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Data pubblicazione: 07 aprile 2008

Delibera 31 marzo 2008

EEN 4/08

Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flusso, nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", successive modificazioni e decreti attuativi;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 10 luglio 2001, recante "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
  • il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
  • la direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 ( di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 01/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 03/08;
  • il Secondo Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet in data 31 ottobre 2007 (di seguito: Secondo rapporto annuale);
  • il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 20 febbraio 2008, DCO 3/08, intitolato "Aggiornamento delle schede tecniche per progetti di risparmio energetico relativi all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flusso" (di seguito: documento per la consultazione DCO 3/08);
  • le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 3/08 inviati all'Autorità;
  • le norme CEI EN 60969 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione" e CEI EN 60968 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza";
  • le norme UNI EN 246:2004 "Rubinetteria sanitaria - Specifiche generali per i regolatori di getto", UNI EN 1112:1998 "Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)" e UNI EN 1113:1998 "Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)";
  • il documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della Comunità Europea dal titolo "European compact fluorescent lamp quality charter" del 25 febbraio 2005.

Considerato che:

  • le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004), attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;
  • la possibilità di aggiornamento delle schede tecniche da parte dell'Autorità è prevista dalle stesse Linee guida, al fine di garantire che il meccanismo dei titoli di efficienza energetica sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato ed assicuri un uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali e della deliberazione dell'Autorità n. 219/04;
  • nell'ambito del Secondo rapporto annuale si è evidenziato come attraverso l'utilizzo delle schede tecniche sia stato conseguito il 90% dei risparmi energetici certificati dall'Autorità alla data del 31 maggio 2007 e che la netta prevalenza di interventi valutati con le schede tecniche risulta confermata anche dalle certificazioni effettuate successivamente a tale data;
  • dall'analisi dei progetti di risparmio energetico pervenuti all'Autorità con riferimento alle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a, n. 13b , n. 13c e n. 14 e dalle prime risultanze dei procedimenti avviati con la deliberazione n. 173/07 è emersa la necessità di intervenire per aggiornare il contenuto delle suddette schede tecniche, con particolare riferimento all'introduzione di requisiti minimi di qualità dei progetti e al grado di addizionalità dei risparmi energetici da riconoscere ai progetti;
  • con il documento per la consultazione DCO 3/08 l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14, al fine sia di tenere conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato nei settori di riferimento dalla data di pubblicazione di tali schede, sia di migliorare la qualità dei progetti realizzati e, così facendo, aumentare l'efficacia degli stessi nella riduzione dei consumi di energia;
  • con riferimento alla scheda tecnica n. 1, inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
    1. introduzione di specifici requisiti per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;
      • potenza nominale non inferiore a 15W;
      • possesso della certificazione europea EcoLabel e dei requisiti prestazionali previsti dalla "European CFL Quality Charter";
      • rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
      • rispetto di specifici valori minimi di flusso luminoso per ogni valore di potenza nominale;
      • obbligo di garanzia e assistenza sugli apparecchi di durata almeno equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;
      • confezionamento atto a fornire informazioni che stimolino un uso corretto dell'apparecchio e che ne consenta un'agevole identificabilità quale prodotto incentivato da contributi pubblici;
      • disponibilità di un canale di comunicazione con il soggetto titolare del progetto per segnalare danneggiamenti o malfunzionamenti;
    2. introduzione di requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione dei progetti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • divieto di conteggiare per lo stesso cliente più di 2 lampade fluorescenti compatte con la medesima potenza nominale;
      • necessità di un'esplicita manifestazione d'interesse da parte del cliente partecipante;
      • assenza di altre forme di incentivazione pubblica per lo stesso progetto;
      • applicazione di uno sconto minimo pari all'80% del prezzo nel caso di vendita diretta al cliente;
      • costruzione di un archivio informatizzato delle informazioni anagrafiche relative ad ogni cliente partecipante e delle caratteristiche dell'apparecchio consegnato o venduto;
    3. applicazione, nel calcolo del risparmio energetico specifico netto riconosciuto per ogni lampada, del coefficiente di addizionalità di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), delle Linee guida, di valore compreso tra il 10% e il 24%, in ragione delle valutazioni compiute dall'Autorità sul grado di saturazione finora raggiunto nel mercato residenziale, determinato sia in base a dati di mercato disponibili fino al 2005 e a quelli ricavati dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorità fino al 31 gennaio 2008, sia in base ad ipotesi relative al ‘tasso di insuccesso' degli interventi fino ad oggi realizzati, in considerazione delle modalità di realizzazione di taluni progetti;
    4. rendicontazione degli interventi basata su un unico valore medio di risparmio specifico netto, applicabile indipendentemente dalla potenza nominale della lampada, o, in alternativa, basata su valori di risparmio specifico differenziati in funzione della potenza della lampada;
    5. introduzione di un termine massimo di validità della scheda tecnica, fatti salvi ulteriori aggiornamenti, corrispondente al 31 gennaio 2011, in considerazione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampade a incandescenza a partire dall'anno 2011 introdotto dall'articolo 2, comma 163, della legge n. 244/07;
  • con riferimento alla scheda tecnica n. 1, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità ha evidenziato che:
    1. è pienamente condivisa sia l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica con le finalità precedentemente indicate, sia la necessità di prevedere un'esplicita manifestazione di interesse da parte dei clienti partecipanti ed il rispetto dei requisiti indicati dallo "European CFL Quality Charter";
    2. è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di introdurre un requisito di durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;
    3. non è considerata opportuna dalla maggior parte degli operatori l'introduzione di un limite inferiore alla potenza nominale delle lampade distribuite, in ragione dei potenziali di risparmio comunque non trascurabili associati all'utilizzo di lampade con potenza minore e in considerazione del fatto che l'eliminazione di tale vincolo non comporta alcuna sovrastima dei risparmi riconosciuti nel caso in cui si adotti un approccio di rendicontazione basato sulla differenziazione dei risparmi per potenza, approccio che la gran parte degli operatori ritiene preferibile rispetto al mantenimento di un approccio basato su un unico valore medio;
    4. non è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di introdurre il requisito di marchiatura EcoLabel, in quanto sono ancora pochi i prodotti che lo rispettano e, di conseguenza, la sua introduzione comporterebbe una drastica restrizione dell'offerta disponibile; alcuni operatori hanno inoltre osservato che il contenuto massimo di vapori di mercurio imposto dal marchio EcoLabel si discosta poco da quello già imposto dalla direttiva 2002/95/CE in materia di restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    5. è condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta di prevedere il rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    6. i valori minimi di flusso luminoso proposti per ciascun valore di potenza nominale potrebbero, se introdotti in tempi brevi, restringere in modo eccessivo l'offerta di mercato in considerazione del fatto che pochi dei prodotti ad oggi disponibili rispetterebbero tali limiti;
    7. l'estensione della garanzia commerciale al di là dei 24 mesi già previsti dalla normativa nazionale ed europea non sarebbe facilmente ottenibile dai produttori, soprattutto in tempi compatibili con l'entrata in vigore della nuova scheda tecnica, e ciò comporterebbe di conseguenza un aumento dei costi in capo ai titolari di progetto e potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva rispetto al requisito della durata garantita pari a 10.000 ore;
    8. il divieto di distribuire più di una lampada fluorescente compatta per ogni cliente, l'obbligo di costruire un archivio informatizzato dei clienti e di rendere disponibile ai clienti un canale di comunicazione diretto con il titolare di progetto sarebbero inopportuni ed eccessivamente onerosi da applicare, con particolare riferimento al caso di interventi realizzati tramite sconti sul prezzo di acquisto, in considerazione del valore economico fino ad oggi registrato dai titoli di efficienza energetica;
    9. l'imposizione di un obbligo di sconto minimo pari all'80%, nel caso di realizzazione tramite vendita diretta, sarebbe eccessivo e tenderebbe a "deresponsabilizzare" gli acquirenti, riducendone in ultima analisi la motivazione all'effettiva installazione della lampada fluorescente al posto di una ad incandescenza;
    10. la valutazione della percentuale di saturazione del mercato e, conseguentemente, del grado di addizionalità residua dell'intervento dovrebbe considerare l'incertezza relativa al numero medio di punti luce da conteggiare per ogni abitazione, la variabilità geografica del grado di saturazione del mercato, nonché la forte preferenza finora accordata a lampade fluorescenti con attacco E27 rispetto a quelle più piccole, con attacco E14;
    11. la parziale sovrapposizione geografica dei progetti sviluppati sino ad oggi e il diffuso ricorso a distribuzioni gratuite non sollecitate dai clienti, spingono a ritenere opportuna l'adozione di un valore elevato per il "tasso di insuccesso" di cui alla precedente lettera c.;
  • due operatori hanno rilevato l'opportunità di riconoscere incentivazioni maggiori quando l'intervento riguardi lampade fluorescenti compatte con attacco piccolo (E14) e quando l'effettiva sostituzione di una lampada ad incandescenza sia dimostrata dalla sua rottamazione contestuale alla consegna della lampada fluorescente;
  • con riferimento alla scheda tecnica n. 12, inerente la sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi ad alta efficienza, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate dall'Autorità le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
    1. aggiornare i valori di risparmio specifico riconosciuti per ogni elettrodomestico al fine di tenere in opportuna considerazione l'evoluzione dell'offerta sul mercato così come emerge dall'analisi dei dati resisi disponibili successivamente alla pubblicazione della scheda e fino all'anno 2005 relativamente ai volumi di vendita in Italia di lavabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori;
    2. in considerazione di quanto indicato al precedente alinea:
      • eliminare dalla scheda tecnica le lavabiancheria, poiché la direttiva 96/89/CE sull'etichettatura energetica di tali apparecchi non prevede classi di efficienza superiori alla classe A e quest'ultima può essere ormai ritenuta lo standard di mercato;
      • eliminare dalla scheda tecnica le lavastoviglie, poiché la direttiva 1999/9/CE sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie non prevede classi di efficienza superiori alla classe A e quest'ultima può essere ormai ritenuta lo standard di mercato;
      • eliminare dalla scheda tecnica i frigoriferi e frigo-congelatori di classe A, poiché questi ultimi possono essere ormai ritenuti lo standard di mercato, e aggiornare di conseguenza i valori di risparmio specifico riconosciuti agli apparecchi di classe A+ e A++;
      • eliminare dalla scheda tecnica i congelatori di classe A, analogamente a quanto proposto per i frigo-congelatori, e aggiornare di conseguenza i valori di risparmio specifico riconosciuti agli apparecchi di classe A+ e A++; ciò anche in considerazione del fatto che i congelatori, pur avendo in passato mostrato una dinamica evolutiva più lenta di quella evidenziatasi per i frigo-congelatori, a partire dal 2010 sono anch'essi soggetti al divieto di commercializzazione di apparecchi di classe energetica inferiore alla A disposto dalla legge n. 244/07 e che per il loro acquisto i clienti possono continuare ad usufruire degli incentivi fiscali introdotti con la legge n. 296/06;
    3. introdurre specifici requisiti per gli elettrodomestici oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
      • garanzia ed assistenza sugli apparecchi di durata almeno equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;
      • disponibilità di un canale di comunicazione con il soggetto titolare del progetto;
    4. prevedere - al fine di garantire l'addizionalità delle vendite di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento dei TEE e, quindi, di evitare che possano venire rendicontati nell'ambito di richieste di verifica e certificazione dei risparmi apparecchi che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione - che gli apparecchi oggetto di richiesta siano singolarmente identificabili, attraverso un'opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi che evidenzino che gli apparecchi stessi beneficiano di incentivi statali, e che siano corredati da istruzioni relative alle più corrette modalità di installazione, utilizzo, manutenzione e smaltimento;
    5. introdurre requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione degli interventi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • assenza di altre forme di incentivazione pubblica per i medesimi progetti;
      • applicazione di uno sconto minimo pari al 15% del prezzo altrimenti praticato nel caso di vendita diretta al cliente;
      • costruzione di un archivio informatizzato di nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;
  • con riferimento alla scheda tecnica n. 12, i commenti giunti in risposta alla consultazione hanno evidenziato quanto segue:
    1. tre operatori concordano con la proposta di procedere all'eliminazione dalla scheda delle lavabiancheria, mentre altri due operatori ritengono che tale eliminazione non sia opportuna in quanto oggi sono disponibili sul mercato apparecchi etichettati di classe A+ in base all'applicazione volontaria di un accordo stretto tra i maggiori produttori europei e in quanto la maggior parte degli apparecchi viene ormai classificata in base ad una etichettatura tripla, che tiene conto anche dell'efficienza energetica dell'apparecchio nella fase di asciugatura;
    2. in merito alle lavastoviglie:
      • tre operatori concordano con la proposta di eliminarle dalla scheda, mentre un quarto operatore non concorda con tale proposta in ragione dell'esistenza di un sistema di etichettatura tripla, che tiene conto anche dell'efficienza energetica nella fase di asciugatura;
      • un operatore suggerisce invece la sospensione della scheda tecnica in attesa che entrino in vigore a livello europeo le nuove classi in corso di studio nell'ambito delle attività di ricerca connesse con la direttiva 2005/32/CE relativa all'eco-design di prodotti che consumano energia;
    3. quattro operatori concordano con le proposte relative al ricalcolo dei risparmi specifici associati a congelatori, frigoriferi e frigo-congelatori, mentre un quinto operatore ritiene che la metodologia di calcolo dei risparmi specifici adottata nel caso dei congelatori sia non omogenea con quella utilizzata per frigoriferi e frigo-congelatori e, inoltre, che sia per gli uni che per gli altri non sia corretto adottare la classe A come situazione di riferimento, in quanto tale classe risulta superiore alla media di mercato;
    4. un operatore ritiene che la scheda andrebbe aggiornata annualmente per meglio riflettere le dinamiche di mercato;
    5. numerosi operatori concordano sul fatto che non sia opportuno richiedere né un'estensione del periodo di garanzia ed assistenza né un canale di comunicazione ulteriore rispetto a quanto già previsto per legge a cura dei produttori in quanto, a fronte di un sensibile aumento dei costi per il soggetto titolare del progetto, non si potrebbe ottenere un apprezzabile incremento dei benefici associati;
    6. in merito al rispetto della normativa in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, un operatore ritiene che sia superfluo richiederlo in quanto già obbligatorio per tutti i produttori di elettrodomestici, mentre un altro operatore ritiene che non sia opportuno inserirlo nella scheda in quanto relativo alle apparecchiature vecchie e non a quelle nuove;
    7. due operatori ritengono che l'imposizione di uno sconto pari al 15% sul prezzo di vendita sia inopportuna, in quanto comporterebbe il completo annullamento del beneficio economico derivante dall'ottenimento dei titoli di efficienza energetica, o addirittura inapplicabile, in quanto l'entità dello sconto supererebbe il margine del rivenditore e configurerebbe quindi una situazione di vendita "sotto costo";
    8. due operatori concordano con la proposta in materia di identificabilità degli elettrodomestici incentivati, mentre un operatore ritiene che tale proposta sia inapplicabile in quanto non esiste possibilità di personalizzare gli imballaggi che contengono gli elettrodomestici;
    9. in merito alla conservazione dell'anagrafica completa dei clienti partecipanti, un operatore ritiene tale richiesta eccessivamente onerosa a fronte dell'entità dell'incentivo economico ottenuto dai TEE ed in ogni caso inutile in quanto, a differenza di quanto può avvenire per le lampadine, non sono ipotizzabili casi di immagazzinamento per "scorta";
  • con riferimento alle osservazioni ed ai commenti riportati al precedente alinea l'Autorità ritiene che:
    • la proposta relativa ad un aggiornamento annuale della scheda tecnica comporterebbe costi amministrativi eccessivi in capo al sistema ed ai singoli operatori e non consentirebbe di dare certezza agli investitori;
    • tutti gli elettrodomestici oggetto della scheda (lavabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori) ed etichettati con classe energetica A si possano ritenere rappresentativi dello standard di mercato, anche alla luce dei più recenti dati di vendita degli elettrodomestici, e siano dunque da confermare i risultati dei calcoli relativi alla rivalutazione dei valori di risparmio energetico addizionale da riconoscere agli elettrodomestici di classe superiore alla A;
    • non siano ad oggi disponibili informazioni sufficienti per valutare né l'opportunità di inclusione, né l'entità dei risparmi energetici eventualmente associabili a sistemi di etichettatura volontaria per lavastoviglie e lavatrici;
    • le osservazioni sollevate in merito alla non adeguata entità dell'incentivo riconosciuto rispetto al prezzo di vendita e le opinioni contrarie espresse nei confronti dei requisiti di prodotto e di progetto proposti nel documento (identificabilità, estensione della durata dei servizi commerciali di assistenza e garanzia, creazione di un canale di comunicazione dedicato, imposizione di uno sconto minimo pari al 15% sul prezzo di vendita) evidenzino la sostanziale impossibilità di garantire, con gli strumenti attualmente proposti, la completa addizionalità delle vendite di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica e quindi l'impossibilità di evitare che possano venire rendicontate nell'ambito di richieste di verifica e certificazione risparmi apparecchi che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione;
  • con riferimento alle schede tecniche n. 13a, 13b e 13c, inerenti l'installazione di erogatori per doccia a basso flusso, ed alla scheda tecnica n. 14, inerente l'installazione di rompigetto areati per rubinetti in ambito domestico, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate dall'Autorità le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
    1. aggiornare i valori di risparmio energetico specifico riconosciuto ad erogatori a basso flusso (EBF) e rompigetto aerati (RA), al fine di tenere in opportuna considerazione le evoluzioni del mercato intercorse successivamente alla pubblicazione delle schede tecniche;
    2. elaborare un'unica scheda, che sostituisca le attuali schede tecniche n. 13a e 14 e sia relativa a kit per il risparmio idrico composti da 3 RA e 1 EBF;
    3. introdurre precisi requisiti per gli EBF e gli RA oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • caratteristiche tecniche e dimensionali e prestazioni degli apparecchi certificate in base alle norme tecniche europee UNI EN 246:2004, UNI EN 1112:1998, UNI EN 1113:1998 (in particolare, previsione che gli RA debbano rientrare in classe Z e gli EBF debbano ridurre la portata di almeno il 20% rispetto al flusso libero);
      • dotazione di accessori (guarnizioni di ricambio, chiavi di montaggio/raschiatura) e di istruzioni dettagliate, tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di rubinetto o doccia standard, nonché utilizzati e mantenuti in modo corretto per anni senza necessitare dell'intervento di tecnici specializzati;
    4. introdurre requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione degli interventi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
      • necessità di un'esplicita manifestazione d'interesse da parte del cliente partecipante;
      • assenza di altre forme di incentivazione pubblica per i medesimi progetti;
      • applicazione di uno sconto minimo pari al 90% del prezzo abituale nel caso di vendita diretta al cliente;
      • costruzione di un archivio informatizzato di nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;
    5. estendere i requisiti di prodotto proposti per gli EBF in ambito residenziale (scheda n. 13a) anche alle schede tecniche n. 13b e n. 13c relative all'ambito dell'ospitalità alberghiera e dei centri sportivi;
    6. prevedere che i kit oggetto di richiesta siano identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come finanziati grazie ad incentivi statali, al fine di garantire la completa addizionalità dei risparmi energetici incentivati per mezzo del riconoscimento di TEE ed evitare che possano venire rendicontati nell'ambito di richieste di verifica e certificazione dei risparmi kit che sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza incentivazione; prevedere altresì che, nel caso di vendita attraverso gli usuali canali di distribuzione, tale differenziazione tra kit incentivati e non sia rintracciabile anche nella documentazione fiscale raccolta;
    7. prevedere la disponibilità di un canale di comunicazione ed assistenza adeguato per consentire all'utente finale di richiedere informazioni sull'utilizzo ed ottenere assistenza (inclusa la sostituzione) per eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti delle apparecchiature, in modo tale da garantire una perfetta funzionalità per almeno 5 anni;
    8. applicare, nel calcolo del risparmio specifico netto riconosciuto per ogni kit, un coefficiente di addizionalità, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a) delle Linee guida, pari al 40%, in ragione delle valutazioni compiute sul grado di saturazione finora raggiunto nel mercato residenziale, determinato in base ai dati ricavati dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorità fino al 31 gennaio 2008 e ad ipotesi relative al "tasso di insuccesso" degli interventi, previsto in considerazione delle modalità realizzative adottate nei progetti;
    9. prevedere che la nuova scheda tecnica resti in vigore al massimo fino alla data del 31 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di un ritiro anticipato da valutare in funzione dei periodici monitoraggi compiuti dall'Autorità sui dati e le informazioni contenute nelle richieste di verifica e certificazione dei risparmi presentate;
  • con riferimento alle schede tecniche n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14, i commenti giunti in risposta alla consultazione hanno evidenziato i seguenti elementi principali:
  1. un operatore condivide tutte le proposte avanzate;
  2. un operatore solleva obiezioni in merito ai valori di consumo di acqua calda sanitaria assunti per il calcolo dei risparmi;
  3. un operatore osserva che l'esclusivo riferimento alla norma tecnica UNI EN 246 pare inopportuno perché a livello internazionale si sono ormai diffusi standard che impongono valori di flusso ancora inferiori a quelli della classe Z e propone, dunque, di prevedere la possibilità di rispettare anche altre norme tecniche internazionali o di introdurre almeno una tolleranza del 10% sui valori richiesti dalla classe di flusso Z;
  4. un operatore osserva che sarebbe opportuno imporre il rispetto di standard di qualità sui materiali dei dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano, quali quelli contenuti nei kit per il risparmio idrico;
  5. tre operatori non concordano con la proposta di rendere obbligatorio l'equipaggiamento dei kit con accessori quali chiavette di montaggio/rasciatura, in quanto oggi sul mercato ne esisterebbe un unico produttore o semplicemente in quanto ridondante rispetto alla normale dotazione di utensili mediamente disponibili nelle case italiane;
  6. in merito alla metodologia adottata per il calcolo del valore del coefficiente di addizionalità, due operatori la condividono mentre altri due operatori esprimono dubbi, in quanto questa non sarebbe coerente con la definizione di tale coefficiente fornita dalla delibera n. 103/03, oppure perché, vista la particolarità dei dispositivi considerati, pare improbabile che gli utenti procedano da soli al riacquisto di dispositivi giunti a fine vita;
  7. in merito alla proposta di cui alla lettera i. del precedente alinea, un operatore ritiene che prima di procedere al ritiro sia necessaria una verifica del mercato potenziale e del relativo coefficiente di penetrazione;
  8. un solo operatore non concorda con la proposta di cui alla lettera b del precedente alinea, in considerazione del diverso grado di saturazione del mercato riscontrato per EBF e RA e ritiene altresì che dovrebbero essere tenuti in opportuna considerazione anche i risparmi energetici legati all'intera filiera dell'acqua erogata da docce e rubinetti, dalla fase di adduzione fino a quella di depurazione;
  9. un operatore ritiene che il vincolo sul numero massimo di kit distribuibili dovrebbe essere riferito alle abitazioni e non ai clienti, dato che alcuni clienti potrebbero possedere più di un'abitazione;
  10. la maggioranza degli operatori conferma le obiezioni già espresse nell'ambito della scheda tecnica n. 1 sulla lampade fluorescenti compatte in relazione alla non opportunità di mettere a disposizione dei clienti un canale di comunicazione dedicato e della costruzione di un archivio dei dati anagrafici dei clienti partecipanti.

 

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere all'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico:
    1. confermando l'introduzione di requisiti prestazionali minimi per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, prevedendo in particolare che queste:
      • siano certificate possedere una vita nominale garantita pari o superiore a 10.000 ore e rispettare gli altri requisiti tecnici e prestazionali indicati nella "European compact fluorescent lamp quality charter";
      • siano identificabili dal cliente, attraverso marchiatura delle confezioni o inserimento nella stessa di materiale informativo, come lampade finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei titoli di efficienza energetica;
      • siano accompagnate da istruzioni operative per l'installazione, la massimizzazione della resa ed il corretto smaltimento;
    2. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito alla disponibilità sul mercato di lampade dotate di marchio EcoLabel e di valori di flusso luminoso superiori a quelli proposti, prevedendo la sola necessità di rispetto della normativa nazionale che recepisce la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e la direttiva 2002/95/CE su restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e introducendo una tolleranza del 3% sui valori di flusso luminoso minimo specificati;
    3. accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione in merito alla non previsione di un obbligo di assistenza e garanzia sui prodotti di durata almeno pari a quella del rilascio dei titoli di efficienza energetica, in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente e della necessità di tempi più lunghi per una graduale trasformazione del mercato in direzione di una estensione di tali garanzie;
    4. accogliendo la richiesta di non imporre una soglia alla potenza nominale minima delle lampade fluorescenti oggetto di intervento, preferendo al contempo una modalità di rendicontazione e calcolo dei risparmi basata sulla differenziazione degli stessi in funzione del valore di potenza nominale;
    5. confermando la proposta di prevedere due modalità alternative per la realizzazione degli interventi relative, rispettivamente, alla vendita diretta degli apparecchi ai clienti finali tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo altrimenti praticato, ovvero alla consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;
    6. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito ai requisiti minimi inerenti le modalità di realizzazione degli interventi, prevedendone una puntualizzazione e differenziazione tra i due casi di cui al precedente alinea, nonché accogliendo, nel caso di vendita diretta tramite rivenditori autorizzati, la richiesta di ridurre l'entità dello sconto minimo praticato e la proposta di favorire quelle iniziative nelle quali si proceda a registrare la rottamazione delle lampade a incandescenza sostituite con le lampade fluorescenti vendute;
    7. valutando il grado di saturazione del mercato residenziale in base ai più recenti dati di vendita ed accogliendo la richiesta emersa dalla consultazione di adottare per il "coefficiente di insuccesso" il valore più alto tra quelli ipotizzati dall'Autorità;
    8. accogliendo in parte quanto osservato in merito alla minore penetrazione sul mercato delle lampade fluorescenti compatte di minori dimensioni, prevedendo dunque un valore più alto per il coefficiente di addizionalità associato all'installazione di lampade fluorescenti con attacco E14;
    9. confermando la fissazione al 31 gennaio 2011 del termine massimo per la presentazione di richieste di verifica e certificazione basate sulla scheda tecnica, fatti salvi suoi eventuali successivi aggiornamenti;
  • procedere alla revoca della scheda tecnica n. 12 inerente la sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza, e procedere alla raccolta di ulteriori elementi informativi per valutare la possibilità di presentare agli operatori nuove proposte per l'aggiornamento dei contenuti della scheda;
  • con riferimento all'aggiornamento delle schede tecniche n.13a e n. 14, inerenti l'installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati:
    1. confermare la proposta di elaborare un'unica scheda, che sostituisca le attuali schede tecniche n. 13a e 14 e sia relativa a kit per il risparmio idrico composti da 3 RA e 1 EBF;
    2. confermare la metodologia di calcolo adottata per valutare i risparmi energetici ottenibili tramite l'utilizzo di EBF ed RA e, conseguentemente, i valori di risparmio specifico e del coefficiente di addizionalità proposti in consultazione;
    3. accogliere le osservazioni espresse nell'ambito della consultazione in merito all'opportunità di prevedere un margine di tolleranza del 10% per la verifica del rispetto della norma EN 246:2004 e di prevedere la necessità di rispettare standard di qualità dei materiali utilizzati in dispositivi in contatto con acqua destinata al consumo umano;
    4. accogliere in parte le obiezioni sollevate in merito all'obbligo di equipaggiamento con accessori, prevedendo che questi non debbano essere costituiti esclusivamente da chiavette di montaggio/raschiatura e che, in alternativa, sia possibile fornire un intero set di dispositivi di ricambio, al fine di contribuire in ogni caso ad una maggiore durata dell'intervento nel tempo;
    5. accogliere quanto osservato dalla consultazione in merito all'inopportunità di prevedere un canale di comunicazione dedicato;
    6. aumentare i requisiti prestazionali imposti agli EBF, espressi in termini di riduzione di portata rispetto al flusso libero, in considerazione di quanto riportato al precedente alinea e dell'indisponibilità sul mercato di dispositivi coperti da servizi commerciali di garanzia e assistenza;
    7. confermare la proposta di prevedere due modalità alternative per la realizzazione degli interventi relative, rispettivamente, alla vendita diretta dei kit ai clienti finali tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo altrimenti praticato, o alla consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;
    8. accogliere parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito ai requisiti minimi inerenti le modalità di realizzazione degli interventi, prevendendone una puntualizzazione e differenziazione tra i due casi di cui al precedente alinea;
    9. ridurre dal 90% al 60% lo sconto minimo richiesto nel caso di vendita diretta ai clienti finali, in base alle medesime considerazioni già svolte a proposito della vendita di lampade fluorescenti compatte;
    10. accogliere l'osservazione relativa all'opportunità di riferire anche alle abitazioni il vincolo relativo al numero massimo di kit distribuibili;
    11. confermare l'estensione alle schede tecniche n. 13b e n. 13c dei requisiti di prodotto introdotti con riferimento agli EBF installabili in ambito residenziale;
    12. confermare la data massima prevista per la validità della scheda

DELIBERA

  1. di approvare l'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 e delle schede tecniche n. 12, n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 mediante:
    1. la revoca delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a e n. 14;
    2. l'approvazione delle nuove schede tecniche n. 1-bis e n. 13a-bis riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
    3. la modifica del punto "Unità fisica di riferimento" del paragrafo 1.2 delle schede tecniche n. 13b e n. 13c mediante l'aggiunta, dopo le parole "Erogatore a basso flusso (EBF)", delle seguenti parole:
      "Gli EBF oggetto di intervento devono:
      - rispettare standard nazionali o internazionali relativi alla qualità dei materiali utilizzati per dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano;
      - contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata pari o superiore al 40% rispetto al flusso libero (norme UNI EN 1112:1998 e UNI EN 1113:1998), garantendo al contempo la piena funzionalità della doccia;
      - avere dimensioni tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di doccia standard.";
  2. di prevedere che gli aggiornamenti di cui al precedente punto 1 entrino in vigore secondo le tempistiche previste all'articolo 4, comma 3, della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

31 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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