Delibera 27 dicembre 2002
Delibera/Provvedimento 234/02
Approvazione di 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001
Pubblicata su questo sito il 28 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2002,
Premesso che:
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, (di seguito: decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001) individuano rispettivamente gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 5, comma 1, dei decreti di cui al precedente alinea (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001) stabilisce che i distributori e le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di cui ai decreti medesimi attraverso progetti che prevedono "misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai rispettivi decreti" (di seguito: interventi) e che dunque l'insieme delle tipologie di interventi ammissibili ai sensi dei decreti è aperto e non circoscritto;
- l'articolo 8, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabilisce che i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3 e 4 dei medesimi decreti possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
- mediante azioni dirette dei distributori;
- tramite società controllate dai medesimi distributori;
- tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001 affidano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire la normativa tecnica di riferimento per l'attuazione del disposto dei decreti medesimi e affidano all'Autorità il compito di predisporre, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui all'articolo 5, dei medesimi decreti;
- con delibere 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01, l'Autorità ha disposto l'avvio di due procedimenti ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (di seguito: delibere n. 156/01 e n. 157/01);
Considerato che:
- in data 4 aprile 2002 l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione recante "Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali", comprendente in allegato 9 schede esemplificative contenenti proposte per il calcolo dei risparmi di energia primaria conseguibili attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 (di seguito: schede tecniche di quantificazione);
- le schede di cui al precedente alinea sono state diffuse per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti sulle procedure di calcolo proposte;
- in seguito alla pubblicazione delle schede tecniche di quantificazione di cui al precedente alinea l'Autorità ha ricevuto dai soggetti interessati osservazioni e commenti sulle schede stesse sia in forma scritta, sia nell'ambito delle audizioni sul documento per la consultazione del 4 aprile 2002 tenute in data 13 e 14 giugno 2002;
- la numerosità degli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 richiede che vengano predisposte schede tecniche di quantificazione anche al fine di consentire una più agevole valutazione quantitativa degli interventi;
- l'Autorità intende emanare le linee guida di cui all'articolo 5, comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, contenenti i criteri generali per la preparazione, esecuzione e valutazione consuntiva dei progetti di cui all'articolo 5, dei medesimi decreti, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: linee guida);
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 242, del 14 ottobre 1993 (di seguito: dPR n. 412/93);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n .660 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302, del 27 dicembre 1996 (di seguito dPR n. 660/96);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio 1998;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 184, del 9 agosto 2001;
- il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
Viste:
- la delibera n. 156/01;
- la delibera n. 157/01;
Viste le schede tecniche di quantificazione da n. 1 a n. 8 allegate alla presente delibera (Allegato A);
Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione di 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001" (PROT.AU/02/339);
Considerato che le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate in allegato al documento per la consultazione del 4 aprile 2002 hanno suggerito modifiche e revisioni ad alcune di queste schede;
Considerato che la valutazione del risparmio di energia primaria conseguibile attraverso specifiche tipologie di intervento dipende dalla natura dell'intervento e richiede la predisposizione di schede e di criteri di quantificazione specifici, a cui faranno riferimento i criteri di valutazione di carattere generale predisposti nell'ambito delle linee guida;
Considerato che le schede di cui al precedente alinea consentono la determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale da definirsi nell'ambito delle linee guida;
Ritenuto di rinviare alle linee guida la determinazione della documentazione comprovante i risultati ottenuti dai singoli interventi che deve essere inviata all'Autorità o conservata per consentire le verifiche e i controlli di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, nonché dei criteri, delle modalità e dei tempi di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei medesimi decreti ministeriali;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio,
DELIBERA
Di approvare le 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 riportate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A).
Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).