Data pubblicazione: 31 gennaio 2006
Delibera 30 gennaio 2006
Delibera/Provvedimento 21/06
Definizione dei corrispettivi ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30-01-2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 12 dicembre 2005;
- la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera n. 26/02);
- la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05).
Considerato che:
- i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di cui all'articolo 11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno scenario di prezzi internazionali dei greggi caratterizzato da quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media del mese di gennaio 2006 della quotazione del Brent si e attestata intorno ai 63 $/barile;
- l'articolo 15, comma 7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita successivamente iniettate e
- nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
- nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita aggiun tive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
- l'articolo 15, comma 8, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ritenuto che:
- sia opportuno fissare il valore dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici, tenuto conto sia dell'andamento dei costi della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessita di disincentivare l'utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in considerazione della attuale fase di emergenza e del livello gia raggiunto di svaso progressivo da stoccaggi
DELIBERA
- di prevedere che i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 7, della deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 119/05 siano pari a:
- nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
- 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantita cumulata di gas prelevato;
- 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
- nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantita aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
- 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantita cumulata di gas prelevato;
- 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b);
- nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita, affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.