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Delibera 02 settembre 2003

Delibera/Provvedimento 98/03

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti srl e per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Pubblicata su questo sito il 22 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2003;

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti";
  • in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) le imprese del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema alle altre imprese del gas o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, potendo rifiutare l'accesso "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che dette fattispecie di rifiuto di accesso sono disciplinate nei successivi articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo;
  • l'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), prevede che "l'esercente l'attività di distribuzione effettua, di norma con cadenza il primo giorno del mese, salvo la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 20, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione"
  • con delibera 19 dicembre 2002, n. 218/02 (di seguito: delibera n. 218/02), l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., con sede legale in via Fabio Filzi n. 33, 20123 Milano (di seguito: Compagnia Generale Metanodotti), in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale;
  • con delibera 17 aprile 2003, n. 35/03 (di seguito: delibera n. 35/03), l'Autorità ha prorogato il termine per la conclusione del procedimento fissato dalla delibera n. 218/02;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00, in particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2;

Visti:

  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione n. 122/02;
  • la delibera n. 218/02;
  • la delibera n. 35/03;
  • il comunicato dell'Area gas dell'Autorità, pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), recante chiarimenti in materia di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione gas;

Viste:

  • la segnalazione della società Energas Srl, con sede legale in via Valtellina n. 17, 20159, Milano (di seguito: Energas), pervenuta all'Autorità in data 20 settembre 2002 (prot. Autorità n. 19608);
  • le memorie della Real Food 3 Srl, con sede legale in via della Chiusa n. 5, 29010 Roveleto di Cadeo (Piacenza) (di seguito: Real Food 3), pervenute all'Autorità, rispettivamente, in data 23 settembre 2002 (prot. Autorità n. 19788), 17 marzo 2003 (prot. Autorità n. 10004) e 10 giugno 2003 (prot. Autorità n. 18646);
  • le memorie della Compagnia Generale Metanodotti, pervenute all'Autorità, rispettivamente, in data 25 settembre 2002 (prot. Autorità n. 19944), 16 aprile 2003 (prot. Autorità n. 14810) e 3 giugno 2003 (prot. Autorità n. 18291);
  • le memorie e la comunicazione della Energas, pervenute all'Autorità, rispettivamente, in data 9 ottobre 2002 (prot. Autorità n. 21056), 29 maggio 2003 (protocollo n.18078) e 27 maggio 2003 (prot. Autorità n. 17964);
  • le relazioni tecniche della Real Food 3, pervenute all'Autorità in data 21 febbraio 2003 (prot. Autorità n. 7552);
  • il processo verbale dell'audizione congiunta, convocata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dPR n. 244/01 (di seguito: audizione congiunta), tenutasi il giorno 26 febbraio 2003, completa della trascrizione della registrazione magnetica della stessa, di due documenti ed una memoria prodotti in quella sede dalle parti;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl e per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (PROT. AU/03/162);

Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti delle società Compagnia Generale Metanodotti, Energas e Real Food 3, sia nel corso dell'audizione congiunta di fronte ai responsabili del procedimento del 26 febbraio 2003, sia nel corso dell'audizione finale di fronte all'Autorità del 25 giugno 2003, entrambe tenute presso la sede dell'Autorità in piazza Cavour 5, 20121 Milano.

Il fatto

  1. In data 9 ottobre 2002, la Energas ha trasmesso all'Autorità una segnalazione nella quale lamentava, da parte della Compagnia Generale Metanodotti, un ingiustificato rifiuto di accesso al servizio di distribuzione da quest'ultima gestito, allegando, a fondamento della propria lagnanza, quanto segue:
    1. la Energas ha sottoscritto un contratto di vendita di gas naturale, con efficacia a far data dall'1 ottobre 2002, con la Real Food 3, allacciata alla rete di distribuzione della Compagnia Generale Metanodotti, e da questa precedentemente fornita;
    2. a tal fine, la Real Food 3 aveva dato regolare disdetta del precedente contratto con la Compagnia Generale Metanodotti, la cui data di scadenza era prevista per il 30 settembre 2002;
    3. la Energas, con lettera datata 16 settembre 2002, ha chiesto alla Compagnia Generale Metanodotti l'accesso alla relativa rete di distribuzione per il trasporto del gas fino al punto di riconsegna della Real Food 3;
    4. la Compagnia Generale Metanodotti ha risposto ad entrambe le società confermando, da un lato, la cessazione della fornitura nei confronti della Real Food 3 a seguito della relativa disdetta e rifiutando, dall'altro lato, di consentire l'accesso alla Energas in quanto, ad avviso della Compagnia Generale Metanodotti, allo stato non sussisteva alcun rapporto di utenza con la Real Food 3;
    5. in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della Energas, la Compagnia Generale Metanodotti ha sostenuto che la rete di distribuzione da essa gestita non disponeva della capacità necessaria, in quanto la situazione tecnica relativa all'impianto di fornitura in questione non consentiva una regolare gestione nei mesi interessati da consumi per riscaldamento.
  2. Alla luce dei fatti prospettati dalla Energas, con la delibera n. 218/02, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della Compagnia Generale Metanodotti, al fine di accertare se la condotta adottata nei confronti dell'Energas e della Real Food 3 fosse lesiva del diritto di accesso degli utenti. Infatti, il rifiuto opposto dalla Compagnia Generale Metanodotti alla Energas, sulla base di quanto da questa allegato, non risulterebbe giustificato in quanto:
    1. la motivazione della Compagnia Generale Metanodotti configurerebbe un'ipotesi di rifiuto per carenza di capacità; tuttavia, poiché l'Energas subentrerebbe alla Compagnia Generale Metanodotti nella fornitura al cliente finale, non può ragionevolmente affermarsi la carenza di una capacità cosiddetta "sostitutiva", se non a seguito di eventi sopravvenuti che determinino la riduzione della medesima capacità, indipendentemente dal subentro;
    2. il riferimento effettuato dalla Compagnia Generale Metanodotti a problemi di natura tecnica relativi all'impianto, tali da non consentire il trasporto di gas allo stabilimento della Real Food 3, indipendentemente dal subentro della Energas, tuttavia, rimane un riferimento generico, non essendo specificato in che modo avvenga la riduzione di capacità relativa al punto di riconsegna dello stabilimento della Real Food 3.
  3. Il giorno 26 febbraio 2003 si è svolta presso la sede dell'Autorità l'audizione congiunta delle società Energas, Compagnia Generale Metanodotti e Real Food 3, nel corso della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
  4. In data 17 aprile 2003, con delibera n. 35/03, l'Autorità ha prorogato il termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla delibera n. 218/02, poiché il suddetto termine non si era rivelato adeguato alle esigenze istruttorie in quanto, dalla documentazione agli atti, dalle osservazioni emerse durante l'audizione congiunta e dalle memorie ivi e successivamente prodotte non risultavano ancora informazioni sufficienti relativamente al profilo delle capacità orarie richieste dal nuovo fornitore.
  5. Con nota dell'8 maggio 2003, l'Autorità ha richiesto alle società Compagnia Generale Metanodotti, Energas e Real Food 3 informazioni in merito alla capacità giornaliera richiesta ed al gruppo di misura installato presso lo stabilimento della Real Food 3, sito in via della Chiusa a Roveleto di Cadeo (Piacenza), ed in particolare riguardo all'eventuale richiesta di aumento del suo campo di portata in concomitanza della stipulazione del contratto con Real Food 3.
    In data 16 giugno 2003 sono state inviate le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 25 giugno 2003 si è svolta presso la sede di Milano dell'Autorità l'audizione finale, richiesta dalle società Compagnia Generale Metanodotti, Energas e Real Food 3, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/02 nel corso della quale i rappresentanti delle predette società hanno esposto e ribadito le rispettive ragioni.

Risultanze istruttorie

  1. Nelle memorie depositate, nelle dichiarazioni formulate nell'audizione congiunta e nell'audizione finale, l'Energas ha formulato, in sintesi, le seguenti deduzioni:
    1. la società in questione ritiene incoerenti le argomentazioni addotte dalla Compagnia Generale Metanodotti a proposito della mancanza di capacità della rete di distribuzione da questa gestita in quanto l'accesso al sistema richiesto dalla Energas è conseguenza di un mero subentro della stessa nella fornitura ad un cliente finale (la Real Food 3) originariamente servita dalla Compagnia Generale Metanodotti; conseguentemente, poiché il mero subentro nella fornitura non determina alcun aumento di potenzialità, peraltro mai richiesto dalla Energas, tale subentro non giustifica il rifiuto dell'accesso al servizio;
    2. negli ultimi periodi, la Real Food 3 ha fatto registrare, invero, una leggera diminuzione dei prelievi, se paragonati a quelli registrati negli anni precedenti;
    3. l'Energas ritiene che l'illegittimità del comportamento della Compagnia Generale Metanodotti trovi ulteriore riscontro nel fatto che attualmente, a seguito del rifiuto all'accesso al sistema da esso gestito, la Compagnia Generale Metanodotti sta consentendo l'accesso ai fini della fornitura alla Real Food 3 alla società Gas Sales Srl (di seguito: Gas Sales), società costituita dalla stessa Compagnia Generale Metanodotti per lo svolgimento dell'attività di vendita, agli effetti degli obblighi di separazione societaria definiti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00; secondo l'Energas tale comportamento mostra, da un lato, che non sussistono problemi di natura tecnica che impediscono l'accesso; dall'altro lato, che l'attività della Compagnia Generale Metanodotti è tesa ad ostacolare l'ingresso di nuovi operatori sulla propria rete, in competizione con la propria società di vendita.
  2. Nelle memorie depositate, nelle dichiarazioni formulate nell'audizione congiunta e nell'audizione finale, la Compagnia Generale Metanodotti ha addotto, in sintesi, le seguenti argomentazioni:
    1. secondo la Compagnia Generale Metanodotti, la violazione dell'articolo 24, comma 1, decreto legislativo n. 164/00 non è ipotizzabile, in quanto il rifiuto di accesso al sistema è giustificato dalla mancata disponibilità della capacità necessaria sulla rete di distribuzione gestita dalla stessa Compagnia Generale Metanodotti; a causa dell'obsolescenza della rete, nonché dell'aumento dell'utenza, sono sorti alcuni problemi relativi alla regolare erogazione del servizio, evidenziati fin dall'anno 2001, alla società Real Food Srl (di seguito: Real Food), che aveva preceduto nel rapporto di fornitura in questione la Real Food 3;
    2. a supporto delle considerazioni precedenti, la Compagnia Generale Metanodotti ha prodotto una relazione tecnica, basata sull'esperienza maturata durante gli anni di esercizio, nella quale vengono riportati i risultati che evidenziano lo stato generale di insufficienza di capacità della rete a soddisfare tutte le relative richieste; secondo la Compagnia Generale Metanodotti, infatti, tale relazione tecnica evidenzia, da un lato, la vetustà delle condotte la quale determina una riduzione della capacità complessiva, dall'altro lato, un'eccessiva perdita di pressione sull'impianto in condizioni di massima erogazione, mentre i criteri di sicurezza impongono che la pressione del gas distribuito non scenda al di sotto di determinati valori minimi; la Compagnia Generale Metanodotti osserva, inoltre, che a tale impianto sono allacciati circa 2300 utenti, e che lo stabilimento, originariamente gestito dalla Real Food ed attualmente dalla Real Food 3, è caratterizzato da un consumo equivalente a quello di circa 600 utenti civili; la Compagnia Generale Metanodotti precisa infine che, alla situazione di evidente disagio nella quale essa si trova, si è sommato l'ulteriore aggravio degli avvii di nuove utenze, realizzati durante l'anno termico 2001-2002, le quali impegnano la rete per un consumo di gas complessivo pari a quello consumato da circa 150 utenze civili;
    3. secondo la Compagnia Generale Metanodotti il limite di capacità dell'impianto, evidenziato dalla relazione tecnica di cui alla precedente lettera b), rende estremamente difficoltoso garantire, durante i mesi invernali, sia l'erogazione del servizio allo stabilimento della Real Food 3, sia l'erogazione del servizio nel resto del territorio comunale;
    4. alla luce dei risultati della relazione tecnica di cui alla precedente letterab), la Compagnia Generale Metanodotti ha individuato gli interventi necessari per il potenziamento della rete, alcuni dei quali sono già stati eseguiti nel mese di febbraio 2003, nonché quantificato i relativi oneri;
    5. la Compagnia Generale Metanodotti sostiene che la Real Food, nel 2001, aveva richiesto un aumento di capacità giornaliera, relativamente alla quale la prima aveva domandato alla medesima Real Food un contributo per i potenziamenti della rete che si rivelavano necessari, in ragione delle difficoltà tecniche della rete e degli interventi all'uopo occorrenti per superare tali difficoltà; tuttavia, prosegue la Compagnia Generale Metanodotti, con la sostituzione della Real Food 3 nella gestione dell'impianto, e la conseguente modificazione soggettiva intervenuta nel rapporto di fornitura originariamente pendente tra la Real Food e la Compagnia Generale Metanodotti, si sono verificate delle divergenze tra quest'ultima e la Real Food 3, in merito al pagamento, da parte della stessa Real Food 3, del contributo relativo al potenziamento della rete di distribuzione;
    6. la Compagnia Generale Metanodotti dichiara di aver continuato ad erogare gas a Real Food 3, mediante la sua società di vendita Gas Sales, costituita ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, anche successivamente al rifiuto opposto alla Energas, durante la stagione invernale, e quindi nonostante il contratto stipulato in data 1 marzo 2002 dalla Compagnia Generale Metanodotti e Real Food 3 fino al 30 settembre 2002 fosse già venuto a naturale scadenza, esclusivamente per non danneggiare le attività di Real Food 3, e di aver dovuto fare ricorso, in giornate particolarmente fredde, all'uso di carri bombolai;
    7. la Compagnia Generale Metanodotti sostiene di aver rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, in quanto la stessa, alla richiesta dell'inizio dell'anno 2002, relativa al nuovo allaccio della Real Food 3, non ha rifiutato l'accesso alla rete di distribuzione, ma si è avvalsa di quanto prevede l'articolo 25 del decreto legislativo n.164/00, secondo il quale l'accesso non può essere rifiutato all'utente che sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità, riscontrando, a tal proposito, il disinteresse di Energas, la quale non ha più risposto alle proposte della Compagnia Generale Metanodotti; la Compagnia Generale Metanodotti, pertanto, conclude nel senso di escludere che, nel caso di specie, il suo comportamento possa essere censurato come rifiuto ingiustificato di accesso al servizio da essa gestito; si tratta, infatti, di una carenza di capacità della rete di distribuzione, la quale può essere superata mediante la realizzazione delle infrastrutture necessarie, realizzazione per la quale i soggetti che ne beneficiano, in particolare la Real Food 3, sono tenuti a contribuire economicamente;
    8. infine, per quanto riguarda la richiesta di integrazioni, con nota del 8 maggio 2003, la Compagnia Generale Metanodotti segnala che la capacità richiesta dalla Real Food 3 risulta pari a 1300 stmc/d, che anteriormente alla data dell'1 marzo 2002, la capacità contrattuale era di 1100 stmc/d e che per il gruppo di riduzione e misura non è mai pervenuta richiesta di ampliamento, non ravvedendosene peraltro la necessità.
  3. Durante l'audizione congiunta tenutasi il giorno 26 febbraio 2003, e successivamente, con nota del 17 marzo 2003, la Real Food 3 ha addotto, in sintesi, le seguenti argomentazioni:
    1. la Real Food 3 precisa di essere succeduta, mediante affitto di azienda, nella gestione dello stabilimento, sito in Rovereto di Cadeo, originariamente gestito dalla Real Food, società attualmente sottoposta ad una procedura di concordato preventivo; la Real Food 3 precisa, altresì, di essere una società appartenente ad un gruppo diverso ed autonomo rispetto al gruppo societario al quale appartiene la citata Real Food;
    2. la Real Food 3 precisa che, nel gennaio 2002, la Real Food stava negoziando la stipulazione con la Compagnia Generale Metanodotti di un contratto di fornitura di durata quinquennale con rinnovo tacito, comportante un incremento del volume giornaliero prelevabile da 1100 a 1500 standard metri cubi, senza che la Compagnia Generale Metanodotti rilevasse alcun problema relativo alla capacità della rete di distribuzione;
    3. la Real Food 3 dichiara di aver richiesto alla Compagnia Generale Metanodotti, a seguito della propria successione nei rapporti originariamente intestati alla Real Food, di regolarizzare il relativo contratto di fornitura; in tale occasione, la Compagnia Generale Metanodotti ha sollevato problemi relativi alla presunta mancanza di capacità, richiedendo, senza chiare e supportate motivazioni, un contributo di allacciamento quantificato in € 40.000; la Real Food 3 si è rifiutata di corrispondere detto contributo, in quanto ritenuto immotivato alla luce del fatto che la stessa, succedendo nella posizione contrattuale della Real Food, non aveva richiesto alcun aumento di capacità che giustificasse la richiesta di un tale esborso;
    4. la Real Food 3 puntualizza che, a seguito del suo rifiuto, la Compagnia Generale Metanodotti ha consentito alla stipulazione di un contratto di fornitura con prevista scadenza per il 30 settembre 2002, al fine di addivenire ad un accordo sul versamento del corrispettivo; pertanto, a fronte del comportamento della Compagnia Generale Metanodotti ritenuto irragionevole, la Real Food 3 ha deciso di rivolgersi per l'acquisto della fornitura del gas alla Energas, quale società di vendita operante sul libero mercato;
    5. la Real Food 3 ha prodotto una relazione tecnica, sulla base della quale ritiene di poter contestare la fondatezza delle affermazioni della Compagnia Generale Metanodotti relativamente alla pretesa incapacità della rete da essa gestita; in particolare da tale perizia, secondo la Real Food 3, si evince che in seguito a calcoli di contro verifica della rete di distribuzione gestita dalla Compagnia Generale Metanodotti, eseguiti impiegando tre formule scelte tra quelle maggiormente in uso nel settore ed assumendo corrette le ipotesi di calcolo della Compagnia Generale Metanodotti, nonché adottando un'ipotesi riduttiva riguardante la pressione di ingresso in rete, i valori ricavati per le pressioni nei punti terminali sono risultati tutti maggiori di 1 bar relativo, anche considerando le condizioni più sfavorevoli per la pressione in ingresso. In conclusione, il calcolo predisposto dalla Compagnia Generale Metanodotti risulta più sfavorevole della formula più sfavorevole tra quelle utilizzate, senza che ne siano indicate le motivazioni;
    6. per quanto riguarda la richiesta di integrazioni, con nota del 8 maggio 2003, la Real Food 3 segnala che la capacità richiesta dalla Energas risulta pari a 1500 stmc/d, e che, anteriormente alla data dell'1 marzo 2002, la capacità contrattuale era di 1500 stmc/d; inoltre, per il gruppo di misura fornisce le seguenti caratteristiche: marca contatore ALESIA, matricola 40433, tipo NM G 250, pressione max 16 bar, pressione di consegna 3.8 bar, campo di portata compreso tra 20 e 400 Nmc/h.

Valutazione giuridica

  1. La valutazione giuridica della fattispecie in esame è incentrata sull'analisi di uno dei fondamenti della liberalizzazione del settore, il principio del libero accesso alle infrastrutture di rete in modo imparziale, neutrale e a parità di condizioni, principio che trova la sua articolazione fondamentale nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, il quale sancisce, in particolare, per quanto rileva in questa sede:
    1. l'obbligo di contrarre in capo al soggetto esercente un'attività di gestione di un'infrastruttura essenziale (trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione) nei confronti degli utenti che ne facciano richiesta (comma 1);
    2. tassatività delle ipotesi legittime di rifiuto (comma 2);
    3. obbligo di motivazione del rifiuto e di immediata comunicazione del medesimo all'Autorità, al Ministero delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 3);
    4. predisposizione di un codice di rete definito sulla base di criteri fissati dall'Autorità (comma 5); con riferimento a tale aspetto, l'Autorità, nelle more dell'adozione di detti criteri con la deliberazione n. 122/02 ha definito disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di distribuzione.
  2. Il principio sopra descritto è stato palesemente violato dalla condotta tenuta dalla Compagnia Generale Metanodotti, in particolare nella previsione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00. Infatti, dall'attività istruttoria e dalla documentazione acquisita risultano confermati nella sostanza i fatti prospettati dalla Energas nella segnalazione che ha dato avvio all'istruttoria formale.
  3. Le affermazioni della Compagnia Generale Metanodotti, in ordine all'asserita carenza di capacità della rete, sono prive di riscontro e di fondamento. Nel caso di specie, l'Energas intendeva subentrare alla Compagnia Generale Metanodotti nella stessa fornitura in atto da anni con la Real Food. Non risulta che né l'Energas, né tantomeno la Real Food 3 abbiano richiesto alla Compagnia Generale Metanodotti alcun aumento di capacità oraria in relazione alla fornitura in questione. Di conseguenza, qualora l'incremento sia attribuibile allo sviluppo del territorio, e non alle richieste della Real Food 3, come è emerso dall'istruttoria formale, il rifiuto di accesso nei confronti delle società Energas e Real Food 3 non è sorretto da alcuna ragione legittima. Qualsiasi richiesta a questi ultimi soggetti di contributi inerenti a presunti aumenti di capacità, nonché ogni divergenza eventualmente sorta sul pagamento del contributo in questione, si rivela inconferente in merito al rifiuto di accesso in oggetto.
  4. Il rifiuto di accesso nei confronti dell'Energas e della Real Food 3 per mancanza di capacità della rete gestita dalla Compagnia Generale Metanodotti avrebbe potuto essere giustificato esclusivamente da problemi di natura tecnica relativi all'impianto. Innanzi a comprovati problemi di natura tecnica che incidono sulla sicurezza della erogazione del servizio, il gestore è legittimamente sollevato dall'onere della prestazione. Il riferimento a detti problemi di natura tecnica nella fattispecie in esame risulta, tuttavia, alquanto generico, non rinvenendosi agli atti dati precisi in ordine alle modalità della riduzione di capacità relativa al punto di riconsegna dello stabilimento della Real Food 3. Dagli atti non risulta che i predetti inconvenienti di natura tecnica siano riscontrabili, mediante l'uso di metodi oggettivi tecnicamente riconosciuti. Inoltre, dagli atti prodotti nell'audizione congiunta, risulta che la Compagnia Generale Metanodotti abbia avviato le opere necessarie per l'adeguamento dell'impianto provvedendo a "sostituire un tratto di tubazione".
  5. Peraltro, qualora i suddetti problemi si fossero verificati, indipendentemente dal subentro della Energas alla Compagnia Generale Metanodotti nella fornitura in questione, non avrebbero consentito la continuazione del trasporto di gas allo stabilimento della Real Food 3. Tale trasporto, come risulta dalle stesse argomentazioni della Compagnia Generale Metanodotti, non è mai stato interrotto, essendo stata consentita la fornitura a detto stabilimento da parte della Gas Sales.
  6. Inoltre, le modalità mediante le quali si è concretizzato l'ingiustificato rifiuto da parte della Compagnia Generale Metanodotti di permettere l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito, sopra descritto, sembra integrare altresì la violazione dell'articolo 18, comma 5, della sopra richiamata deliberazione n. 122/02 il quale prevede che "l'esercente l'attività di distribuzione effettua, di norma con cadenza il primo giorno del mese, salvo la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 20, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione". Infatti, la Compagnia Generale Metanodotti ha conferito alla Gas Sales e non all'Energas la capacità necessaria per fornire il cliente finale.

Ritenuto che:

  • il descritto comportamento della Compagnia Generale Metanodotti, consistente nell'ingiustificato rifiuto di accesso al servizio di distribuzione da essa gestito, costituisca presupposto per l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;
  • il medesimo comportamento della Compagnia Generale Metanodotti, sembra integrare la violazione dell'articolo 18, comma 5, della deliberazione n. 122/02, costituendo pertanto presupposto per l'avvio di una istruttoria formale nei confronti della medesima Compagnia ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, nella posizione rispettivamente di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale

DELIBERA

Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con delibera 19 dicembre 2002, n. 218/02 a carico della società Compagnia Generale Metanodotti Srl, con sede legale in via Fabio Filzi n. 33, 20123 Milano (di seguito: Compagnia Generale Metanodotti), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Di ordinare alla Compagnia Generale Metanodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito, a tutti coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, nella fattispecie, alla società Energas Srl, avente sede legale in Via Valtellina n. 17, 20159 Milano, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Di ordinare alla Compagnia Generale Metanodotti di comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, all'Autorità una relazione circa le misure adottate per adempiere all'ordine di cui al precedente punto;

Di avviare una istruttoria formale nei confronti della medesima Compagnia Generale Metanodotti, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), per violazione dell'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 167 del 18 luglio 2002;

Di designare, quale relatore per l'Autorità, il prof. Giuseppe Ammassari;

Di designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di Direttore dell'Area gas e di Direttore del Servizio legislativo e legale;

Di fissare in 45 (quarantacinque) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio della stessa;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di notificare alla Compagnia Generale Metanodotti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento;

Di dare mandato al Presidente e al Direttore generale dell'Autorità per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.