, alla luce del fatto che il primo potrebbe essere diverso dal venditore al dettaglio che ha in essere un contratto di fornitura con il cliente finale e l'opportunità di integrare la regolazione attuale chiarendo l'obbligo di trasferimento degli indennizzi automatici lungo tutta la catena dei rapporti commerciali per arrivare al cliente finale;
    3. l'opportunità che lo standard nazionale di comunicazione sia pensato quale standard minimo che i distributori debbano comunque gestire ed al quale i venditori debbono adeguarsi, senza che questo pregiudichi soluzioni più evolute utilizzabili previo accordo tra le parti;
  • in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air è stata effettuata una seconda consultazione caratterizzata dalle seguenti proposte principali:
    1. accoglimento dell'istanza di estensione dello standard obbligatorio di comunicazione a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione locale, sia alimentati in bassa che in alta/media pressione, ai fini di una maggiore omogeneità dei flussi informativi;
    2. non accoglimento dell'istanza di riferire lo standard solo all'utente del servizio di distribuzione, ma allargamento anche al venditore in quanto soggetto che mantiene contatti diretti con il cliente finale;
    3. previsione che da una parte il venditore di gas naturale al dettaglio assicuri, mediante accordi con i soggetti interposti, che le richieste di prestazione vengano inoltrate al distributore interessato entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che, dall'altra, l'utente del servizio di distribuzione assicuri, mediante accordi con gli altri soggetti interposti e con il venditore di gas naturale al dettaglio, che l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore venga accreditato al cliente finale interessato nei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04;
    4. individuazione di:
      • un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata e da allegati firmati digitalmente e marcati temporalmente nonché dalla presenza del codice del punto di riconsegna del gas, ove già realizzato, come uno dei contenuti obbligatori da riportare nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per tutte le richieste di prestazioni commerciali diverse dai preventivi;
      • la possibilità di utilizzare in alternativa alla posta elettronica certificata modalità tecniche di trasmissione più evolute, del tipo "Application-to-Application" o "Web-Application", purchè in modo imparziale e non discriminatorio e mettendo a disposizione anche l'agenda degli appuntamenti;
    5. l'istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'individuazione:
      • del vettore di comunicazione per l'opzione base;
      • delle regole di comunicazione e dei contenuti minimi obbligatori delle richieste di prestazioni commerciali e di cambio del fornitore;
      • di un'opzione a regime, caratterizzata da standard di comunicazione evoluti;
    6. tempi di attuazione che consentano la graduale attivazione della nuova disciplina in tema di standard di comunicazione ed in particolare:
      • il 1° luglio 2007 come data di avvio per l'utilizzo obbligatorio del canale di comunicazione individuato per l'opzione base, ossia della posta elettronica certificata;
      • un transitorio fino al 31 dicembre 2007, nel quale ammettere per la trasmissione dei dati il formato Excel o equivalente e per l'invio di documenti, quali il preventivo, il formato Pdf;
      • il mese di giugno 2007 come termine per l'individuazione da parte del gruppo di lavoro del vettore di comunicazione della soluzione base e delle regole e dei contenuti delle richieste di prestazione commerciali, consentendone l'attuazione a partire dall'1 gennaio 2008;
  • le osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:
    1. l'apprezzamento per il metodo Air seguito nel procedimento e per l'accoglimento di alcune proposte quale quella di prevedere anche l'utilizzo di strumenti di comunicazione più evoluti;
    2. la condivisione della scelta di istituire il gruppo di lavoro, sottolineando la necessità di coordinarsi con quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04 in tema di aggiornamento del CRGD;
    3. la condivisione del canale individuato di posta elettronica certificata, ma dissenso sull'obbligatorietà di firmare digitalmente e marcare temporalmente gli allegati, decisione ritenuta prematura soprattutto per il forte impatto organizzativo;
    4. la necessità di distinguere regole di trasmissione e contenuti minimi obbligatori per singola comunicazione o per gruppi omogenei di comunicazioni;
    5. l'opportunità di evitare disposizioni che richiedano manualità, quali ad esempio la previsione di riportare il codice del punto di riconsegna nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per i conseguenti oneri e per la difficoltà di gestione delle richieste multiple;
    6. l'opportunità di introdurre un obbligo specifico di pubblicazione sui siti internet, al fine di superare le difficoltà di reperimento, delle necessarie informazioni da parte degli operatori;
  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del CRGD, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità.

Ritenuto che sia opportuno:

  • definire quali soggetti destinatari del provvedimento i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale, al fine di perseguire l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale per favorire un mercato sempre più competitivo ed una maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
  • facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole ed assicurare il rispetto degli obblighi di tempestività nell'evasione delle richieste di prestazioni commerciali e di sostituzione del fornitore di gas naturale;
  • confermare, al fine di garantire omogeneità nelle modalità operative di gestione delle richieste, che il provvedimento si applichi a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione di gas per le prestazioni di qualità commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 e per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas come da deliberazione n. 138/04, pur auspicandone l'uso volontario tra i soggetti operanti nel settore gas anche per ulteriori prestazioni non in ambito;
  • prevedere in linea con quanto proposto nel secondo documento per la consultazione:
    1. un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata;
    2. la possibilità per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla posta elettronica certificata, modalità tecniche di trasmissione più evolute, del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni Web;
  • accogliere la richiesta di non firmare digitalmente e di non marcare temporalmente gli allegati alla e-mail certificata, ribadendo peraltro che le comunicazioni inviate utilizzando lo standard sono da considerarsi sostitutive di quelle cartacee, al fine di evitare la trasmissione delle stesse comunicazioni attraverso più canali;
  • confermare, ancorché già implicitamente stabilito da precedenti provvedimenti dell'Autorità, l'obbligo per i soggetti interessati dal provvedimento di dotarsi di sito internet;
  • prevedere l'istituzione da parte dell'Autorità di un gruppo di lavoro che si occupi di proporre elementi utili all'individuazione del vettore di comunicazione per la soluzione base di standard obbligatorio nazionale, sia per le prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione sia per il cambio di fornitore, così come della valutazione di canali e vettori di trasmissione evoluti, da utilizzare a regime, e che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonché dei grossisti di energia;
  • che il gruppo di lavoro di cui al precedente alinea, al fine di pervenire a soluzioni in tema di standard di comunicazione che siano coerenti con quelle relative al CRGD, si coordini con il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del CRGD ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04

DELIBERA

  1. di approvare le Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di istituire un gruppo di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, finalizzato alla definizione di proposte utili alla regolazione in tema di standard di comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a regime, che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonché dei grossisti di energia.