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Delibera 12 settembre 2002

Delibera/Provvedimento 167/02

Approvazione delle procedure di allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Francia per l'anno 2002

Pubblicata su questo sito il 23 settembre 2002, ai sensi dell', comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2002,

Premesso che le modalità di allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione devono consentire l'importazione dell'energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano garantendo l'uso efficiente delle reti;

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 dispone che l'Autorità disciplini modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale;
  • l'Autorità, con deliberazione 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2002, (di seguito: deliberazione n. 301/01), ha stabilito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • la deliberazione n. 301/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione delle procedure di allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Francia per l'anno 2002" (PROT.AU/02/237);

Considerato che:

  • l'articolo 12, comma 12.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01 prevede che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) possa utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di trasporto assegnabile, rimasta non assegnata o non utilizzata ovvero non altrimenti assegnabile, nonché la capacità di trasporto che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacità di trasporto disponibile; e che in detta fattispecie rientra la capacità di trasporto disponibile ed assegnabile su base giornaliera;
  • il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità, con nota in data 21 giugno 2002 (prot. Autorità n. 13416 del 26 giugno 2002), un accordo con Réseau de transport d'électricité, allegato al presente provvedimento (Allegato A), contenente, tra l'altro, all'appendice n. 2 i principi generali per l'allocazione giornaliera della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica tra la Francia e l'Italia (di seguito: appendice n. 2 dell'accordo) in cui si prevede:
    1. l'allocazione, da parte del Gestore della rete, di una quota pari al 50% della capacità disponibile su base giornaliera sulla frontiera elettrica tra la Francia e l'Italia con le medesime modalità di cui all'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01;
    2. l'allocazione, da parte di Réseau de transport d'électricité, di una quota pari al rimanente 50% della capacità disponibile su base giornaliera sulla frontiera elettrica tra la Francia e l'Italia mediante un razionamento pro-quota sulla base delle richieste pervenute;
  • i principi e i meccanismi proposti nell'appendice 2 dell'accordo sono coerenti con lo spirito delle disposizioni della deliberazione n. 301/01, in particolare, con i meccanismi adottati per l'allocazione della capacità di trasporto che si rende utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua e per l'allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione su base annuale e rispondendo, inoltre, alle finalità di cui al primo punto delle premesse;

Considerata la necessità, discussa in incontri tecnici svoltisi tra gli uffici dell'Autorità e della Commission de régulation de l'électricité, di rendere operativo il meccanismo di allocazione della capacità di trasporto su base giornaliera in tempi brevi;

Ritenuto che sia opportuno integrare le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 di cui alla deliberazione n. 301/01 in ordine ai meccanismi di allocazione della capacità di trasporto disponibile su base giornaliera sulla frontiera elettrica tra la Francia e l'Italia e, conseguentemente,approvare le procedure per l'allocazione della suddetta capacità di trasporto contenute nell'appendice n. 2 dell'accordo, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2002, prevedendo, inoltre, che il Gestore della rete trasmetta rapporti periodici all'Autorità sugli esiti dell'allocazione;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di prevedere, con riferimento all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2002, che:

  1. le disposizioni di cui ai commi 12.1 e 12.2 si applicano per l'allocazione della capacità di trasporto su tutte le frontiere elettriche appartenenti alla frontiere nord-ovest e nord-est ad eccezione della frontiera elettrica con la Francia nel solo caso di assegnazione della medesima capacità di trasporto su base giornaliera;
  2. il Gestore della rete può utilizzare, per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, fino ad una quota massima pari al 50% della capacità di trasporto assegnabile su base giornaliera con le medesime modalità di cui al comma 12.2;

Di approvare le procedure contenute all'appendice 2 al documento inviato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota in data 21 giugno 2002 (prot. Autorità 13416 del 26 giugno 2002) concernente modalità di allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Francia su base giornaliera e riportato in allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2002.

Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa trasmetta, durante il predetto periodo e con cadenza almeno mensile, rapporti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'esito delle procedure di allocazione e l'utilizzo della capacità assegnata.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084, Parigi, Francia.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


Allegati:


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