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Data pubblicazione: 04 agosto 2006

Delibera 04 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 190/06

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2006

Visti:

  • il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
  • la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge n. 35/05);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2005, n. 94/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05)
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06 (di seguito: deliberazione n. 128/06);
  • la nota del Ministero delle Attività Produttive in data 22 novembre 2005, prot. 0019218, ricevuta dall'Autorità in data 28 novembre 2005, prot. 28148, recante "Notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato. Articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 35/05. Tariffe speciali di fornitura di energia elettrica alle imprese metallifere e chimiche della Regione Sardegna";
  • la comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive 16 dicembre 2005, prot. 0020671, ricevuta dall'Autorità in data 16 dicembre 2005, prot. 29748, avente ad oggetto "Continuità del regime tariffario speciale per l'alluminio primario di cui al DM 19 dicembre 1995 - Immediata applicabilità ad Alcoa Spa delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13 del decreto legge 15 marzo 2005, n. 35 convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • la comunicazione del Direttore generale della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive 12 maggio 2006, prot. 0008225, ricevuta dall'Autorità in data 12 maggio 2006, prot. Autorità n. 011726;
  • la comunicazione del Presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico 1 agosto 2006, prot. n. 001703, ricevuta dall'Autorità in data 2 agosto 2006, prot. Autorità n. 018885;
  • la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 agosto 2006, prot. AO/R06/3768;
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 3 agosto 2006, prot. n. 0013709, ricevuta dall'Autorità in data 4 agosto 2006, prot. Autorità n. 019350 inerente la decisione della Commissione europea n. C(2006) 3225 def, del 19 luglio 2006 (di seguito: Decisione C(2006) 3225def).

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • l'articolo 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento dell'Autorità, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione;
  • l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione n. 217/05, condizionandone peraltro l'efficacia alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato; e che tale procedura è stata attivata dal Ministero delle Attività Produttive, limitatamente alle previsioni di cui al citato articolo 11, comma 12 del decreto-legge n. 35/05;
  • con deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 217/05:
    • prescritto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) di corrispondere la componente compensativa relativa ai regimi tariffari di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, a far data dall'1 gennaio 2006;
    • subordinato peraltro tale erogazione alla previa presentazione, da parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento, onde consentire il recupero certo e tempestivo delle somme, in caso di una negativa valutazione da parte della Commissione;
  • con nota in data 23 dicembre 2005, n. D/60197, la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive elementi conoscitivi volti a completare la notifica, in relazione ad ambedue le misure introdotte con il sopra citato articolo 11 del decreto-legge n. 35/05; e che tali informazioni sono pervenute alla Commissione in data 2 marzo 2006;
  • relativamente alla misura di cui al solo comma 12 del predetto articolo 11, la Commissione, con decisione C(2006)1522def del 26 aprile 2006, ha avviato il procedimento di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato;
  • tenuto conto del fatto che la suddetta decisione della Commissione C(2006) 1522def non sollevava obiezioni in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, con deliberazione n. 128/06 l'Autorità ha riformato la disciplina posta dalla deliberazione n. 286/05, in particolare rimuovendo le prescrizioni circa il rilascio di una specifica garanzia di pagamento da parte dei beneficiari dei regimi tariffari speciali;
  • la Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05;
  • il Ministro dello Sviluppo Economico, con la comunicazione del 3 agosto 2006, ha:
    • ricordato che: "La proroga dei regimi speciali in oggetto ha consentito finora a tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti di affrontare fiduciosamente il rilancio economico dell'area di Terni e di consolidare le produzioni e le lavorazioni dell'alluminio primario sul territorio nazionale, pensando ad investimenti a medio-lungo termine anche di carattere infrastrutturale in campo energetico, delineati negli accordi stipulati tra imprese, Governo ed enti territoriali e locali";
    • rilevato che "(&) I nuovi orientamenti emersi nell'ambito dell'High Level Group possono costituire una base di riferimento significativa per delineare le possibili soluzioni di lungo periodo e per giustificare anche l'adozione di strumenti transitori, di breve periodo" in relazione ai settori industriali ad alta intensità energetica;
    • informato l'Autorità circa l'intenzione "di esporre urgentemente tali valutazioni in sede europea";
    • segnalato che "è già in corso una attività di confronto con le imprese e le istituzioni locali per individuare al più presto soluzioni finali sulle condizioni di approvvigionamento di energia elettrica per queste utenze industriali" e che "tali soluzioni devono (&) necessariamente far parte integrante della strategia da rappresentare alla Commissione europea";
    • osservato che, "Per fare in modo che questo processo possa svolgersi efficacemente e senza tensioni sociali e che ci sia il tempo perché si delinei una soluzione condivisa a livello europeo, ogni decisione di sospensione immediata della misura in atto e delle compensazioni tariffarie correlate, si rende al momento inopportuna, in considerazione delle reazioni che potrebbero aversi da parte delle imprese e degli effetti anche di ordine pubblico".

Ritenuto:

  • opportuno, nel dare seguito alle indicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, che vengano comunque attivati strumenti che, qualora necessario, assicurino un recupero certo e tempestivo delle somme versate per effetto dell'articolo 11, comma 11 del decreto legge n. 35/05;
  • a tal fine, opportuno subordinare l'erogazione delle componenti compensative relative ai predetti regimi tariffari speciali alla presentazione, da parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
  • che in assenza della garanzia di cui al punto precedente, la Cassa, relativamente alla componente compensativa erogata per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto legge n. 35/05, effettua comunque le erogazioni, a titolo di acconto, fino a concorrenza della quantità complessiva di energia elettrica soggetta ad agevolazione tariffaria ai sensi della normativa vigente prima dell'introduzione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 11, comma 11 del decreto legge n. 35/05

DELIBERA

  1. la Cassa riconosce la componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea;
  2. la garanzia di cui al punto 1, rilasciata a favore della Cassa da parte di un istituto bancario ovvero da parte dalla società capogruppo del beneficiario del regime tariffario speciale (parent company guarantee), è:
    1. per la fornitura di energia elettrica alla società Terni Spa e sue aventi causa, di importo non inferiore all'incremento della componente compensativa conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 35/05;
    2. per le fornitura di energia elettrica alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, di importo non inferiore alla componente compensativa erogata per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13 del decreto-legge n. 35/05;
  3. la garanzia di cui al punto 1 è tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006;
  4. in assenza della garanzia di cui al punto 1, la Cassa, relativamente alla componente compensativa erogata per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, effettua erogazioni, a titolo di acconto, fino a concorrenza della quantità di energia elettrica complessivamente soggetta ad agevolazione tariffaria ai sensi della normativa vigente prima dell'introduzione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05;
  5. il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.