Data pubblicazione: 28 settembre 2006
Delibera 27 settembre 2006
Delibera/Provvedimento 204/06
Modifica della disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia e elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l'anno termico 2006-2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di rete per il trasporto predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 e successivi aggiornamenti;
- il punto 1, lettera a), e il punto 5 della delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 180/04;
- la deliberazione 18 aprile 2005, n. 68/05.
Considerato che:
-
l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
-
con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02, il primo dei quali prevede l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica;
-
con la medesima deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha:
-
attribuito la qualifica di mercato regolamentato della capacità e del gas, limitatamente all'intervento richiamato al precedente alinea, alla disciplina del mercato secondario predisposta dalla Snam Rete Gas denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale" (di seguito: "Sistema");
-
approvato e pubblicato nel proprio sito internet la disciplina di cui al precedente alinea predisposta dalla Snam Rete Gas, contenuta nello schema di contratto per l'erogazione del servizio denominato "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (di seguito: Contratto) e nelle relative regole tecniche di cui al documento denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV" (di seguito: Manuale);
-
-
il Contratto, che è stato aggiornato con cadenza annuale e pubblicato sul sito dell'Autorità, consente ad oggi l'utilizzo del sistema del punto di scambio virtuale solo ai soggetti utenti del sistema di trasporto di Snam Rete Gas;
-
sono giunte richieste, da parte di soggetti operanti nel mercato del gas, circa la possibilità di rendere maggiormente flessibile il Sistema consentendo l'accesso anche a soggetti non utenti del sistema di trasporto;
-
Snam Rete Gas, con lettera in data 20 luglio 2006 prot. SVICOM/1594 (prot. Autorità n. 17311), ha presentato una proposta di modifica relativamente al mercato regolamentato delle capacità e del gas che prevede:
-
la sostituzione del Contratto con un "Modulo di adesione" a delle "Condizioni per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" da sottoscrivere da parte degli interessati, "ai fini di semplificare e ottimizzare le attuali procedure di accesso al sistema informativo PSV";
-
la possibilità che "l'accesso al sistema informativo PSV venga consentito a tutti i soggetti interessati, non necessariamente utenti della rete, previa individuazione di un utente della rete che faccia da "compensatore" per gli eventuali sbilanci";
-
-
la proposta di cui al precedente alinea favorisce un più ampio utilizzo del mercato regolamentato delle capacità e del gas dal momento che consente la possibilità di accedere alle funzioni del sistema anche a soggetti non utenti dello stesso e prevedendo a tal proposito adeguati sistemi di garanzia ai fini della sicurezza del sistema; e che le condizioni proposte da Snam Rete Gas, contribuendo a una maggiore flessibilità del sistema, sono coerenti con le finalità poste dalla deliberazione n. 22/04.
Ritenuto di:
- approvare la proposta di modifica presentata dalla società Snam Rete Gas, e conseguentemente pubblicare nel sito internet dell'Autorità, in luogo del Contratto, il documento "Condizioni per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" e il relativo Modulo di adesione, con riferimento all'anno termico 2006-2007
DELIBERA
- di approvare, nell'ambito della disciplina del mercato regolamentato della capacità e del gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04, la proposta di modifica presentata dalla società Snam Rete Gas Spa dello schema di contratto per l'erogazione del servizio denominato "Condizioni per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (di seguito "Condizioni") e il relativo "Modulo di adesione", per l'anno termico 2006-2007;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) le Condizioni e il Modulo di adesione;
- di notificare alla Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.