Data pubblicazione: 18 ottobre 2007
Delibera 18 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 266/07
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di applicazione della deliberazione 4 agosto 2006, n. 190/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 ottobre 2007
Visti:
- il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (il Trattato);
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea (la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la decisione della Commissione Europea C(2006) 3225 def;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, (decreto legge n. 35/05) ed in particolare l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2005, n. 94/05;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06 (deliberazione n. 190/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (deliberazione n. 145/07);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 3 agosto 2006, prot. n. 0013709, prot. Autorità n. 019350 del 4 agosto 2006, inerente la decisione della Commissione n. C(2006) 3225 def, del 19 luglio 2006 (Decisione C(2006) 3225def) (di seguito: comunicazione 3 agosto 2006)
- la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3233/07;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. 001673, del 16 ottobre 2007, prot. Autorità n. 28297 del 18 ottobre 2007.
Considerato che:
- con Decisione C(2006) 3225 def la Commissione Europea ha avviato una procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui al citato articolo 11, comma 11 del decreto -legge n. 35/05, al fine di valutarne la compatibilità con le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di stato;
- il Ministro dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 3 agosto 2006, ha:
- rilevato che "(&) I nuovi orientamenti emersi nell'ambito dell'High Level Group possono costituire una base di riferimento significativa per delineare le possibili soluzioni di lungo periodo e per giustificare anche l'adozione di strumenti transitori, di breve periodo" in relazione ai settori industriali ad alta intensità energetica;
- osservato che, "ogni decisione di sospensione immediata della misura in atto e delle compensazioni tariffarie correlate, si rende al momento inopportuna, in considerazione delle reazioni che potrebbero aversi da parte delle imprese e degli effetti anche di ordine pubblico";
- l'Autorità con la deliberazione n. 190/06 ha dato seguito alle indicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, prevedendo comunque l'attivazione di strumenti che assicurino un recupero certo e tempestivo delle somme versate per effetto dell'articolo 11, comma 11 del decreto legge n. 35/05;
- in particolare il punto 1 della deliberazione n. 190/06 prevede il riconoscimento della componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto -legge n. 35/05, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea;
- il punto 4 della deliberazione n. 190/06 prevede che in assenza della garanzia di cui al punto 1 della medesima deliberazione, le erogazioni della componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato sia effettuata a titolo di acconto fino alla concorrenza della quantità di energia elettrica complessivamente soggetta ad agevolazione tariffaria ai sensi della normativa vigente prima dell'introduzione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05;
- con la deliberazione n. 319/06 l'Autorità ha confermato per l'anno 2007 quanto disposto al punto 1., 2. e 4. della deliberazione n. 190/06;
- con la deliberazione n. 145/07 l'Autorità ha differito ulteriormente al 31 dicembre 2007 il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06;
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21885/02, la sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 3223/07 ha dichiarato non dovuto da parte delle società aventi causa della ex- Terni S.p.A. il sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento Cip n. 6/92 versato in favore di Enel Distribuzione e da quest'ultima a sua volta versato alla Cassa;
- la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma ha condannato la Cassa "a ripetere in favore dell'istante la somma complessiva di 8.522.732,50 euro, oltre interessi legali dal 14 aprile 2000 sino al soddisfo", al fine del ristoro da parte della medesima Enel di quanto indebitamente versato dalle società aventi causa della ex-Terni S.p.A. per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 21885/02 riformata;
- con la comunicazione del 16 ottobre 2007, la Cassa ha inviato all'Autorità bozza dell'atto di costituzione di deposito a garanzia, predisposta sulla base della contestuale delegazione di pagamento da parte di Enel Distribuzione nei confronti della Cassa e della correlativa esecuzione della citata sfavorevole sentenza della Corte d'Appello di Roma;
- con la medesima comunicazione del 16 ottobre 2007, la Cassa ha richiesto all'Autorità indicazioni circa la possibilità di accettare tale atto in alternativa alla garanzia bancaria o alla parent company guarantee, da ultimo confermate con le citate deliberazioni n. 319/06 e n. 147/07.
Ritenuto che:
- l'atto di costituzione di deposito a garanzia sopra richiamato offra adeguata garanzia ai fini della eventuale ripetizione delle somme erogate dalla Cassa nelle more della conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea, e possa essere dunque assimilato alle garanzie previste dal punto 2 della deliberazione n. 190/06
DELIBERA
- di autorizzare la Cassa ad accettare la costituzione del suddetto deposito a garanzia, come allegata alla comunicazione della medesima Cassa del 16 ottobre 2007, prot. 001673, ricevuta dall'Autorità in data 18 ottobre 2007, prot. Autorità n. 28297, in alternativa alle garanzie previste dal punto 2 della deliberazione n. 190/06;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.