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Data pubblicazione: 29 giugno 2007

Delibera 25 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 148/07

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società AEM Torino Distribuzione S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito: Regole tecniche di connessione);
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società AEM Torino Distribuzione S.p.A., un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
    • una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00;
    • un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
  • la violazione sarebbe stata realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative dei citati criteri e prescrizioni, contenute nei paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico, funzionali alla partecipazione ai piani di difesa elaborati dal Gestore della rete;
  • più in dettaglio, AEM Torino Distribuzione avrebbe omesso di segnalare al Gestore della rete le variazioni sostanziali del carico distaccabile;
  • con nota in data 22 febbraio 2007 (prot. FS/M07/778) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a AEM Torino le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, confermando l'addebito contestato;
  • con nota in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8964), AEM Torino ha comunicato di avere effettuato, in pari data, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
  • con parere del 27 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80/05;
  • essendo l'illecito contestato ad AEM Torino antecedente alla suddetta data, il pagamento in misura ridotta effettuato dall'esercente comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio.

Considerato inoltre che:

  • nel corso del procedimento non sono emersi elementi tali da ritenere ancora in atto le condotte omissive contestate;
  • in particolare è stata acquisita la nota di AEM Torino Distribuzione in data 12 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 3386), da cui risulta che la società, in data successiva al 28 settembre 2003, ha segnalato a Terna S.p.A., nel frattempo subentrata nella posizione del Gestore della rete, la mancata operatività di un dispositivo di alleggerimento del carico;
  • con la predetta dichiarazione l'esercente ha ottemperato alla disciplina inerente gli obblighi di segnalazione di qualsiasi variazione sostanziale di carico distaccabile di cui al paragrafo 6.2 delle Regole tecniche di connessione.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'adozione del prospettato provvedimento prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione n. 152/04 nei confronti della società AEM Torino Distribuzione S.p.A., essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
  2. di non adottare provvedimenti di natura prescrittiva nei confronti della suddetta società;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società AEM Torino Distribuzione S.p.A., Via Bertola, 48, 10122 Torino.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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