Data pubblicazione: 25 gennaio 2006
Delibera 23 gennaio 2006
Delibera/Provvedimento 11/06
Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della società Hera Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 155/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23-01-2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 128/04;
- la deliberazione dell'Autorita 27 luglio 2005, n. 155/05 (di seguito: deliberazione n. 155/05).
Considerato che:
- con deliberazione n. 155/05, l'Autorita ha avviato nei confronti della societa Hera Spa (di seguito: Hera) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto la societa Agea Spa (di seguito: Agea), incorporata da Hera, avrebbe sottoposto ad ispezione, relativamente all'impianto di distribuzione di Berra, una percentuale della rete in alta e media pressione inferiore a quella prescritta dal comma 9.2 della deliberazione n. 236/00, sia per l'anno 2003, sia per il biennio 2003-2004;
- nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Autorita hanno acquisito nota di Hera in data 23 novembre 2005 (prot. Autorita n. 028437), recante i dati relativi alla lunghezza della rete nel triennio 2002-2004 nonche alle ispezioni effettuate nel medesimo periodo;
- con tale nota, Hera ha affermato che Agea ha sottoposto ad ispezione l'impianto nella misura prevista, pur avendo commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorita dei dati necessari per il relativo controllo;
- quanto sopra ha trovato conferma nei dati e negli elementi prodotti, i quali evidenziano, pertanto, l'insussistenza dei fatti oggetto dell'addebito contestato.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Hera
DELIBERA
- di non irrogare a Hera una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima societa con la deliberazione n. 155/05;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127, Bologna.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.