Data pubblicazione: 05 dicembre 2005
Delibera 30 novembre 2005
Delibera/Provvedimento 254/05
Avvio di procedimento in materia di applicazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30-11-2005
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, in particolare, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 26 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge n. 239/04), in particolare, l'articolo 1, comma 43;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- deliberazione dell'Autorita 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorita 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorita 1 aprile 2003, n. 30/03;
- il documento per la consultazione 1 luglio 2003, recante "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007";
- il documento per la consultazione 12 novembre 2003, recante "Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di misura e di vendita dell'en ergia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007";
- il documento per la consultazione 13 gennaio 2004, recante "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007";
- la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorita 22 giugno 2004, n. 96/04.
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE dispone che gli Stati membri si astengano da qualsiasi discriminazione tra le imprese elettriche riguardo ai loro diritti o obblighi, in funzione della realizzazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale; e che tale norma e direttamente applicabile nell'ordinamento italiano a far data dall'1 luglio 2004;
- l'articolo 26, comma 1, della medesima direttiva riconosce agli Stati membri la facolta di richiedere alla Commissione la concessione di specifiche deroghe all'applicazione della disciplina posta dalla medesima direttiva nel caso di piccoli sistemi e microsistemi isolati;
- l'articolo 7 della legge n. 10/91 ha previsto un regime speciale di riconoscimento dei costi per l'erogazione del servizio elettrico a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori); e che l'insieme di dette imprese e, ad oggi, composto da:
- imprese che operano in piccoli sistemi e microsistemi isolati, non interconnessi, ne direttamente ne indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (di seguito: rete di trasmissione);
- imprese che operano in ambito continentale interconnesso, anche indirettamente, con la predetta rete di trasmissione;
- il regime speciale definito dall'articolo 7 della legge n. 10/91 contrasta con la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE efficace dall'1 luglio 2004;
- l'articolo 1, comma 43, della legge n. 239/04 intestava al Governo delega ad adottare, entro sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo di riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate nonche del servizio svolto dalle imprese elettriche minori; e che il predetto termine e scaduto senza che siano stati adottati provvedimenti;
- si pone la necessita di estendere a tali imprese, salvo l'eventuale riconoscimento, ad oggi non intervenuto, di deroghe a favore delle imprese di cui alla precedente lettera (a), il regime generale di riconoscimento dei costi definito dall'Autorita con deliberazione n. 5/04, compresi gli adeguamenti eventualmente da apportare in ragione delle eventuali specificita di detti esercenti.
Ritenuto che:
- sia necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di applicazione alle imprese elettriche minori delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione n. 5/04
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di applicazione alle imprese elettriche minori delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione n. 5/04;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne r appresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
- di attribuire al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorita, la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'istituzione di gruppi di lavoro informali per favorire la piu ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it)