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Data pubblicazione: 05 luglio 2006

Delibera 03 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 138/06

Avvio di procedimento in materia di ottimizzazione della chiamata a produrre e del dispacciamento delle unità di produzione CIP 6/92 nel contesto del mercato elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 luglio 2006

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) ed in particolare l'articolo 22, comma 4;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
  • il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992 (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità.
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03).

Considerato che:

  • l'articolo 22, comma 4, della legge n. 9/91 dispone che le attività di cessione, di scambio, di vettoriamento e di produzione per conto dell'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, comma 1 della legge n. 9/91 (di seguito: energia elettrica CIP 6/92), siano regolate da apposite convenzioni concluse tra i soggetti produttori interessati e l'Enel (di seguito: convenzioni CIP 6/92) in conformità ad una convenzione-tipo approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le regioni e le province autonome;
  • il decreto ministeriale 25 settembre 1992 ha approvato la convenzione-tipo di cui al precedente alinea;
  • l'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito: il GRTN);
  • l'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che il GRTN ceda al mercato l'energia elettrica acquistata ai sensi del precitato comma 12, e che l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia elettrica (di seguito: oneri A3);
  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 maggio 2004, a far data dal 1° novembre 2005, è stato perfezionato il conferimento alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, alle funzioni, ai beni, ai rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione:
    • dei beni, dei rapporti giuridici e del personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
    • delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.A.;
  • con effetto dal 1° novembre 2005, il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. (di seguito: il GSE);
  • in virtù della cessione dei diritti e dei conferimenti di cui ai precedenti alinea, il GSE risulta attualmente titolare dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica CIP 6/92, nonché controparte dei medesimi operatori nell'ambito delle convenzioni CIP 6/92;
  • la deliberazione n. 168/03 definisce "unità di produzione CIP 6/92” le unità di produzione che cedono energia elettrica al GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99;
  • le convenzioni CIP 6/92 recano condizioni che possono incidere sulle modalità di chiamata a produrre nell'ambito del mercato elettrico e del dispacciamento delle unità di produzione CIP 6/92;
  • le condizioni di cui al precedente alinea, unitamente alle condizioni economiche per la remunerazione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione CIP 6/92, possono essere analizzate alla luce delle attuali modalità di svolgimento dei mercati dell'energia elettrica e del dispacciamento al fine di pervenire all'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, nonché alla riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del mercato per i servizi di dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, per la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale, nonché per la conseguente riduzione degli oneri A3 ricadenti sui clienti finali del mercato elettrico

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del mercato per i servizi di dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92, per la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale, nonché per la conseguente riduzione degli oneri A3 ricadenti sui clienti finali del mercato elettrico;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per i seguiti di competenzanecessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi incluse:
    1. la conduzione di gruppi di lavoro con il GSE, Terna e i soggetti interessati;
    2. l'elaborazione di proposte operative da sottoporre a consultazione;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo economico, a Terna e al GSE;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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