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Delibera 09 settembre 2004

Delibera/Provvedimento 152/04

Avvio di istruttorie formali per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it l'11 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 settembre 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481 del 1995) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera n), e comma 20, lettere c) e d);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79 del 1999) ed, in particolare, l'articolo 3, commi 8 e 9;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto Presidenziale n. 244 del 2001);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01 (di seguito: deliberazione n. 39/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 (di seguito: deliberazione n. 83/04) e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003" costituente l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: il Resoconto);
  • il Rapporto, intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003", della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle attività produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle attività produttive in data 9 giugno 2004, prot. Autorità n. 014341 del 17 giugno 2004 (di seguito: il Rapporto del Ministero).

Visti:

  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01;
  • il Piano di riaccensione (Volume generale) (di seguito: il Piano di riaccensione) pubblicato in data 20 gennaio 2003 nel sito internet della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete).

Considerato che:

  • l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/03 è stata articolata secondo la sequenza degli eventi che hanno determinato:
    1. la separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea il 28 settembre 2003;
    2. la diffusa interruzione del servizio elettrico sulla quasi totalità del territorio nazionale in seguito alla predetta separazione;
    3. la dinamica del ripristino del servizio elettrico;
  • con riferimento alla lettera a) del precedente alinea, l'Autorità, congiuntamente con la Commission de régulation de l'énergie (Francia), ha individuato le cause della predetta separazione nei disservizi verificatisi nel territorio svizzero e, conseguentemente, ha segnalato alle istituzioni nazionali ed internazionali competenti i possibili interventi, alla stessa non disponibili, necessari ad adeguare il quadro normativo, con particolare riferimento all'esigenza di prevenire gli inadeguati comportamenti assunti dagli operatori elettrici elvetici in materia di coordinamento per la gestione di reti interconnesse, apportando le necessarie modifiche alla disciplina del settore elettrico svizzero;
  • sempre con riferimento alla fattispecie di cui al precedente alinea, con propri provvedimenti, l'Autorità potrà adottare le ulteriori misure che si rendessero necessarie per migliorare il quadro normativo afferente il coordinamento tra gestori di rete di Paesi confinanti;
  • come ampiamente esposto e documentato nel Resoconto, l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/03 ha consentito di acquisire elementi sulla base dei quali asserire la possibile violazione, in occasione della interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003:
    1. delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 delle Regole tecniche di connessione e conseguentemente degli articoli 8, 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00;
    2. delle disposizioni, dedotte nelle convenzioni concluse con il Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999, da parte delle imprese proprietarie di impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale, aventi ad oggetto l'imposizione di vincoli quanto alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione, o comunque possibili disservizi relativi ai medesimi profili;
    3. delle disposizioni poste dagli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, da parte del Gestore della rete;
  • le violazioni di cui al precedente alinea, lettera a), potrebbero essere, in particolare, ascritte:
    1. alle imprese di produzione di energia elettrica indicate nel Resoconto con riferimento agli impianti di produzione nella disponibilità di ciascuna individuati nello stesso elenco, per quanto concerne i seguenti profili:
      1. le prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di tensione;
      2. l'attuazione delle procedure di rifiuto di carico almeno per gli impianti ritenuti, dal Gestore della rete, di "maggior rilievo";
      3. la partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico;
    2. alle imprese distributrici indicate nel Resoconto con riferimento alle reti di distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, per quanto concerne il profilo dell'installazione dei dispositivi di alleggerimento del carico;
  • con riferimento ad alcune delle violazioni di cui ai precedenti alinea, il Resoconto ha evidenziato che esse potrebbero comportare perduranti carenze strutturali del sistema elettrico, la cui rimozione richiede interventi rilevanti per complessità e tempi di realizzazione;
  • la persistenza della situazione di cui al precedente alinea, qualora effettivamente accertata, sul piano della mancata programmazione ed avvio degli interventi necessari a rimuoverla potrebbe costituire il presupposto per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • l'elevato numero di esercenti cui sono contestate le violazioni sopra sinteticamente richiamate, unitamente alla complessità e peculiarità degli elementi in fatto e in diritto da ricostruire e valutare in contraddittorio per verificare la fondatezza delle singole ipotesi di violazione, potrebbe non consentire la gestione contestuale dei procedimenti individuali in esito ai quali procedere alla eventuale adozione dei provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di cui all'articolo 2, comma, 20, lettere c) e d) della legge n. 481/95;
  • successivamente alla pubblicazione del Resoconto, è stato condotto l'esame del Rapporto del Ministero al fine di verificare se, a fronte degli esiti dell'indagine conoscitiva riguardante l'interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003 condotta dal Ministero delle attività produttive, si rendesse necessario un supplemento dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/04.

Ritenuto che:

  • gli elementi formati o acquisiti in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/03, ovvero attraverso l'esame del Rapporto del Ministero, ed in particolare gli elementi di giudizio tratti dal Resoconto, all'esito di una complessiva valutazione effettuata dall'Autorità, possano eventualmente configurare comportamenti degli esercenti sopra indicati presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia, di conseguenza, necessario avviare, nei confronti dei suddetti esercenti, dandone formale avviso, istruttorie formali volte all'accertamento in contraddittorio di:
    1. eventuali responsabilità in riferimento alle predette possibili violazioni con conseguente irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
    2. eventuali connesse esigenze cautelari con conseguente adozione di provvedimenti prescrittivi;
  • sia, inoltre, necessario gestire le istruttorie formali di cui al punto precedente in maniera tale per cui sia possibile prevedere raggruppamenti omogenei di procedure, quanto a imprese coinvolte e violazioni contestate, al fine di dare eventuale priorità alle ipotesi più complesse quanto al numero di soggetti coinvolti e agli elementi in fatto e in diritto da ponderare attraverso il contraddittorio, ovvero alle ipotesi che maggiormente segnalino esigenze di carattere cautelare

DELIBERA

  • di avviare istruttorie formali per l'eventuale adozione dei provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di cui alla motivazione;
  • di fissare la durata delle istruttorie formali di cui al punto precedente in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della presente deliberazione;
  • di dare mandato ai responsabili del procedimento come di seguito designati affinché valutino l'opportunità che le istruttorie formali, al fine di garantirne l'ordinata ed efficiente amministrazione, siano gestite, nel rispetto del termine generale di cui al punto precedente, per fasi in relazione ai seguenti raggruppamenti:
    1. istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 delle Regole tecniche di connessione per quanto concerne i profili relativi alle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di tensione, all'attuazione delle procedure di rifiuto di carico ed alla partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico, e, conseguentemente, degli articoli 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00; nonché per l'eventuale violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione n. 52/00 in relazione agli stessi profili;
    2. istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato B alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle disposizioni, dedotte nelle convenzioni concluse ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999, aventi ad oggetto l'imposizione di vincoli quanto alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione, ovvero a fronte di eventuali disservizi, dagli stessi esercenti cagionati, relativi ai medesimi profili;
    3. istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato C alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di interconnessione per quanto concerne il profilo relativo all'installazione dei dispositivi di alleggerimento del carico e, conseguentemente, degli articoli 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00; nonché per l'eventuale violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione n. 52/00 in relazione agli stessi profili;
  • di designare, quali responsabili del procedimento, il vice Direttore dell'Area elettricità e il Direttore del Servizio legislativo e legale;
  • di avvertire i soggetti aventi titolo a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, della facoltà di accesso agli atti del procedimento presso gli uffici dell'Area elettricità dell'Autorità;
  • di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda entro il termine di 30 (trenta) giorni. Tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per coloro che ne sono destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01; per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nelle istruttorie formali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
  • di comunicare la presente deliberazione ai soggetti indicati negli allegati alla presente deliberazione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Allegati: