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Delibera 19 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 218/02

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti srl in materia di accesso al servizio di distribuzione

Pubblicata su questo sito il 27 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
  • l'articolo 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità "è l'autorità competente a risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale";
  • in base al combinato disposto dell'articolo 24, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 164/00 le imprese del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema alle altre imprese del gas o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, potendo rifiutare l'accesso "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che dette fattispecie di rifiuto di accesso sono disciplinate nei successivi articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo;
  • l'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 164/00 stabilisce, tra l'altro, che il rifiuto di cui al comma 2, sia manifestato con dichiarazione motivata e comunicato immediatamente all'Autorità;

Premesso che:

  • in data 9 ottobre 2002 (prot. Autorità n. 21056 del 9 ottobre 2002), la società Energas Srl, avente sede legale in via Valtellina n. 17, 20159 Milano (di seguito: Energas) ha trasmesso all'Autorità una segnalazione nella quale lamenta da parte della società Compagnia Generale Metanodotti Srl, avente sede legale in via Fabio Filzi n.33, 20123 Milano (di seguito: Compagnia), un ingiustificato rifiuto di accesso al sistema;
  • a fondamento della propria lagnanza di cui al precedente alinea, la Energas allega i fatti di seguito sintetizzati, trasmettendo relativa documentazione:
    1. la Energas ha sottoscritto un contratto di vendita di gas naturale, con efficacia a far data dall'1 ottobre 2002, con la società Real Food 3 Srl (di seguito: Real Food 3), società allacciata alla rete di distribuzione della Compagnia e da questa precedentemente fornita;
    2. a tal fine, con lettera datata 13 settembre 2002, la Real Food 3 ha dato regolare disdetta del precedente contratto di fornitura con la Compagnia, la cui data di scadenza era prevista per il 30 settembre 2002;
    3. con lettera datata 16 settembre 2002, la Energas ha richiesto alla Compagnia l'accesso alla relativa rete di distribuzione per il trasporto del gas fino al punto di riconsegna della Real Food 3, sito in via della Chiusa n. 5, 29010 Roveleto di Cadeo (Piacenza);
    4. la Compagnia, con lettera datata 18 settembre 2002, ha risposto ad entrambe le società, confermando, da un lato, la cessazione della fornitura nei confronti della Real Food 3 a seguito della relativa disdetta; e rifiutando, dall'altro lato, di consentire l'accesso alla Energas "in quanto allo stato non sussiste alcun rapporto di utenza con la Real Food";
    5. a seguito di richieste di chiarimenti in merito alla risposta di cui alla precedente lettera da parte della Energas, la Compagnia ha affermato, con lettera datata 25 settembre 2002, che "la situazione tecnica relativa all'impianto di fornitura in questione non ci consente una regolare gestione nei mesi interessati da consumi per riscaldamento";

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n. 481/95 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • l'articolo 4 del Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00, che ha disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 5, all'articolo 23, commi 2 e 4, e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 151/00, che ha disposto l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione di criteri per l'esercizio delle attività di risoluzione di controversie e per le funzioni in materia di importazioni attribuite all'Autorità ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 7 e 9, dell'articolo 26, comma 3, e dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come successivamente modificata e integrata;
  • il comunicato dell'Area gas dell'Autorità, pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), recante chiarimenti in materia di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione gas;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl in materia di accesso al servizio di distribuzione" (PROT.AU/02/319);

Considerato che dalla documentazione trasmessa dalla Energas a supporto dei fatti descritti nella propria segnalazione emerge che la motivazione formulata dalla Compagnia a fondamento del proprio rifiuto non appare consistente per le seguenti due ragioni:

  1. in primo luogo, la motivazione della Compagnia configurerebbe un'ipotesi di rifiuto per carenza di capacità; tuttavia, poiché la Energas subentrerebbe alla Compagnia nella fornitura al cliente finale, non può ragionevolmente affermarsi la carenza di una capacità cosiddetta "sostitutiva", se non a seguito di eventi sopravvenuti che determinino la riduzione della medesima capacità, indipendentemente dal subentro;
  2. in secondo luogo, seguendo la logica argomentativa esposta alla precedente lettera a), la Compagnia giustificherebbe la carenza di capacità di distribuzione come conseguenza di problemi di natura tecnica relativi all'impianto, problemi che non avrebbero comunque consentito il trasporto di gas allo stabilimento della Real Food 3, indipendentemente dal subentro della Energas; tuttavia il riferimento a detti problemi di natura tecnica rimane un riferimento generico, non essendo specificato in che modo avvenga la riduzione di capacità relativa al punto di riconsegna dello stabilimento della Real Food 3.

Ritenuto che

  • i fatti denunciati dalla Energas prospettino un comportamento della Compagnia qualificabile come ingiustificato rifiuto di accesso al servizio di distribuzione da essa gestito;
  • il rifiuto da parte della Compagnia, qualora ne fosse accertata l'illegittimità, costituirebbe presupposto per l'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto di accesso della Energas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • sussistano, pertanto, le condizioni previste dall'articolo 4 del dPR n. 244/01 per l'avvio di un'istruttoria formale volta ad accertare se il comportamento della Compagnia, nei confronti della Energas, configuri un'ipotesi di ingiustificato rifiuto di accesso al sistema del gas anche al fine dell'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea;
  • per detto accertamento sia opportuno, fin d'ora, disporre che nel corso dell'istruttoria si provveda ad un'audizione congiunta delle parti con piena garanzia del contraddittorio;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, nella posizione rispettivamente di Direttore dell'Area gas e di Direttore del Servizio legislativo e legale,

DELIBERA

  1. Di avviare un'istruttoria formale nei confronti delle società Compagnia Generale Metanodotti Srl, in merito alla condotta adottata dalla medesima società nei confronti delle società Energas Srl e Real Food 3 Srl, come descritta nelle premesse, al fine di accertare se tali condotta sia lesiva del diritto degli utenti con l'eventuale conseguente adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettere d) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. Di designare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata: l'Autorità), il prof. Giuseppe Ammassari;
  3. Di designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di Direttore dell'Area gas e di Direttore del Servizio legislativo e legale;
  4. Di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio della stessa;
  5. Di convocare le società Compagnia Generale Metanodotti Srl, Energas Srl, Real Food 3 Srl, presso i locali dell'Autorità, siti in Piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, per un'audizione congiunta che sarà tenuta nel giorno e nell'ora fissata dal responsabile del procedimento e comunicati alle parti interessate con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
  6. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso gli uffici dell'Area gas dell'Autorità;
  7. Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del dPR. n. 244, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente delibera per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  8. Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    1. Compagnia Generale Metanodotti, con sede legale in via Fabio Filzi n.33, 20123 Milano;
    2. Energas Srl, con sede legale in via Valtellina n. 17, 20159 Milano;
    3. Real Food 3 Srl, con sede legale in via della Chiusa n. 5, 29010 Roveleto di Cadeo (Piacenza);
  9. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  10. Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.