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Data pubblicazione: 13 giugno 2006

Delibera 09 giugno 2006

111/06

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 3 e 6, e l'articolo 5;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • ildecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 luglio 2000;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante le disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 1 dicembre 2005 (di seguito: decreto 1 dicembre 2005) recante l'approvazione delle modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico;
  • gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle Attività Produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
  • la nota del Ministro delle Attività Produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
  • gli indirizzi formulati in data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle Attività Produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 175/05 (di seguito: deliberazione n. 175/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito: deliberazione n. 293/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
  • il documento per la ricognizione 1 giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la ricognizione 1 giugno 2005);
  • il documento per la consultazione concernente la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);
  • il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorità in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera i, del dispositivo della deliberazione n. 175/05, laddove aggiunge alla deliberazione n. 168/03 l'articolo 23.2, ed in parte qua la deliberazione n. 293/05.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:
    1. la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica, nonché dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;
    2. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;
    3. la quantificazione degli sbilanciamenti, ossia gli scostamenti fra posizioni commerciali (acquisti e vendite registrati) e posizioni fisiche (energia elettrica immessa o prelevata), nonché la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e la gestione di un sistema a garanzia del buon esito delle transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;
  • le caratteristiche tecniche del sistema elettrico pongono la fase di esecuzione fisica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica al di fuori del controllo esclusivo delle parti (venditore e acquirente) poiché il buon esito delle transazioni può essere assicurato unicamente dal soggetto responsabile della gestione coordinata dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;
  • la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli acquisti e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al di fuori del sistema delle offerte, così come la registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte, costituisce quindi uno strumento essenziale per la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti (venditore e acquirente), anche verso il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;
  • le caratteristiche tecniche del sistema elettrico rendono necessario, ai fini della sicurezza del sistema stesso, che il responsabile del servizio di dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
  • ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività di cui al precedente alinea, è necessario che siano comunicati a Terna, in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento, i programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;
  • per assicurare il buon esito delle transazioni, è necessario predisporre un sistema di garanzie, sottoscritto da tutti gli operatori, in grado di coprire adeguatamente Terna dal rischio di controparte associato alle partite economiche che originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
  • il documento per la ricognizione 1 giugno 2005 evidenziava precise criticità concernenti il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione n. 168/03, e il vigente sistema di garanzie contro i rischi commerciali assunti da Terna nell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
  • le principali criticità evidenziate nel suddetto documento consistono:
    1. nell'obbligo di associare, già in fase di registrazione, ciascuna vendita/acquisto ai punti di immissione/prelievo cui si riferisce;
    2. nell'insufficienza e nella complessità, anche a causa della presenza di differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle vendite (Piattaforma Bilaterali, Piattaforma Aggiustamento Bilaterali, piattaforma IPEX), delle verifiche di congruità dei medesimi acquisti e vendite con la capacità effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonché con la capienza delle garanzie prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
    3. nell'impossibilità, in alcuni casi, per gli operatori di utilizzare il sistema delle offerte per la chiusura di posizioni commerciali acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;
  • le predette criticità, da un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi di negoziazione a termine dell'energia elettrica atti a offrire agli operatori i necessari strumenti di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato elettrico, dall'altro, accrescono la vulnerabilità del sistema elettrico a fronte dell'eventuale insolvenza di uno o più utenti del dispacciamento;
  • il documento per la consultazione 4 agosto 2005 delineava agli operatori alcune opzioni di revisione della disciplina del dispacciamento, limitatamente al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite nonché al sistema di garanzie, volte a risolvere le sopraccitate criticità;
  • le preferenze espresse dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione, si concentravano su un modello aperto che, separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite, consentisse lo sviluppo di una pluralità di sistemi di negoziazione a termine da parte di operatori di bilanciamento qualificati dotati di particolari requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità, ai quali sia concessa la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo.

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere alla revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, nonché al sistema di garanzie, riconfermando le altre condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse stabilite dalla deliberazione n. 168/03;
  • predisporre un sistema di registrazione separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, effettuata assegnando agli operatori di mercato appositi conti, dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza di operatori di bilanciamento qualificati dotati dei requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità che possano registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
  • rafforzare il sistema di garanzie nel breve termine, predisponendo un sistema basato su garanzie individuali integrate da una componente di carattere mutualistico, nella forma di un corrispettivo a carico degli operatori a copertura di eventuali oneri che dovessero emergere per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie di tipo individualistico;
  • che Terna si avvalga, al fine di minimizzare i costi dell'attività di registrazione e di ottimizzare i relativi flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualità di gestore del sistema di registrazione

DELIBERA

  1. di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di abrogare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dall'1 gennaio 2007;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla società Terna SpA e alla società Gestore del mercato elettrico Spa.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e produca effetti dall'1 gennaio 2007.

pubblicato sul sito www.autorita.energia.it in data 13 giugno 2006 e GU n. 153 del 4-7-2006 - Suppl. Ordinario n.158



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