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Delibera 05 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 301/01

Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e approvazione di intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l'électricité per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia

Pubblicata su questo sito il 12 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 8 del 10 gennaio 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalità e le procedure per consentire alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;
  • i dati concernenti la domanda di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, data l'attuale situazione delle infrastrutture di interconnessione, indicano che la capacità di trasporto disponibile per l'anno 2002 è insufficiente;
  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorità di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 79/99, una quota della capacità disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;
  • per l'anno 2001 è stata riservata alla Repubblica di San Marino una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione pari a 40 MW nel periodo invernale;
  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913) ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi del dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 79/99, alla Repubblica di San Marino una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla Repubblica di San Marino e che tale valore è stato comunicato al medesimo Gestore della rete e all'Autorità con nota in data 6 agosto 2001 (prot. n. 3470);
  • il Ministro delle attività produttive, con nota inviata all'Autorità in data 27 novembre 2001, prot. n. 3738, fornisce indirizzi di carattere generale circa modalità e condizioni da adottare per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2002, prevedendo:
    1. la riserva di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico;
    2. l'assegnazione della capacità di cui alla precedente lettera a) attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale;
    3. l'assegnazione, attraverso il metodo pro-rata, della quota di capacità di trasporto non riservata ai contratti di cui alla precedente lettera a), rivolta principalmente a diretti utilizzatori di energia ovvero a soggetti che siano in grado di utilizzare per un'elevata percentuale del tempo la potenza assegnata;
    4. un'apposita regolazione del mercato secondario dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto acquisiti con il metodo pro-rata;
  • il Ministro delle attività produttive, con nota in data 29 novembre 2001, prot. n. 3766, ha richiesto all'Autorità di riservare una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Città del Vaticano;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.178 dell'1 agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonché l'approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00);
  • la deliberazione 15 novembre 2001, n.262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  • la delibera dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 299/01, con cui è stato approvato uno schema di intesa con la Commission de régulation de l'électricité (di seguito: CRE), nella sua posizione di autorità di regolazione per l'energia elettrica della Francia, per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 299/01);
  • la delibera dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 300/01, con cui è stata approvata la proposta di intesa, presentata dalla Agencija za energijo Republike Slovenije, nella sua posizione di autorità di regolazione per l'energia elettrica della Slovenia, avente ad oggetto la ripartizione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia ed alcune condizioni per la gestione autonoma delle assegnazioni di capacità per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 300/01);

Visto il documento per la consultazione "Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002", diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001 (PROT. AU/01/262) e i commenti ricevuti dai soggetti interessati (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

  • l'Autorità ha richiesto, con lettera in data 19 ottobre 2001, prot. PB/M01/2523/gb, al Gestore della rete informazioni per quanto concerne l'esigenza di poter disporre, ai fini della gestione della riserva di potenza del sistema elettrico italiano per l'anno 2002, di servizi resi da utenze della rete disponibili a distacchi istantanei di carico;
  • il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità, con nota in data 25 ottobre 2001, prot. AD/P/20010275, i valori dichiarati della capacità di trasporto per l'anno 2002 suddivisi per frontiera elettrica per cui esiste un accordo tra i gestori di rete interessati; e che tali valori, per il periodo invernale, sono fissati per l'importazione di energia elettrica verso l'Italia in:
    1. 5400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera ;
    2. 220 MW sulla frontiera elettrica austriaca;
    3. 380 MW sulla frontiera elettrica slovena;
  • il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità, con la medesima nota di cui al precedente alinea, il documento "Assessment of the transmission capacity among the French, Swiss and Italian interconnected power systems" recante il rapporto finale del gruppo di lavoro istituito dai gestori di rete degli Stati interessati, ai fini della valutazione delle capacità di trasporto sulle interconnessioni tra Italia, Francia e Svizzera (di seguito: documento dei gestori di rete) e, in particolare, ai fini della valutazione, in termini di valori aggregati e di valori per il periodo invernale, della capacità complessiva di trasporto disponibile per l'importazione da Francia e Svizzera verso l'Italia; e che tale capacità complessiva viene fissata concordemente pari a 5400 MW; mentre permangono divergenze tra i gestori di rete sulla ripartizione dei valori di detta capacità complessiva in capacità bilaterali sulle frontiere Francia-Italia e Svizzera-Italia e sui metodi di calcolo da adottare;
  • il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità, con nota in data 29 novembre 2001 prot. AD/P/20010311, l'esigenza di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che prevede detta esigenza permanga per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;

Considerato che:

  • ai fini della determinazione della capacità di trasporto disponibile sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, non essendo allo stato disponibili elementi conoscitivi in ordine all'entrata in operatività della società Acquirente unico Spa e dalla conseguente perdita, da parte della società Enel Spa., della qualifica di garante della fornitura del mercato vincolato, nonché in ordine alle esigenze della società Enel Spa strumentali allo svolgimento della richiamata funzione, conservano validità le determinazioni adottate dall'Autorità per il biennio precedente l'anno 2002 che prevedono l'assegnazione di una quota di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 e destinati alla fornitura dei clienti del mercato vincolato;
  • la capacità d i trasporto disponibile per l'importazione di energia elettrica al netto dei contratti pluriennali e della capacità riservata a Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e Corsica viene destinata ai clienti del mercato libero;
  • a fronte dell'intenzione manifestata dall'Autorità nel documento per la consultazione di introdurre un sistema di assegnazione della capacità di trasporto in cui non vi siano pre-assegnazioni della medesima a specifici Stati per l'importazione di energia elettrica in Italia al fine di garantire agli operatori italiani la più ampia possibilità di accesso agli approvvigionamenti nel mercato europeo dell'energia elettrica, a seguito delle richieste di alcuni Stati confinanti con l'Italia, segnatamente Austria, Slovenia e Svizzera, si è reso necessario procedere alla determinazione delle capacità bilaterali, intese come i valori di capacità di trasporto che si considerano assegnabili sulla frontiera elettrica tra due Stati confinanti;
  • per il calcolo della capacità bilaterale Svizzera-Italia, si è fatto riferimento ad un criterio assimilabile ad uno dei metodi di determinazione della ripartizione della capacità di trasporto complessiva descritti nel documento dei gestori di rete; e che il Gestore della rete, su richiesta dell'Autorità avanzata con nota in data 27 novembre 2001, prot. PB/M01/3105/gb, ha comunicato, con nota in data 29 novembre 2001, prot. AD/P/20010313, l'esito di tale valutazione, rispettivamente risultante in valori per il periodo invernale pari a:
    1. 2600 MW sulla frontiera elettrica tra Francia ed Italia;
    2. 2800 MW sulla frontiera elettrica tra Svizzera ed Italia;
  • per il calcolo delle capacità bilaterali Austria-Italia e Slovenia-Italia, si è fatto riferimento ai valori di cui al documento dei gestori di rete;

Considerato che:

  • con delibera n.299/01 l'Autorità ha approvato uno schema di intesa con la CRE per l'allocazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 basata su:
    1. definizione di una riserva di capacità per l'assegnazione autonoma da parte delle autorità svizzere di 1000 MW, risultando tale valore dalla deduzione di 800 MW corrispondenti al contratto pluriennale in essere dal citato valore della capacità bilaterale tra Svizzera e Italia pari a 2800 MW e dalla conseguente suddivisione del valore netto risultante in due parti uguali da destinare all'assegnazione autonoma di ciascuna delle due controparti;
    2. definizione di un pool nord-occidentale con capacità di trasporto pari a 1800 MW sulla frontiera elettrica franco-elvetica con l'Italia destinato all'allocazione congiunta dei gestori di rete italiano e francese, composto da:
      • 1000 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti svizzere;
      • 800 MW risultante dalla deduzione di 1800 MW corrispondenti al contratto pluriennale tra Enel Spa e Electricité de France dalla disponibilità complessiva sulla frontiera franco-italiana,
      all'interno del quale sono riservati rispettivamente:
      • 50 MW, come valore massimo, per la Repubblica di San Marino;
      • 50 MW, come valore massimo, per lo Stato della Città del Vaticano;
    3. definizione di un pool nord-orientale con capacità di trasporto pari a 300 MW sulla frontiera elettrica austro-slovena con l'Italia destinato all'allocazione del Gestore della rete, composto da:
      • 110 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti austriache;
      • 190 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti slovene;
    4. definizione di una riserva di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere, la cui energia elettrica è destinata al mercato dei clienti del mercato vincolato in Italia, tramite assegnazione dei corrispondenti diritti di utilizzo della capacità di trasporto all'Enel Spa, in qualità di acquirente unico pro-tempore;
    5. assegnazione prioritaria di 500 MW sul pool nord-occidentale e 100 MW sul pool nord-orientale ai soggetti disponibili a distacco istantaneo di carico nel sistema elettrico italiano, con l'imposizione che i contratti bilaterali di fornitura di tali soggetti non possano contenere clausole di riduzione dell'energia elettrica importata durante i periodi di distacco di carico;
    6. assegnazione primaria dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioè mediante razionamento delle richieste di capacità rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacità, con l'imposizione di un tetto pari al 10% della capacità disponibile sul singolo pool al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralità di soggetti per l'importazione di energia elettrica;
    7. assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo basata attraverso un meccanismo di mercato organizzato su base mensile, settimanale e, in linea di principio, anche giornaliera;
    8. acquisizione da parte del Gestore della rete di energia elettrica importata attraverso la capacità di trasporto non utilizzata, non assegnata, non altrimenti assegnabile ovvero che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile, nel rispetto di alcune condizioni poste dall'Autorità;
  • la CRE ha approvato lo schema di intesa proposto dall'Autorità, con le seguenti integrazioni e modifiche :
    1. previsione di una riserva di 55 MW, come valore massimo, sul pool nord-occidentale da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di utenze francesi della Corsica;
    2. introduzione di clausole specifiche per il confinamento nel sistema elettrico italiano degli effetti (a livello di energia oraria) del distacco istantaneo di carico, qualora tale facoltà venga esercitata dal Gestore della rete;
    3. previsione che, per gli anni successivi al 2002 e qualora si verificassero mutamenti nelle norme relative agli scambi transfrontalieri di energia elettrica, l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità su base pluriennale nel pool nord-occidentale possa essere integrata dall'imposizione di specifici corrispettivi determinati congiuntamente dall'Autorità e dalla CRE;
    4. introduzione di un meccanismo transitorio basato sul metodo pro-rata in sostituzione dell'allocazione secondaria dei diritti, nelle more dell'operatività del meccanismo di mercato sopra richiamato;
  • l'Autorità, con delibera n. 300/01 ha approvato una proposta concernente l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia per l'anno 2002, formulata dall'Agencija za energijo republike slovenije, dal gestore di rete della Slovenia e basata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni risultanti in una equipartizione della capacità disponibile sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia;
  • l'Autorità, in esito a trattative intercorse, ha trasmesso, con nota in data 26 novembre 2001, prot. PR/M01/3053, all'Elektrizitaets-Control GmbH, nella sua posizione di autorità di regolazione per l'energia elettrica dell'Austria, una proposta di intesa per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia incentrata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni rivenienti dalle procedure, risultanti in un'equipartizione della capacità disponibile sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia; e che, con nota in data 30 novembre 2001, prot. n. 762, la Elektrizitaets-Control GmbH ha accettato la proposta di cui al presente alinea;
  • in assenza di un'intesa per quanto concerne l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Svizzera, il Direttore dell'Ufficio federale dell'energia della Confederazione elvetica ha rappresentato all'Autorità, con nota in data 3 dicembre 2001, prot. Autorità n.23026, che, ai sensi del Free Trade Agreement tra la Comunità europea e la Svizzera del 22 luglio 1972, non possono essere imposte restrizioni al libero scambio di elettricità tra l'Unione europea e la Svizzera;
  • in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea ed a seguito di una richiesta in tal senso presentata dagli operatori di rete svizzeri, si rende necessario definire in via unilaterale un assetto che riservi alla Svizzera una quota di capacità per l'allocazione autonoma da parte degli stessi operatori, unitamente al riconoscimento del diritto per i medesimi di concorrere, con gli operatori di altri Stati membri dell'Unione europea, all'assegnazione di quote di capacità del pool nord-occidentale per l'importazione di energia elettrica in Italia, consentendo in tal modo la massima apertura unilaterale degli Stati membri dell'Unione europea agli scambi di energia elettrica con gli Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • per quanto concerne l'allocazione della capacità di trasporto disponibile sul collegamento elettrico tra Grecia ed Italia non è oggi possibile definire un'intesa con l'autorità di regolazione competente, dal momento che non sono ancora disponibili informazioni certe quanto alla data di entrata in esercizio di tale infrastruttura;

Considerato che:

  • l'orientamento espresso dal Ministro delle attività produttive nella nota richiamata in premessa circa la riserva di una quota della capacità di trasporto sulle interconnessioni a contratti con clausola di interrompibilità istantanea dell'utenza può essere attuato nei termini di riserva di capacità pari a 500 MW nel pool nord-occidentale e 100 MW nel pool nord-orientale destinata ai suddetti soggetti, dal momento che l'accesso alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione da parte dei soggetti che si rendono disponibili a distacchi istantanei di carico non deve superare un livello massimo di capacità comparabile a quello destinato alla gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano (Transmission Reliability Margin) che è stato fissato da parte del Gestore della rete, per l'anno 2002, pari a 600 MW;

Considerato che:

  • le capacità di trasporto sulle reti di interconnessione tra Francia e Italia e tra Svizzera e Italia sono commercialmente fungibile, ciò consentendo di razionalizzare e rendere più efficiente il processo di allocazione mediante l'unificazione della procedura riferita alla capacità disponibile sulle due frontiere elettriche con l'Italia; e che analoghe misure possono essere adottate con riferimento alla capacità di trasporto sulle reti di interconnessione tra Austria, Italia e Slovenia;
  • nel corso dell'anno 2002 alcune rilevanti modificazioni del quadro regolatorio a livello europeo e nazionale, quali l'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica proposto dall'Association of European Transmission System Operators e l'entrata in operatività del mercato regolamentato dell'energia elettrica, potranno condizionare significativamente il settore delle importazioni e che, conseguentemente, l'allocazione per l'anno 2002 della capacità di trasporto disponibile deve avvenire sulla base di contratti di durata non superiore ad un anno;
  • oltre all'assegnazione annuale, l'allocazione della capacità di trasporto disponibile può avvenire, altresì, su base mensile, settimanale e giornaliera mediante l'allocazione secondaria dei diritti di utilizzo; e che l'allocazione su base giornaliera, in considerazione della complessità posta dalla necessità di organizzare sessioni quotidiane, deve essere sospesa in attesa dell'avvio di meccanismi di mercato in grado di gestire tale complessità;
  • l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto già previsto nella disciplina delle procedure per l'allocazione nell'anno 2001, ai sensi della deliberazione n. 219/00, anche in relazione ai criteri desumibili dalle pronunce in materia del Consiglio di Stato, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere negoziati i diritti di transito attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo;
  • sino all'attuazione dell'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori di rete europei proposto dall'Association of European Transmission System Operators, sono stabiliti dei contratti per il servizio di trasporto relativamente a transiti di energia su Paesi terzi rispetto alle importazioni/esportazioni; e che, durante la trattativa con le autorità estere, l'Autorità ha preso atto dei livelli massimi tariffari praticati dalle autorità medesime per detto trasporto, anche al fine di eventuali interventi dell'Autorità a fronte di segnalazioni degli operatori;

Ritenuta l'opportunità di:

  • accettare le integrazioni e modifiche proposte dalla CRE per l'accettazione dello schema di intesa con l'Autorità ai fini dell'allocazione congiunta delle capacità nel pool nord-occidentale e, conseguentemente, di adottare i principi e i criteri contenuti in tale schema al fine dell'implementazione della disciplina delle importazioni di energia elettrica sulla frontiera tra Italia e Francia per l'anno 2002;
  • promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, limitando la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'allocazione pro-rata per l'anno 2002 più del 10% della capacità disponibile sul singolo pool di capacità;
  • assegnare per l'anno 2002 la capacità di trasporto disponibile su base annuale in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal gestore della rete di trasmissione francese Réseau de transport de l'électricité (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacità di trasporto disponibile del pool nord-occidentale;
  • prevedere l'assegnazione di capacità su base triennale nel solo caso dei contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, al fine di dare attuazione agli indirizzi del Ministro delle attività produttive richiamati in premessa;
  • assegnare la capacità del pool nord-orientale , a cura del Gestore della rete, con le medesime modalità definite per l'allocazione del pool nord-occidentale;
  • allocare la capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2002, qualora le richieste risultino superiori alla capacità di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza al principio sancito dalla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneità ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata di detta capacità, con esclusione dall'assegnazione di capacità delle richieste che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino inferiori ad un livello predeterminato;
  • fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW, in quanto corrispondente alla potenza media riferibile ad un cliente idoneo finale a decorrere dall'1 gennaio 2002, calcolata a partire da un consumo di 9 GWh/anno per 3000 ore di utilizzo;
  • prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacità di trasporto, un obbligo di utilizzo pari all'80% per i soggetti assegnatari di capacità destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e pari al 90% per i clienti interrompibili;
  • reperire le quote massima di 50 MW, per l'anno 2002, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano a valere sulla capacità di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sul pool nord-occidentale;
  • reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2002, nella quota massima di 55 MW nell'ambito del pool nord-occidentale;
  • consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacità di trasporto disponibile mediante un sistema di negoziazione organizzato e gestito dal Gestore della rete, congiuntamente a RTE per quanto attiene al pool nord-occidentale;
  • prevedere che nel sistema di cui al precedente alinea, date le quantità limitate, sia negoziata, al fine di sperimentare l'utilizzo di forme di mercato per l'allocazione della capacità, anche la capacità disponibile su base mensile e settimanale;
  • fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n.162/99, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacità di trasporto sul lato italiano;
  • definire alcune condizioni nel rispetto delle quali il Gestore della rete acquisti energia elettrica dall'estero utilizzando la capacità di trasporto non utilizzata, ovvero non assegnata, ovvero non altrimenti assegnabile, ovvero la capacità che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile; e che sia opportuno differire a successivo provvedimento dell'Autorità la disciplina della cessione di tale energia elettrica e la destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal Gestore della rete;
  • sottoporre all'approvazione da parte dell'Autorità e della CRE, con riferimento al pool nord-occidentale, i regolamenti attuativi mediante i quali il Gestore della rete e, qualora previsto, RTE propongono di effettuare le allocazioni per l'anno 2002;

DELIBERA

Di approvare le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di approvare l'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l'électricité della Francia come definite nel documento "Agreement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'électricité on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy and France for the year 2002", allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Di inviare per informazione copia degli allegati A e B a Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'Elektrizitaets-Control GmbH, Rudolfsplatz 13a, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti, e alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 


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