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Data pubblicazione: 28 marzo 2006

Delibera 27 marzo 2006

Delibera/Provvedimento 65/06

Avvio di procedimento per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e contestuale previsione di un parziale conguaglio di cui al punto 2 della deliberazione 29 dicembre 2005, n. 298/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-03-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legge 4 settembre 2002 n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 marzo 2006, n. 63/06 (di seguito: deliberazione n. 63/06);
  • la sentenza del Tribunale amminis trativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
  • il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006.

Considerato che:

  • con la sentenza sopra richiamata, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;
  • con la deliberazione n. 184/05, l'Autorita ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 di annullamento della deliberazione n. 248/04 in seguito al ricorso proposto da Hera Trading S.r.l.;
  • con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;
  • con deliberazione n. 248/04 l'Autorita ha modificato il preesistente meccanismo di indicizzazione definito con delibera n 195/02, introducendo:
    • una disposizione che assicura variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;
    • la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;
    • le quotazioni del Brent come riferimento per il greggio;
  • con la medesima deliberazione l'Autorita ha ridotto di 0,067776 euro/GJ, a partire dall'1 ottobre 2005, il valore riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli esercenti l'attivita di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia di aggiornamento introdotta con la medesima deliberazione;
  • l'obbligo sopra descritto e stato adottato al fine di tutelare l'esigenza, rappresentata nell'ambito della consultazione che ha preceduto l'adozione della deliberazione n. 248/04, di evitare, nei contratti di compravendita in essere alla data di entrata in vigore di tale provvedimento, un onere eccessivo in capo all'acquirente qualora detti contratti non prevedano clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;
  • dagli elementi acquisiti, anche nell'ambito dei procedimenti contenziosi instaurati avverso la deliberazione n. 248/04, emerge che la disciplina di cui al richiamato articolo 2 di tale provvedimento potrebbe non aver trovato applicazione, ne i contratti stipulati successivamente avrebbero previsto condizioni economiche coerenti con l'applicazione della metodologia di aggiornamento stabilita dalla menzionata delibera;
  • l'efficacia della deliberazione n. 248/04, in forza della sopra menzionata decisione del Consiglio di Stato, evidenzia, con riferimento ai contratti di compravendita attualmente in essere, le medesime esigenze di tutela sottese alla disciplina di cui all'articolo 2 della stessa deliberazione;
  • il punto 2 della deliberazione n. 298/05, reiterato nel punto 2 della deliberazione n. 63/06, ha riservato a successiva deliberazione dell'Autorita la fissazione delle modalita con le quali gli esercenti l'attivita di ve ndita effettueranno i conguagli derivanti dall'applicazione delle modalita di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 relativamente all'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005;
  • l'esecuzione dei conguagli risulta particolarmente complessa ed onerosa, in ragione delle difficolta relative alla stima dei consumi di ciascun cliente, nonche dell'ampiezza del periodo temporale di riferimento.

Ritenuto opportuno:

  • nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dell'impatto inflazionistico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del dPCm 31 ottobre 2002, di tutela del consumatore, e delle esigenze di promozione del mercato, anche attraverso una tempistica di aggiornamento della materia prima maggiormente correlata alla odierna prassi contrattuale internazionale del mercato del gas, avviare un procedimento che:
    • fatto salvo l'impianto complessivo della deliberazione n. 248/04, definisca una diversa applicazione per gli esercenti della soglia di invarianza e/o della frequenza di aggiornamento previste nell'attuale metodologia;
    • preveda l'obbligo per gli esercenti l'attivita di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso esistenti, di offrire, ove necessario, nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la deliberazione n. 248/04, prevedendo altresi apposite misure per promuovere la rinegoziazione;
    • introduca corrispettivi addizionali nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura, da destinare ad apposito fondo al fine di alimentare gli int erventi di cui ai precedenti alinea;
    • stabilisca che, al fine semplificare le relative partite economiche, sia per gli esercenti che per i clienti finali, una quota dei conguagli a favore di questi ultimi sia destinata al sopracitato fondo;
    • definisca, se del caso, misure necessarie al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli operatori che gestiscono l'approvvigionamento del gas naturale mediante peculiari assetti negoziali.

Ritenuto necessario:

  • che gli esercenti l'attivita di vendita riconoscano ai clienti finali, a valere sul trimestre aprile-giugno 2006, un parziale conguaglio

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a:
    • verificare i meccanismi di aggiornamento della materia prima, anche con riferimento alla rispondenza della tempistica di aggiornamento della materia prima rispetto alla prassi contrattuale internazionale del mercato del gas;
    • imporre agli esercenti l'attivita di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso esistenti, l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la deliberazione n. 248/04, prevedendo altresi apposite misure per promuovere la rinegoziazione;
  2. di attribuire al Direttore della Direzione gas dell'Autorita la responsabilita del procedimento;
  3. di disporre che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attivita di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005;
  4. di lasciare fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 ad oggi, o che, attivi alla medesima data, abbiano cessato di esserlo entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento, d i ottenere su richiesta i conguagli derivanti dall'applicazione delle modalita di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre2005;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).