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Delibera 27 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 324/01

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di Italgas spa

Pubblicata su questo sito il 16 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato, con delibera 19 luglio 2001, n. 164/01(di seguito: delibera n. 164/01), una istruttoria formale ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97) e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), nei confronti della società Italgas Spa, con sede legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino (di seguito: Italgas Spa), nella sua posizione di esercente il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di rete urbana,ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), per non avere esposto nelle bollette di conguaglio le date delle due ultime letture, come previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99);

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge n. 481/95 ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
  • il dPR n. 244/01;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'articolo 4 della medesima delibera;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 42/99;
  • la delibera n. 164/01;

Viste:

  • la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
  • la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;
  • le memorie di Italgas Spa depositate, rispettivamente, in data 31 ottobre 2001 (protocollo dell'Autorità n. 021068), 11 novembre 2001 (protocollo Autorità n. 023532) consegnata nel corso dell'audizione finale, e 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n.024279);
  • la memoria dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (di seguito: Anigas) pervenuta in data 9 novembre 2001 (protocollo Autorità n. 021489);

Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti dell'Italgas Spa e dell'Anigas nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 presso la sede dell'Autorità in piazza Cavour 5, 20121 Milano.

Il fatto

  1. L'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, stabilisce che: "nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio".
    Nel corso dei controlli tecnici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 28 febbraio 2001 e 7 marzo 2001 presso le sedi dell'Italgas Spa a Roma e a Torino, con l'obiettivo di verificare, tra l'altro, le modalità di fatturazione concretamente applicate dalla medesima società, è stato accertato che nelle bollette di conguaglio non viene riportata la lettura effettiva precedente, in violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99. Con delibera n. 164/01 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti dell'Italgas Spa, relativa alla suddetta presunta violazione della citata deliberazione n. 42/99.
    In seguito alla comunicazione della delibera di avvio dell'istruttoria formale, il Comune di Scarmagno (Torino) ha chiesto di partecipare all'istruttoria. L'Italgas Spa, ha richiesto l'indizione dell'audizione finale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01. A detta audizione hanno chiesto di partecipare le associazioni Cittadinanza Attiva e Anigas.
    L'Italgas Spa ha inoltre chiesto, ai sensi degli articoli 5 e 14 del dPR n. 244/01, di accedere ai documenti inerenti l'istruttoria formale. L'accesso è avvenuto in data 5 ottobre 2001.
  2. In data 16 ottobre 2001 l'Autorità ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dPR n. 244/01, comunicazioni concernenti la data di conclusione dell'istruttoria e la possibilità di inviare eventuali memorie e documenti fino a 15 (quindici) giorni prima della conclusione della stessa.
    In data 31 ottobre 2001 è pervenuta la memoria difensiva dell'Italgas Spa.
    In data 9 novembre 2001 è pervenuta una memoria dell'Anigas.
    In data 5 dicembre 2001 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, le risultanze istruttorie unitamente alla comunicazione della data dell'audizione finale e del termine di conclusione del procedimento.
    In data 11 dicembre 2001 si è svolta presso la sede di Milano dell'Autorità l'audizione finale nel corso della quale l'Italgas Spa ha depositato ulteriori memorie.
    Con memoria in data 20 dicembre 2001 l'Italgas Spa ha provveduto, secondo quanto richiesto dall'Autorità nel corso dell'audizione, a trasmettere l'integrazione dell'analisi del campione di clienti sottoposto a controlli tecnici nei confronti dei quali ha effettuato il ricalcolo di quanto fatturato ed una tabella riepilogativa di tutti i casi esaminati.

Risultanze istruttorie

  1. Nella memoria difensiva trasmessa all'Autorità in data 31 ottobre 2001, l'Italgas Spa:
    1. ritiene che non si ravvisi nel suo comportamento alcuna violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, applicabile esclusivamente all'esercente che ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici del cliente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura, in quanto la modalità di addebito dei consumi praticata dall'Italgas Spa non prevede bollette di conguaglio. Le bollette, secondo l'Italgas Spa, segnano la definitiva attribuzione dei consumi ad un periodo, anche se il consumo viene attribuito in tutto o in parte su base stimata. Ogni bolletta, sia essa basata su lettura, autolettura, stima di consumi, o su diversi di questi metodi tra loro combinati, è considerata conclusiva. Pertanto, il metodo di addebito dei consumi praticato dall'Italgas Spa sarebbe in linea con la deliberazione n. 42/99. In assenza di altre disposizioni relative al calcolo degli addebiti, nonché alla periodicità e alle modalità di fatturazione e di pagamento delle bollette, il comportamento tenuto dall'Italgas Spa deve quindi considerarsi legittimo. La stessa Italgas Spa ha comunicato all'Autorità le predette modalità di fatturazione, con nota in data 19 gennaio 2001 (protocollo Autorità n.001133), relativa al documento per la consultazione sulle condizioni contrattuali di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti locali, diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000, non ricevendo alcuna osservazione in proposito;
    2. rileva, a sostegno della correttezza del metodo di addebito dei consumi applicato, che dall'analisi del comportamento degli altri distributori del gas a mezzo di rete urbana risulta l'impiego di un metodo di fatturazione analogo a quello da essa utilizzato da parte di cinque aziende su un campione di dodici considerate (comprendenti la stessa Italgas Spa);
    3. ritiene corrette le modalità di attribuzione dei consumi soprarichiamate, avendo predisposto ogni mezzo per ridurre al minimo il numero di bollette stimate per il singolo cliente e, in ogni caso, avendo adottato ogni strumento idoneo ad assicurare l'emissione di una bolletta che corrisponda al consumo reale, in quanto basata, oltre che sui consumi storici, sull'andamento stagionale climatico e sulla possibilità di personalizzare le curve di consumo in base a particolari situazioni comunicate dal cliente;
    4. ammette di aver effettuato in via occasionale la ricostruzione analitica dei consumi e la loro eventuale rettifica, anche su lunghi periodi, esclusivamente su richiesta del cliente, non ritenendo iniquo tale comportamento rispetto a quello praticato nei confronti del resto dei clienti; infatti si tratta di casi di ricostruzione che costituiscono eccezioni che esulano dai controlli manuali/automatici interni (ed esterni standard), come dimostrato dall'esiguità di tali casi relativi a consumi sotto stimati per lunghi periodi a causa della mancata collaborazione del cliente. Tale comportamento non comporterebbe il riconoscimento di diritti considerati non previsti dalle norme vigenti e dai documenti contrattuali. L'Italgas Spa asserisce di non poter attuare tale ricostruzione analitica se non nei confronti di un ridotto numero di clienti, a causa del notevole impegno di risorse richiesto per tale operazione, che non è gestibile in automatico dal sistema di fatturazione disponibile;
    5. evidenzia l'inesistenza di un vantaggio economico che l'Italgas Spa trarrebbe a motivo della mancata attribuzione delle variazioni delle tariffe intervenute nell'intervallo tra due letture effettive, anziché, come nelle prassi adottate dall'esercente, nel solo intervallo tra due bollette;
    6. chiede, in relazione all'istruttoria formale in questione, che la stessa si concluda senza l'irrogazione di alcuna sanzione nei suoi confronti e, in via subordinata, che la stessa sanzione sia contenuta entro il minimo edittale e adottata previa acquisizione di dati e documenti relativi alle modalità di fatturazione dei consumi da parte degli altri esercenti del servizio.
  2. Nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 l'Italgas Spa ha sostenuto di non aver violato la disposizione in oggetto, in quanto non ricorre a bollette di conguaglio, ma solo a bollette stimate, considerate come definitive. Risulta invece che l'Italgas Spa emette bollette contenenti consumi desunti da stime, considerate come definitive e che nelle bollette che riportano i consumi rilevati mediante lettura, la stessa società ripartisce i consumi a saldo (la differenza fra i consumi fatturati a stima nell'ultima bolletta e quelli rilevati nella lettura, a cui si riferisce la bolletta corrente) secondo un valore costante, facendo riferimento al periodo decorrente dall'ultima bolletta stimata anziché sul periodo che intercorre fra l'ultima lettura e la precedente.
  3. La memoria difensiva trasmessa all'Autorità dall'Anigas:
    1. evidenzia la molteplicità delle procedure di lettura e di fatturazione adottate dalle aziende associate, con conseguenti riflessi sull'applicazione delle tariffe in caso di variazione delle stesse;
    2. rileva la sostanziale equiparazione tra "lettura calcolata" e "lettura effettiva", in quanto, potendo il cliente comunicare la lettura effettiva mediante autolettura, in assenza di detta comunicazione si ha un'implicita accettazione, da parte del cliente, della "lettura calcolata";
    3. mostra, in seguito ad una verifica a campione tra le aziende associate, ai fini del calcolo del pro-die per la variazione tariffaria, una maggiore rispondenza all'andamento reale dei consumi del cliente del metodo che include anche le "letture calcolate";
    4. mostra l'indifferenza dell'applicazione del metodo pro-die determinato con riferimento anche alle "letture calcolate" rispetto al metodo pro-die definito in base alle sole letture effettive, sia per i clienti che per le aziende, nonché la buona fede degli operatori nella scelta di un metodo anziché di un altro.
    5. evidenzia che la modifica del metodo di attribuzione delle tariffe finora adottato comporterebbe per le aziende elevati oneri economici e organizzativi, nonché lunghi tempi di attuazione, auspicando che si pervenga ad una certezza applicativa.

 

Valutazione giuridica

  1. Dall'attività istruttoria e dalla documentazione acquisita risulta accertata la violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della delibera n. 42/99, in quanto l'Italgas Spa, pur utilizzando un sistema di fatturazione basato su bollette stimate in base ai consumi storici del cliente, non indica nelle bollette riportanti i consumi reali, rilevati mediante lettura, la lettura effettiva precedente. Appare evidente l'infrazione commessa da Italgas Spa poichè gli obblighi di informazione previsti dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99 sono riferiti a tutti i casi in cui gli esercenti ricorrano a bollette stimate in base ai consumi storici del cliente, ossia procedano a fatturazione di consumi, in assenza di lettura dei gruppi di misura o di autolettura da parte del cliente.
  2. Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa nelle proprie memorie difensive in ordine ad una asserita mancata integrazione della fattispecie disciplinata dalle norme in questione, nonché all'assenza dei presupposti giuridici per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria appaiono prive di fondamento, e non sono idonee a superare i rilievi posti alla base della deliberazione di avvio del procedimento. Il comportamento dell'Italgas Spa rientra nell'ambito di applicazione della disposizione in esame. La stessa impone all'esercente di indicare la data delle ultime due letture precedenti (che sono solo quelle rilevate direttamente dai gruppi di misura) in tutte le bollette emesse a seguito di lettura successive a quelle emesse in base a stima dei consumi. Le argomentazioni dell'Italgas Spa in merito alla difformità tra la fattispecie regolata dalla disposizione in questione e quella integrata dal comportamento della medesima risultano inconferenti. Il corrispettivo dovuto dal cliente per la prestazione continuativa della fornitura di gas è stabilito per unità di misura e non può che essere commisurato alla quantità di gas effettivamente consumato.
  3. Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa, secondo le quali non ci può essere "perfetta coincidenza tra fatturazione e consumi", sono infondate perché in contrasto con i principi generali in tema di contratti di somministrazione e di vendita nonchè con le pattuizioni contrattuali. L'attribuzione dei consumi deve avvenire in relazione ai consumi effettivi del cliente. Il principio stabilito dall'articolo 1559 del codice civile prescrive che il prezzo di una prestazione periodica o continuativa, quale è da ritenersi la fornitura di gas, rappresenta il corrispettivo per detta prestazione, che deve essere quindi determinato in modo certo nel suo ammontare.
    L'esercente il servizio, nel rispetto degli obblighi di effettuare delle letture periodiche può ricorrere, alle scadenze pattuite o di uso, alla richiesta di corrispettivi commisurati ad una quantità di gas stimata come probabilmente consumata in un dato periodo di tempo, piuttosto che alla quantità di gas effettivamente consumata, ma non può certamente pretendere che consumi stimati siano considerati come definitivamente attribuiti e deve effettuare periodicamente le letture.
  4. Le bollette emesse sulla base di stime dei consumi, anziché sulla base di misurazione dei consumi effettivi, devono essere considerate bollette di acconto da conguagliare successivamente, sulla base della rilevazione dei consumi effettivi.
  5. La stessa Italgas Spa ammette che le bollette emesse sulla base di consumi stimati non sono definitive riconoscendo che, a specifica richiesta del cliente, opera la ricostruzione dei consumi dalla lettura precedente all'ultima e quando riconosce che, ove i consumi stimati superino i consumi effettivi, sospende la fatturazione fino a che questi ultimi non superino il livello di quelli stimati. Ciò induce a ritenere che l'Italgas Spa abbia la consapevolezza in ordine alla sussistenza di un obbligo in tal senso. In tal modo l'Italgas ha determinato una non giustificata disparità di trattamento dei clienti in relazione ai diversi criteri di fatturazione utilizzati
  6. La deliberazione n. 42/99 impone all'esercente di indicare la data delle due letture precedenti nella bolletta emessa a seguito di lettura successiva alle bollette emesse in base a stima dei consumi, doveva e deve essere osservata da Italgas Spa poiché le bollette emesse in base a stima dei consumi non possono essere considerate come bollette che attribuiscono definitivamente al cliente consumi e relativi corrispettivi, ma debbono essere considerate come bollette provvisorie o in acconto, alle quali necessariamente fa seguito la bolletta di conguaglio con l'indicazione della lettura precedente.
  7. Non rilevano in questo procedimento le considerazioni dell'Italgas Spa in merito ai metodi di attribuzione dei consumi in presenza di variazioni tariffarie, essendo tali profili esaminati nell'istruttoria formale avviata con delibera n. 165/00.
  8. L'inosservanza della prescrizione che impone l'obbligo di indicare la data delle due letture precedente nelle bollette a conguaglio emesse dopo bollette calcolate sulla base di stime rende estremamente più difficile per il cliente, in caso di variazioni tariffarie, valutare se la ridistribuzione dei consumi e la conseguente applicazione delle diverse tariffe siano state eseguite sui consumi reali effettuati nel periodo di tempo tra due letture o, invece, sui consumi rilevati tra l'ultima fatturazione stimata e la successiva lettura.

Tale comportamento ha violato l'affidamento della clientela relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato su consumi certi, né risulta con certezza che il cliente abbia avuto una informazione chiara che i consumi stimati sarebbero stati considerati definitivi.

Determinazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede una sanzione da determinarsi tra un minimo di lire 50 milioni ed un massimo di lire 300 miliardi, che trova applicazione per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. La valutazione del quantum della misura sanzionatoria dipende dai criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, ovvero:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  2. In merito al criterio della gravità della violazione, si asserisce che la condotta antigiuridica tenuta dalla società Italgas Spa trascende nei suoi effetti la riferibilità alla patologia di singole, specifiche, relazioni contrattuali, per assumere il connotato di violazione sistemica e generalizzata di una prescrizione posta a presidio di primarie esigenza di tutela dei consumatori e dei clienti e quindi di condotta che pregiudica, in modo non lieve, l'effettività delle garanzie dei valori e degli interessi generali curati dall'Autorità in forza delle prescrizioni dettate dalla legge n. 481/95. In tale prospettiva la violazione accertata determina rilevanti conseguenze negative in quanto arreca pregiudizio al diritto del cliente alla trasparenza della fatturazione e alla corretta informazione, tutelato dalla deliberazione n. 42/99, e crea incertezza sull'andamento nel tempo dei consumi.
    La mancanza di tale informazione è rilevante sotto molteplici aspetti. In primo luogo, ostacola il cliente nel controllo della verosimiglianza dei consumi attribuiti rispetto ai consumi effettivi, impedendo, conseguentemente, la verifica, da parte del cliente, dell'esattezza del corrispettivo richiesto dall'esercente in relazione alla prestazione eseguita. La carenza delle suddette informazioni incide sui diritti dell'utente e non consente al cliente di agire a tutela dei propri interessi. La mancata indicazione, nella bolletta, delle ultime due letture riduce, in secondo luogo, la facoltà del cliente di programmare consapevolmente i consumi di gas, al fine di ottimizzare le proprie scelte energetiche e di contenere i consumi. Infine, l'assenza delle suddette informazioni ostacola il controllo, da parte del cliente, sulla periodicità delle letture effettuate dall'esercente.
    Per contro, la violazione di una norma disciplinante un aspetto del singolo rapporto di somministrazione non assume i connotati di gravità riconducibili a violazioni che compromettano la funzionalità della regolazione settoriale. In tale senso costituisce esempio il caso, oggetto di altro e precedente provvedimento adottato dall'Autorità, di un esercente che trasmetta dati non rispondenti al vero in ordine a profili essenziali per la definizione dell'impianto regolatorio a tutela dei consumatori, quando questi dati assumano, per la posizione dell'esercente nel settore, un peso determinante ai fin dell'esercizio delle funzioni di regolazione (regolazione delle tariffe o della qualità dei servizi di pubblica utilità).
  3. In relazione all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'insistenza, da parte dell'Italgas Spa, nel sostenere la correttezza del proprio operato denota il mancato compimento, da parte della stessa società, di atti volti all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, anche dopo aver avuto contezza della contestazione contenuta nella delibera di avvio dell'istruttoria formale.
  4. Riguardo alla personalità dell'agente, rileva la convinzione, più volte confermata dalla medesima Italgas Spa, di non aver violato la disposizione in questione, non considerandola applicabile alle bollette oggetto della presente istruttoria formale. Tale convinzione deriva dal fatto che l'Italgas Spa ha sempre ritenuto di non ricorrere a bollette di conguaglio. Un comportamento siffatto, in considerazione della presenza prevalente dell'Italgas Spa sul territorio nazionale, può avere contribuito all'adozione, da parte di altri esercenti, di analoghe e non corrette modalità applicative dei provvedimenti tariffari. Per contro, si rileva l'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità nei confronti dell'Italgas Spa.
  5. In ordine alle condizioni economiche dell'esercente, si evidenzia che l'Italgas Spa è il maggior soggetto esercente il servizio di distribuzione gas e vendita di gas naturale a mezzo di rete urbana, con un fatturato rilevante di circa 4.000 miliardi di lire per l'anno 2000, presente sul territorio nazionale con più di 4 milioni di clienti al 31 dicembre 2000, escluse le società controllate, su un totale di circa 16 milioni di clienti. Con riferimento ai soli clienti interessati all'applicazione del presente provvedimento, il fatturato rilevante per lo stesso anno 2000 è di circa 2000 miliardi di lire, escluse le società controllate.

Ritenuto, per i motivi considerati, che sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti dell'Italgas Spa per la violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, e che sia equo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria;

 

DELIBERA

Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera 19 luglio 2001, n. 164/01 a carico della società Italgas Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino;

Di irrogare alla società Italgas Spa una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 5.000.000.000 (cinque miliardi), pari a 2.582.284,50 euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per non avere indicato nelle bollette contenenti il conguaglio le date delle due ultime letture, come invece previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n.42/99;

Di ordinare alla società Italgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

Di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Di ordinare alla società Italgas Spa di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di conferire mandato al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di responsabile del procedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 164/01, affinché venga notificato alla società Italgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.