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Data pubblicazione: 27 luglio 2006

Delibera 27 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 165/06

Modifiche urgenti alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e alla deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05 e direttive alla società Terna S.p.A. al fine di contenere i costi del servizio di dispacciamento per i clienti finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 luglio 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 3 e 6, e l'articolo 5;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/06);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito: deliberazione n. 1/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06 (di seguito: deliberazione n. 123/06);
  • il documento per la consultazione concernente misure urgenti atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali (di seguito: il documento per la consultazione 11 luglio 2006);
  • il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: Codice di rete);
  • la pubblicazione sul sito internet della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) concernente la quantificazione del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 (di seguito: uplift) relativo ai mesi di aprile e di maggio 2006.

Considerato che:

  • a seguito dell'anomalo valore dell'uplift pubblicato da Terna per il mese di aprile 2006, l'Autorità ha avviato con la deliberazione n. 123/06 un procedimento per la definizione di misure urgenti atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 11 luglio 2006 al fine di illustrare le misure che l'Autorità intende adottare al fine di contenere i medesimi costi;
  • le principali cause che hanno determinato tali valori elevati di uplift, individuate in via preliminare dalla deliberazione n. 123/06, sono state confermate dagli elementi segnalati dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione;
  • molti operatori, in risposta al documento per la consultazione, hanno accolto favorevolmente il proposito dell'Autorità di intervenire al fine di ridurre l'uplift, concordando con le modalità di intervento proposte;
  • Terna ha sottolineato, in risposta al documento per la consultazione 11 luglio 2006, l'opportunità di ridefinire il perimetro rispetto al quale calcolare lo sbilanciamento zonale aggregato, sostituendo l'attuale configurazione (zonale) con le macrozone di cui alla deliberazione n. 50/05 in quanto tale configurazione consente più correttamente di identificare i costi delle risorse attivate nel MSD;
  • alcuni operatori hanno sottolineato la complessità della definizione dei parametri per il monitoraggio del comportamento degli utenti del dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD);
  • la necessità, individuata dalla deliberazione n. 123/06, di intervenire con misure urgenti è stata confermata dal valore assunto dall'uplift per il mese di maggio 2006, risultato ancora anomalo rispetto ad analoghi periodi precedenti e solo marginalmente inferiore a quello relativo al mese precedente;
  • l'assenza dell'obbligo, per i soggetti titolari di unità di produzione che abbiano concluso con il gestore di rete una convenzione ai sensi della deliberazione n. 34/05, di rendere disponibili alla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) le migliori previsioni dell'energia elettrica immessa in rete non consente la corretta programmazione delle medesime unità da parte dell'Acquirente unico ai sensi del comma 17.2.1 della deliberazione n. 168/03;
  • alcuni elementi di criticità identificati dagli operatori in risposta al documento per la consultazione 11 luglio 2006 ed ascritti dai medesimi operatori all'intervento proposto, sono più correttamente imputabili all'attuale struttura del MSD e possono essere affrontati solo con una revisione della medesima struttura;
  • alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità e l'urgenza di una revisione strutturale delle modalità di funzionamento del MSD.

Ritenuto che sia opportuno:

  • porre in essere misure urgenti finalizzate al contenimento dei costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali, definite a partire dalle proposte contenute nel documento per la consultazione 11 luglio 2006 tenendo conto degli ulteriori elementi segnalati dagli operatori in risposta al medesimo documento;
  • dare attuazione alle misure urgenti di cui al precedente alinea attraverso la modifica della deliberazione n. 168/03 e l'emanazione di direttive a Terna ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99 per la modifica del Codice di rete;
  • considerata l'urgenza delle misure proposte, prevedere che le medesime producano effetti dall'1 agosto 2006;
  • avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga le categorie di soggetti interessati, con l'obiettivo di studiare le modifiche da apportare alla normativa che regola il funzionamento del MSD al fine di incrementare l'efficienza e la trasparenza del medesimo mercato;
  • adottare specifiche modalità per il monitoraggio del comportamento degli utenti del dispacciamento nel MSD con separato provvedimento che identifichi tali modalità nell'ambito della deliberazione n. 50/05;
  • dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie per la verifica del recepimento delle direttive di cui alla presente delibera e per la costituzione e l'organizzazione del gruppo di lavoro di cui al precedente alinea

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, dopo la definizione del termine "insufficienza di offerta" è inserita la seguente:
      "•macrozona è ciascuna macrozona di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;"
    2. all'articolo 16, dopo il comma 16.3.2 sono inseriti i seguenti commi:
      "16.3.3 Con riferimento alle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 rilevanti, il soggetto che ha concluso con il gestore di rete la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 trasmette all'Acquirente Unico, entro le ore 9:00 di ogni giorno, i programmi di immissione per ciascuna ora del secondo giorno successivo, per ognuna delle suddette unità, nel rispetto dei principi di cui al comma 16.3.1.
      16.3.4 I programmi trasmessi ai sensi del precedente comma sono utilizzati dall'Acquirente Unico ai fini di quanto previsto al comma 17.2.1."
    3. all'articolo 31, il comma 31.7, è sostituito dal seguente:
      "31.7Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 32, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la differenza tra:
      i. la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati in ciascuna macrozona e;
      ii. le offerte di acquisto e di vendita formulate da Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e 48.1.4 relative alla medesima macrozona."
    4. al comma 32.2, lettera a), punto i) le parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene";
    5. al comma 32.2, lettera a), punto ii) le parole "nella medesima zona" sono sostituite dalle parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento";
    6. al comma 32.3, lettera b), punto i) le parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene";
    7. al comma 32.3, lettera b), punto ii) le parole "nella medesima zona" sono sostituite dalle parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento";
    8. al comma 32.3.1, lettera a), punto i) le parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene";
    9. al comma 32.3.1, lettera a), punto ii) le parole "nella medesima zona" sono sostituite dalle parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento";
    10. al comma 32.3.1, lettera b), punto i) le parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene";
    11. al comma 32.3.1, lettera b), punto ii) le parole "nella medesima zona" sono sostituite dalle parole "nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento";
    12. al comma 48.1.3 le parole "superiore di almeno il 5%" sono sostituite dalle parole "superiore di almeno il 2%" e le parole "ad un valore pari a 1,05" sono sostituite dalle parole "ad un valore pari a 1,02";
    13. al comma 48.1.4 le parole "inferiore di almeno il 5%" sono sostituite dalle parole "inferiore di almeno il 2%" e le parole "ad un valore pari a 0,95" sono sostituite dalle parole "ad un valore pari a 0,98";
    14. all'articolo 48.1, dopo il comma 48.1.9, è inserito il seguente comma:
      "48.1.10 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e 48.1.4 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
      i. la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
      ii. la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.";
  2. di emanare direttive urgenti alla società Terna S.p.A. per la modifica del Codice di rete, nei termini di seguito indicati;
    1. Il Codice di rete prevede che i quantitativi corrispondenti alle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento siano determinati in via definitiva in misura pari, in ciascuna ora, alla differenza tra il programma vincolante modificato, ovvero il programma risultante a seguito degli ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza, e il programma aggiornato cumulato, ovvero il programma risultante in esito al mercato dell'energia.
    2. Il Codice di rete prevede che la remunerazione complessiva delle prestazioni offerte dagli operatori nell'ambito del servizio di dispacciamento sia pari al prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta di acquisto o di vendita e la differenza di cui alla lettera a) che precede.
  3. di prevedere che le modifiche di cui ai punti 1. e 2. siano efficaci a decorrere dall'1 agosto 2006;
  4. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per procedere a:
    1. la verifica dell'implementazione delle direttive di cui alla presente delibera;
    2. avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga le categorie di soggetti interessati, con l'obiettivo di studiare le modifiche da apportare alla normativa che regola il funzionamento del MSD, al fine di incrementare l'efficienza e la trasparenza del medesimo mercato;
    3. la predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza in merito alle modifiche di cui alla lettera b) che precede;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla società Terna S.p.A., alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa ed alla società Acquirente Unico Spa;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.