Delibera 31 luglio 2003
Delibera/Provvedimento 91/03
Avvio di procedimenti per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, in materia di mercato regolamentato della capacità e del gas, e per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02
Pubblicata su questo sito l'11 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 luglio 2003,
Premesso che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento"; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri";
- l'Autorità ha definito i criteri e gli obblighi di cui al precedente alinea con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- l'articolo 13 della sopra citata deliberazione prevede che "la cessione e lo scambio di capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché la cessione e lo scambio di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità";
- con la delibera 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: delibera n. 75/03), l'Autorità ha approvato il codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) ai sensi del sopra citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 22;
- il decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
- la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sui procedimenti, in particolare, l'articolo 5;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147, del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl;
- la deliberazione n. 137/02;
- la delibera n. 75/03;
- il codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimenti per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, in materia di mercato regolamentato della capacità e del gas, e per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02" (PROT. AU/03/149);
Considerato che:
- durante il procedimento di verifica di conformità del codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas, gli uffici dell'Autorità hanno riscontrato, nella versione di tale codice trasmesso alla stessa Autorità da detta società in data 14 novembre 2002 (prot. Autorità n. 23904 del 14 novembre 2002), la presenza di una proposta di disciplina dell'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio del gas, disciplina che non costituisce materia oggetto del codice di rete, bensì del provvedimento dell'Autorità di cui al sopra citato articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
- a seguito della contestazione dell'incoerenza di cui al precedente alinea, effettuata dagli uffici dell'Autorità con lettera in data 30 gennaio 2003, nella nuova versione di codice di rete presentato dalla Snam Rete Gas in data 20 giugno 2003 (prot. Autorità n. 19435 del 20 giugno 2003), la disciplina dell'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio di gas è sostituita con un supporto tecnico-operativo alle contrattazioni fisiche tra gli operatori, le quali non trovano quindi una loro regolazione all'interno del codice di rete;
- durante il sopra citato procedimento di verifica di conformità, sono emerse problematiche relative a specifici profili del servizio di trasporto, che non trovano una compiuta disciplina nella deliberazione n. 137/02, e che, pertanto, non vengono adeguatamente disciplinate nel codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas; e che in particolare:
- la disciplina del conferimento di capacità non risulta adeguata alle esigenze di talune tipologie di impianti che si trovino in fase di avviamento e di test iniziale, i quali presentano, in tale fase, una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, anche con punte massime conseguenti all'effettuazione di test di prestazione, superiori a quelle del funzionamento a regime;
- la disciplina del conferimento di capacità non considera le specifiche esigenze, da un lato, dei contratti di importazione, i quali prevedono un periodo transitorio nel quale si raggiungono gradualmente le quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera di regime, dall'altro lato, dei contratti di fornitura a nuovi impianti, l'avviamento dei quali abbia inizio in data successiva all'inizio dell'anno termico;
- la disciplina dell'erogazione del servizio non considera le esigenze degli impianti di compressione per autotrazione nei periodi in cui tali impianti alimentano carri bombolai per l'esecuzione del servizio sostitutivo di riconsegna che si renda necessario a seguito di situazioni di emergenza o di interventi di manutenzione;
- la formulazione dell'articolo 15, comma 15.4 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 137/02 non appare pienamente funzionale, sebbene legittima, con le finalità perseguite da detta disciplina;
- sono pervenute all'Autorità segnalazioni di utenti che evidenziano che la disciplina delle prenotazioni di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 137/02, e la disciplina di cui all'articolo 16, comma 16.6, della medesima deliberazione, non prevedendo l'applicazione di specifici corrispettivi a carico dell'utente che non rispetti le prenotazioni da questi effettuate, consente comportamenti opportunistici e non responsabili di alcuni utenti a danno di altri in sede di bilanciamento;
Ritenuto che sia opportuno che :
- l'Autorità, al fine di dare attuazione alla deliberazione n. 137/02 e di completare l'assetto funzionale alla promozione della concorrenza nel settore del gas, definisca entro l'anno, con proprio provvedimento, la disciplina di un sistema organizzato per la cessione e lo scambio di capacità e di gas immesso nella rete nazionale dei gasdotti, di cui all'articolo 13 della citata deliberazione;
- a tal fine, in considerazione del fatto che la Snam Rete Gas ha già presentato, durante il procedimento per la verifica di conformità del codice di rete da essa predisposto, un primo contributo relativo alla regolamentazione del mercato del gas immesso, la stessa società e altri soggetti interessati siano invitati a presentare all'Autorità, entro il 30 settembre 2003, uno schema di procedure per l'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio del gas;
- la deliberazione n. 137/02 sia modificata, anche in relazione ai profili sopra individuati;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella loro posizione di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale
DELIBERA
1. Di avviare procedimenti al fine di:
- adottare il provvedimento previsto dall'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02), in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- modificare la deliberazione n. 137/02, anche in relazione ai profili individuati nei considerati della presente proposta di delibera;
2. Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof Sergio Garribba;
3. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
4. Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. ing. Claudio di Macco ed al dott. Antonio Molteni, nella posizione rispettivamente di direttore dell'Area gas e del Servizio legislativo e legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
5. Di invitare la società Snam Rete Gas Spa e altri soggetti interessati a presentare, entro il 30 settembre 2003, uno schema di procedure per l'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio del gas;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
7. Di notificare alla società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
8. Di dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.