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Delibera 29 novembre 2002

Delibera/Provvedimento 194/02

Modalità per l'aggiornamento di componenti delle tariffe dell'energia elettrica in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazioni di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Pubblicata su questo sito il 29 novembre 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

G.U. serie generale n. 290 del 11 dicembre 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 29 novembre 2002,

Premesso che:

  • in data 4 settembre 2002, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/02), che dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e che, in attesa dell'adozione di tale decreto e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente all'1 agosto 2002;
  • l'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative, e comunque fino al 30 novembre 2002;
  • il decreto-legge n. 193/02 è stato convertito senza modificazioni con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità (di seguito: criteri integrativi), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);

Visti:

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
  • la deliberazione n. 230/00;
  • il Testo integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;

Vista inoltre la comunicazione 29 ottobre 2002 recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002,

n. 193/02", con la quale l'Autorità ha precisato che l'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;

 

Considerato che:

  • il dPCm 31 ottobre 2002 nel fissare i criteri integrativi prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che l'Autorità definisca metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;
  • quanto sopra determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso al procedimento di cui all'articolo 5 della deliberazione 30 maggio 1997, n. 61/97, tali metodologie di aggiornamento delle tariffe con decorrenza dall'1 dicembre 2002, data di cessazione degli effetti del decreto-legge n. 193/02, convertito con legge n. 238/02;

Considerato che:

  • l'adozione di una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale, consente di ritardare lo svolgersi degli effetti inflazionistici derivanti da aumenti dei prezzi delle materie prime impiegate per la produzione dell'energia elettrica;
  • l'estensione del periodo di indicizzazione dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati internazionali, utilizzati nella determinazione del prezzo medio delle materie prime preso a base per il calcolo del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), consente di smorzare l'effetto di eventuali picchi nei prezzi delle materie prime sui prezzi dell'energia elettrica ai clienti finali, contenendo di conseguenza l'impatto inflattivo di tali variazioni;
  • l'aumento della soglia di invarianza utilizzata per l'aggiornamento del parametro Ct e degli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati favorisce la stabilità delle tariffe nel tempo;

Ritenuto che sia opportuno:

  • adottare una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale, dei parametri e delle componenti tariffarie che riflettono il costo variabile di produzione dell'energia elettrica;
  • prevedere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri l'1 gennaio;
  • prevedere che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), sia fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese che precede il trimestre di applicazione;
  • prevedere che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.

Ritenuto che sia opportuno:

  • notare che per effetto delle determinazioni attuative dei criteri integrativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del dPCm 31 ottobre 2002, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2002, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) calcolato per il trimestre ottobre-dicembre 2002, registra una variazione inferiore del 3% rispetto al valore determinato anteriormente all'1 agosto 2002, con la deliberazione n. 123/02;
  • confermare per il mese di dicembre 2002:
    1. i valori dei parametri g, PGT e delle componenti CCA, di cui alle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla deliberazione n. 123/02;
    2. il valore del parametro PG di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 123/02;
    3. i valori delle componenti PV di cui alla tabella 4, allegata alla deliberazione n. 123/02.
  • confermare per il mese di dicembre 2002 i valori delle componenti tariffarie A in vigore nel bimestre luglio-agosto 2002;

Ritenuto che le modalità adottate per l'aggiornamento delle componenti delle tariffe dell'energia elettrica tutelino la piena economicità delle imprese produttrici, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

 

DELIBERA

 

Articolo 1
Definizioni

 

1.1 L'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
1.2 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
1.3 La deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrate a e modificata.
1.4 La deliberazione n. 230/00 è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001.
1.5 La deliberazione n. 123/02 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 11 luglio 2002.
1.6 La deliberazione n. 24/02 è la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002.
1.7 Il decreto-legge n. 193/02 è il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 , emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002 e convertito in legge con legge 28 ottobre 2002, n. 238.
Articolo 2
Modificazione della deliberazione n. 70/97
2.1 All'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 le parole "rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione" sono sostituite dalle parole "rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese che precede il trimestre di applicazione".
Articolo 3
Modificazioni della deliberazione n. 230/00
3.1 All'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, le parole "all'inizio di ciascun bimestre" sono sostituite dalle parole "all'inizio di ciascun trimestre".
Articolo 4
Modificazioni del Testo integrato
4.1 All'articolo 20, comma 20.2, del Testo integrato, le parole "sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso" sono sostituite dalle parole "sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso".
4.2 All'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, le parole "è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso" sono sostituite dalle parole " è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso".
4.3 All'articolo 26, comma 26.1, lettera b), del Testo integrato, la parola "bimestre" è sostituita con la parola "trimestre".
Articolo 5
Disposizioni per il mese di dicembre 2002
5.1 Per il mese di dicembre 2002:
  1. sono confermati i valori dei parametri g, PGT e delle componenti CCA di cui alle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla deliberazione n. 123/02;
  2. è confermato il valore del parametro PG di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 123/02;
  3. sono confermati i valori delle componenti PV di cui alla tabella 4, allegata alla deliberazione n. 123/02;
  4. sono confermati i valori delle componenti A e UC di cui alletabelle 5 e 6, allegate alla deliberazione n. 24/02.
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 Il Testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
6.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dall'1 dicembre 2002.

Allegati: