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Data pubblicazione: 29 dicembre 2005

Delibera 29 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 298/05

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legge 4 settembre 2002 n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la delibera dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
  • la delibera dell'Autorita 30 marzo 2005, n. 56/05;
  • la delibera dell'Autorita 28 giugno 2005, n. 132/05
  • la delibera dell'Autorita 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: delibera n. 184/05);
  • la delibera dell'Autorita 28 settembre 2005, n. 200/05 (di seguito: delibera n. 200/05);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05), 6 ottobre 2005 n. 3696/05, n. 3697/05, n. 3698/05, n. 3699/05, n.3700/05, n. 3701/05, n. 3702/05, n. 3703/05, n. 3704/05, n. 3705/05, n. 3706/05, n. 3707/05, n. 37 08/05, n. 3709/05, n.3710/05, n. 3711/05, n. 3712/05, n. 3713/05, n. 3714/05, n. 3715/05, n. 3716/05, n. 3717/05, n.3718/05, n. 3719/05, n. 3720/05, n. 3721/05, n. 3722/05, n. 3723/05, n.3724/05, n. 3725/05, n. 3726/05, n. 3727/05;
  • l'ordinanza del Consiglio di Stato 14 ottobre 2005 n. 4921/05.

Considerato che:

  • con le sentenze sopra richiamate il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04;
  • con la delibera n. 184/05, l'Autorita ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05;
  • con l'ordinanza sopra richiamata il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia della sentenza del Tar Lombardia di cui al precedente alinea;
  • l'articolo 2 della delibera n. 248/04 ha previsto che gli esercenti l'attivita di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore della medesima delibera, offrano nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato dall'Autorita ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo1, comma 2, della delibera n. 248/04.
  • rispetto al valore definito all'articolo 4 della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, del gas naturale:
    • nel periodo di riferimento giugno 2004 - febbraio 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2005, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
    • nel periodo di riferimento settembre 2004 - maggio 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2005, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0364 centesimi di euro/MJ, pari a 1,4021 centesimi di euro/mc per le forniture di gas na turale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • rispetto al valore per il trimestre luglio-settembre 2005 di cui al precedente alinea definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, del gas naturale nel periodo di riferimento dicembre 2004 - agosto 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0385 centesimi di euro/MJ, pari a 1,4830 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • rispetto al sopraccitato valore per il trimestre ottobre-dicembre 2005 definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, del gas naturale nel periodo di riferimento marzo - novembre 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che comporterebbe un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0598 centesimi di euro/MJ, pari a 2,3035 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Ritenuto che sia opportuno:

  • prevedere disposizioni attuative dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, al fine di dare certezza al settore, fermo ed impregiudicato l'esito finale del giudizio di merito attualmente pendente;
  • per il trimestre gennaio-marzo 2006, tenuto conto delle variazioni dell'indice It sopra riportate rispetto al valore definito all'articolo 4 della delibera n. 248/04 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, tenuto conto che il valore di QE definito nell'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005 ai sensi della delibera 195/02 e pari a 0,5000 centesimi di euro/MJ;
  • che i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005, derivanti dall'applicazione delle modalita di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04, siano effettuati dagli esercenti l'attivita di vendita del gas naturale con modalita che saranno fissate dall'Autorita successivamente all'esito del giudizio attualmente pendente al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05

 

DELIBERA

 

  1. di aumentare interinalmente, in adempimento dell'ordinanza n. 4921/05 del Consiglio di Stato e fermo ed impregiudicato l'esito del giudizio di merito attualmente pendente, complessivamente per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006, rispetto al valore determinato con l'applicazione della delibera 28 settembre 2005 n. 200/05, di 0,007722 centesimi di euro/MJ (0,07722 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita n. 138/03; tale aumento e pari a 0,2974 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

  2. di riservare a successiva deliberazione dell'Autorita la fissazione delle modalita con le quali, secondo l'esito del contenzioso attualmente pendente al Consiglio di Stato, gli eserce nti l'attivita di vendita effettueranno i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in applicazione delle modalita di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita, affinche entri in vigore dall'1 gennaio 2006.