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Delibera 27 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 323/01

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 con riferimento alla fatturazione dei consumi di gas naturale a mezzo di rete urbana nei confronti di Italgas spa

Pubblicata su questo sito il 16 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato, con delibera 19 luglio 2001, n. 165/01 (di seguito: delibera n. 165/01), una istruttoria formale ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97) e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), nei confronti della società Italgas Spa, con sede legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino (di seguito: Italgas Spa), nella sua funzione di esercente il servizio di distribuzione e di vendita del gas naturale a mezzo di rete urbana, ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), perché:

  1. avrebbe adottato modalità di fatturazione a conguaglio difformi da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 14 dicembre 1988 (di seguito: provvedimento Cip n. 24/88);
  2. con il suo comportamento, la stessa società Italgas Spa non avrebbe assicurato la parità di trattamento tra gli utenti, provvedendo a fornire ai soli clienti che esplicitamente lo avessero richiesto una fattura di conguaglio conforme a quanto previsto dal soprarichiamato provvedimento Cip n. 24/88;

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge n. 481/95 ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il dPR n. 244/01;
  • il provvedimento Cip n. 24/88;

Viste:

  • la delibera dell'Autorità n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'articolo 4 della medesima deliberazione;
  • la delibera n. 165/01;

Viste:

  • la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
  • la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;
  • le memorie dell'Italgas Spa depositate, rispettivamente, in data 31 ottobre 2001 (protocollo Autorità n. 021068), 11 novembre 2001 (protocollo Autorità n. 024279) consegnata nel corso dell'audizione finale, e 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n.024279);
  • la memoria dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (di seguito: Anigas) pervenuta all'Autorità in data 9 novembre 2001, (protocollo Autorità n. 021489);

Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti dell'Italgas Spa e dell'Anigas nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 presso la sede dell'Autorità, piazza Cavour 5, 20121 Milano.

 

Il fatto

  1. L'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 stabilisce che "A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo".
    Alcuni clienti hanno segnalato all'Autorità di aver ricevuto dall'Italgas Spa bollette di conguaglio che non rispettavano le modalità di applicazione delle variazioni tariffarie fissate dal provvedimento Cip n. 24/88.
  2. Nel corso dei controlli tecnici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 28 febbraio 2001 e 7 marzo 2001 presso le sedi dell'Italgas Spa di Roma e di Torino, con l'obiettivo di verificare tra l'altro le modalità di fatturazione, è stato accertato che le bollette di conguaglio non sembrano rispettare quanto previsto dal provvedimento Cip n. 24/88 (Allegati n. 1 e n. 2). Le bollette esaminate espongono come definitivo per un certo periodo l'ammontare di consumi attribuiti allo stesso periodo, in tutto o in parte, su base stimata. In tutte le bollette, anche nel caso in cui la bolletta si riferisce a consumi ottenuti calcolando la differenza tra quelli effettivamente letti e quelli precedentemente stimati, la tariffa applicata dall'Italgas Spa é quella in vigore nel periodo di fatturazione, e non quella in vigore nel periodo in cui i consumi considerati sono stati presumibilmente effettuati. Le variazioni delle tariffe non risultano applicate ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data di decorrenza della variazione tariffaria. Pertanto, con delibera n. 165/01, l'Autorità ha avviato nei confronti dell'Italgas Spa un'istruttoria formale relativa alla presunta violazione del provvedimento Cip n. 24/88.
    Tale violazione consisterebbe nel mancato rispetto nelle bollette di conguaglio delle modalità di applicazione delle variazioni tariffarie previste dal provvedimento Cip n. 24/88.
  3. In seguito alla comunicazione della delibera di avvio dell'istruttoria formale, il Comune di Scarmagno (Torino) ha chiesto di partecipare all'istruttoria formale. L'Italgas Spa, ha richiesto l'indizione dell'audizione finale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01. All'audizione finale hanno chiesto di prendere parte le associazioni Cittadinanza Attiva e Anigas.
    L'Italgas Spa ha chiesto, ai sensi degli articoli 5 e 14 del dPR n. 244/01, di accedere ai documenti inerenti l'istruttoria formale. L'accesso è avvenuto in data 5 ottobre 2001.
  4. In data 16 ottobre 2001 l'Autorità ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dPR n. 244/01, comunicazione concernente la data di conclusione dell'istruttoria e la possibilità di inviare eventuali memorie e documenti fino a 15 (quindici) giorni prima della conclusione della stessa.
    In data 31 ottobre 2001 è pervenuta la memoria difensiva dell'Italgas Spa.
    In data 9 novembre 2001 è pervenuta la memoria dell'Anigas.
    In data 5 dicembre 2001 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, le risultanze istruttorieunitamente alla comunicazione della data dell'audizione finale e del termine di conclusione del procedimento.
    In data 11 dicembre 2001 si è svolta presso la sede di Milano dell'Autorità l'audizione finale nel corso della quale l'Italgas Spa ha depositato ulteriori memorie.
    Con memoria in data 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n. 24279) l'Italgas Spa ha provveduto a trasmettere l'integrazione dell'analisi del campione di clienti sottoposto a controlli tecnici, nei confronti dei quali ha effettuato il ricalcolo di quanto fatturato, come richiesto dall'Autorità nel corso dell'audizione, ed una tabella riepilogativa dei casi esaminati.

Risultanze istruttorie

  1. Nella memoria difensiva trasmessa all'Autorità in data 31 ottobre 2001 l'Italgas Spa:
    1. ritiene che non si ravvisi nel suo comportamento alcuna violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, applicabile esclusivamente all'esercente che ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici del cliente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura, in quanto la modalità di addebito dei consumi praticata dall'Italgas Spa non prevede bollette di conguaglio. Le bollette, secondo l'Italgas Spa, segnano la definitiva attribuzione dei consumi ad un periodo, anche se il consumo viene attribuito in tutto o in parte su base stimata. Ogni bolletta, sia essa basata su lettura, autolettura, stima di consumi, o su diversi di questi metodi tra loro combinati, è considerata conclusiva. Pertanto, il metodo di addebito dei consumi praticato dall'Italgas Spa sarebbe in linea con la deliberazione n. 42/99. In assenza di altre disposizioni relative al calcolo degli addebiti, nonché alla periodicità e alle modalità di fatturazione e di pagamento delle bollette, il comportamento tenuto dall'Italgas Spa deve quindi considerarsi legittimo. La stessa Italgas Spa ha comunicato all'Autorità le predette modalità di fatturazione, con nota in data 19 gennaio 2001 (protocollo Autorità n.001133), relativa al documento per la consultazione sulle condizioni contrattuali di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti locali, diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000, non ricevendo alcuna osservazione in proposito;
    2. rileva, a sostegno della correttezza del metodo di addebito dei consumi applicato, che dall'analisi del comportamento di altri distributori del gas a mezzo di rete urbana risulta un metodo di fatturazione analogo a quello dell'Italgas Spa da parte di cinque aziende su un campione di dodici aziende considerate, compresa la stessa Italgas Spa;
    3. ritiene corrette le predette modalità di attribuzione dei consumi, avendo predisposto ogni mezzo per ridurre al minimo il numero delle bollette stimate per il singolo cliente e, in ogni caso, avendo adottato ogni strumento idoneo ad assicurare l'emissione di una bolletta che corrisponda al consumo reale, in quanto basata, oltre che sui consumi storici, sull'andamento stagionale climatico e sulla possibilità di personalizzare le curve di consumo in base a particolari situazioni comunicate dal cliente;
    4. ammette di aver effettuato in via occasionale la ricostruzione analitica dei consumi e la loro eventuale rettifica, anche su lunghi periodi, esclusivamente su richiesta del cliente, non ritenendo iniquo tale comportamento rispetto a quello praticato nei confronti del resto dei clienti; infatti si tratta di casi di ricostruzione che costituiscono eccezioni che esulano dai controlli manuali ovvero automatici interni (ed esterni standard), come dimostrato dall'esiguità di tali casi relativi a consumi sotto stimati per lunghi periodi a causa della mancata collaborazione del cliente. Tale comportamento non implicherebbe il riconoscimento di diritti considerati come non previsti dalla normativa vigente e dai documenti contrattuali. L'Italgas Spa asserisce di non poter attuare tale ricostruzione analitica se non nell'ordine di un numero ristretto di clienti, a causa del notevole impegno di risorse necessario per tale operazione, che non è gestibile in modo automatico dal sistema di fatturazione disponibile;
    5. in relazione alla disciplina fiscale, dichiara la legittimità del proprio comportamento;
    6. evidenzia l'inesistenza di un vantaggio economico che l'Italgas Spa trarrebbe a motivo della mancata attribuzione delle variazioni delle tariffe intervenute nell'intervallo tra due letture effettive, anziché, come nelle prassi adottate dall'esercente, nel solo intervallo tra due bollette;
    7. in ordine all'istruttoria formale in questione, contesta il potere dell'Autorità di sanzionare la violazione di un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi ovvero della normativa tributaria, nonché quello di ordinare la corresponsione di un indennizzo. L'Italgas Spa chiede che l'istruttoria formale si concluda senza l'adozione di alcun provvedimento nei suoi confronti e, in via subordinata, che lo stesso provvedimento sia adottato previa acquisizione della documentazione relativa alle modalità di fatturazione dei consumi da parte degli altri esercenti;
  2. Nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 l'Italgas Spa, anticipando il contenuto delle memorie depositate, ha ribadito le argomentazioni esposte nella memoria del 31 ottobre 2001 e replicato alle risultanze istruttorie.
    Durante la stessa audizione, l'Italgas Spa ha confermato di applicare il metodo di fatturazione "pro-quota die costante" solo all'ultimo periodo di fatturazione conformemente al provvedimento Cip n. 24/88, in quanto non vengono emesse bollette di conguaglio e ogni bolletta emessa deve essere considerata definitiva. A seguito di richieste dell'Autorità relative alle due diverse interpretazioni date dalla stessa società alla disposizione del provvedimento Cip n. 24/88, l'Italgas Spa ha precisato di aver effettuato ricalcoli su bollette a richiesta del cliente, ma che tali ricalcoli sono da ritenersi quale sorta di strategia commerciale attuata a favore dei propri clienti. L'Italgas Spa ha osservato che il metodo di fatturazione applicato è stato utilizzato anche nel periodo precedente l'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 24/88 e che nelle bollette calcolate sui consumi presunti non è mai riportato che l'ammontare indicato in bolletta esaurisce gli obblighi del cliente nei confronti dell'esercente, ma che l'Italgas Spa si limita ad evidenziare nelle bollette la regolarità dei pagamenti precedenti.
  3. L'Autorità ha richiesto un'estensione all'intero campione di bollette, sottoposte a controllo tecnico, del ricalcolo di quanto dovuto dai clienti interessati, al fine di verificare gli eventuali benefici economici derivanti dall'utilizzo dei due differenti metodi di fatturazione utilizzati. Dall'analisi della tabella riepilogativa allegata alla memoria depositata in data 20 dicembre 2001 relativa al campione dei clienti sottoposti a controllo tecnico e nei confronti dei quali è stato effettuato il ricalcolo dei consumi, emerge che sui 271 clienti del campione risultano trarre un vantaggio dall'utilizzazione del metodo di fatturazione previsto dal provvedimento Cip n. 24/88 rispetto a quello utilizzato dall'Italgas Spa 137 clienti (50,5%), mentre 114 clienti (42,1%) risulterebbero essere debitori dell'Italgas Spa ed in 20 casi (7,4%) il saldo sarebbe nullo. Se il confronto si attua invece relativamente alle somme fatturate dall'Italgas Spa rispetto a quelle calcolate con il metodo Cip n. 24/88, risulta che l'Italgas Spa ha fatturato complessivamente 3.558.511 lire in più di quanto dovuto, pari a circa l'1% del fatturato complessivo relativo a questo gruppo di clienti.
  4. La memoria difensiva trasmessa all'Autorità dall'Anigas:
    1. evidenzia la molteplicità delle procedure di lettura e di fatturazione adottate dalle aziende associate, con conseguenti riflessi sull'applicazione delle tariffe in caso di variazione delle stesse;
    2. rileva la sostanziale equiparazione tra "lettura calcolata" e "lettura effettiva", in quanto, potendo il cliente comunicare la lettura effettiva mediante autolettura, in assenza di detta comunicazione si ha un'implicita accettazione, da parte del cliente, della "lettura calcolata";
    3. mostra, in seguito ad una verifica a campione tra le aziende associate, ai fini del calcolo del pro-die per la variazione tariffaria, una maggiore rispondenza al reale andamento dei consumi dei clienti del metodo che include anche le "letture calcolate";
    4. mostra l'indifferenza dell'applicazione di un pro-die determinato con riferimento anche alle "letture calcolate" rispetto ad un pro-die definito in base alle sole letture effettive, sia per i clienti che per le aziende, nonché la buona fede degli operatori nella scelta di un dato metodo, anziché di un altro;
    5. evidenzia che la modifica del metodo di attribuzione delle tariffe finora adottato comporterebbe per le aziende elevati oneri economici e organizzativi, nonché lunghi tempi di attuazione, auspicando che si pervenga ad una certezza applicativa per tutti gli operatori.

 

Valutazione giuridica

  1. Dall'attività istruttoria e dalla documentazione acquisita risulta accertata l'errata interpretazione dell'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 e la conseguente violazione del medesimo. Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa nelle proprie memorie difensive in ordine ad una asserita mancanza dei presupposti giuridici per l'irrogazione di una sanzione amministrativa risultano inconferenti e non sono idonee a superare i rilievi posti a base di detta deliberazione per le ragioni illustrate nel seguito.
  2. Il metodo di attribuzione delle variazioni tariffarie del provvedimento Cip n. 24/88 è diretto a garantire a tutti i clienti una equa attribuzione dei consumi in presenza di variazioni tariffarie individuando un criterio univoco per l'attribuzione dei consumi.
  3. L'attribuzione al cliente dei consumi non può che avvenire in relazione ai consumi effettivi. Il principio stabilito dall'articolo 1559 del codice civile prescrive che il prezzo di una prestazione periodica o continuativa, quale è da ritenersi la fornitura di gas, rappresenta il corrispettivo per detta prestazione, che deve essere determinato in modo certo nel suo ammontare. Pertanto, agli effetti dell'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88, devono intendersi per "consumi attribuibili" i consumi effettivi rilevati tra due letture.
  4. Ai fini della redistribuzione dei consumi, il ricorso ad una modalità di attribuzione fondata su un criterio "pro-quota die costante" comporta l'attribuzione al cliente delle variazioni tariffarie su consumi ripartiti in maniera eguale nei giorni compresi fra una variazione e quella successiva, qualora la fatturazione avvenga successivamente alla stessa variazione. Il metodo "pro-quota die costante" garantisce un'attribuzione oggettiva e non arbitraria dei consumi nei periodi di variazione tariffaria indipendentemente dalla periodicità di fatturazione.
  5. Risulta dall'istruttoria che l'Italgas Spa emette bollette che espongono consumi desunti da stime, considerate fonte di un dato definitivo. Risulta inoltre che nelle bollette riportanti i consumi rilevati mediante lettura effettiva, la stessa società ripartisce i consumi a saldo (la differenza fra i consumi fatturati a stima nell'ultima bolletta e quelli rilevati nella lettura effettiva, a cui si riferisce la bolletta corrente) secondo un valore costante, facendo riferimento al periodo decorrente dall'ultima bolletta stimata anziché al periodo che intercorre fra l'ultima lettura e la precedente. Risulta che, in presenza di una bolletta che riporta sia consumi effettivi che consumi stimati, il criterio "pro-quota die" attribuito dall'Italgas Spa varia non in corrispondenza di una eventuale variazione tariffaria, ma differisce a seconda che vengano contabilizzati i consumi a saldo o quelli presunti.
  6. Le modalità di calcolo delle variazioni tariffarie prospettate dall'Italgas Spa, e confermate dall'Anigas, non solo non garantiscono a tutti i clienti un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari periodi di fatturazione, scopo principale della modifica alle modalità di applicazione delle variazioni tariffarie apportata dal provvedimento Cip n. 24/88 rispetto al sistema allora vigente, ma violano l'affidamento della clientela relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato sui consumi certi, come detto al successivo punto 8. Le finalità del provvedimento Cip n. 24/88 sono definite nella relazione del Comitato interministeriale dei prezzi relativa allo stesso provvedimento. La difformità di comportamento dell'Italgas Spa rispetto alle norme è confermata dalla circostanza che, nonostante la menzionata modifica introdotta dal provvedimento Cip n. 24/88, la stessa società ha mantenuto immutato il proprio metodo di fatturazione.
  7. L'esame del campione degli utenti nei confronti dei quali l'Italgas Spa ha effettuato il ricalcolo dei consumi, pur essendo condotto su un numero ristretto di clienti rispetto alla clientela complessiva servita dal medesimo esercente, ha rivelato, nei casi esaminati, l'esistenza di un beneficio economico, ciò che conduce a ritenere che le modalità di fatturazione utilizzate rispetto a quanto previsto dal provvedimento Cip n. 24/88 (come illustrato nella parte "risultanze istruttorie" di questa delibera) possano in generale avere procurato, in contrasto con quanto sempre dichiarato dalla stessa Italgas Spa, un vantaggio economico all'esercente. Rimane confermato che il mancato ricorso ad una ricostruzione analitica dei consumi in presenza di una lettura contrasta radicalmente con la finalità del provvedimento Cip n. 24/88, vale a dire con l'esigenza di attribuire ai singoli periodi compresi tra una variazione tariffaria e quella successiva i consumi intervenuti in quel periodo.
  8. Risulta che l'Italgas Spa ha effettuato in alcuni casi la ricostruzione analitica dei consumi e la relativa rettifica anche su lunghi periodi in base ai consumi, rilevati attraverso letture, con la conseguente applicazione delle relative variazioni tariffarie, ma esclusivamente su richiesta del cliente. Ciò induce a ritenere che l'Italgas Spa era consapevole della sussistenza di un obbligo in tal senso. Si osserva che, attraverso tali ricostruzioni dei consumi, l'Italgas Spa ha determinato una disparità di trattamento degli utenti in relazione ai differenti metodi di fatturazione utilizzati.
  9. L'Italgas Spa non ha esibito documentazione dalla quale risulti che i clienti da essa serviti abbiano avuto una informazione chiara che i consumi stimati dovevano considerarsi come definitivi. Non si può pertanto sostenere che i clienti dell'Italgas Spa abbiamo scelto di esonerare la stessa società dalla effettuazione di conguagli secondo il disposto del provvedimento Cip n. 24/88. I clienti dell'Italgas Spa hanno al contrario avuto indicazioni sul fatto che la stessa società provvedeva periodicamente alla lettura dei gruppi di misura.
  10. L'Italgas Spa sottolinea le cautele adottate per ridurre al minimo il numero di bollette stimate per il singolo cliente e la predisposizione di strumenti idonei ad assicurare l'emissione di bollette che riportino consumi il più possibile vicini a quelli reali. In considerazione del fatto che i consumi stimati, pur avvicinandosi a quelli reali, non possono considerarsi tali, la ripartizione dei consumi reali deve avvenire in conformità con le norme vigenti.

Ritenuto che:

  1. i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture;
  2. nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie;

Ritenuta, per i motivi esposti, la necessità di ordinare all'Italgas Spa, a norma dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481 del 1985, la cessazione del comportamento lesivo dei diritti del cliente consistente nell'adozione, a suo danno, della errata modalità di fatturazione sopra descritta e conseguentemente di ordinare l'eliminazione, a cura dell'Italgas Spa, del danno cagionato al cliente, salvo l'eventuale prescrizione del diritto di quest'ultimo, anche al fine di eliminare disparità di trattamento con i clienti che hanno già richiesto e ottenuto il ricalcolo a loro favore dei consumi e dei relativi addebiti tariffari;

DELIBERA

Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera 19 luglio 2001, n. 164/01 a carico della società Italgas Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino;

Di ordinare alla società Italgas Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la cessazione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, del comportamento lesivo dei diritti del cliente conseguente alla violazione delle modalità di applicazione delle variazioni tariffarie, come previste dall'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24/1988, poiché la stessa società Italgas Spa, nelle bollette emesse dopo una lettura (di seguito richiamate come bollette di conguaglio), ha in generale attribuito i consumi di gas del cliente al periodo successivo all'ultima bolletta emessa basata su consumi stimati, anziché attribuire i medesimi consumi all'intero periodo intercorrente tra due letture;

Di ordinare alla società Italgas Spa, con riferimento alle bollette emesse e salvo prescrizione, l'eliminazione del danno economico cagionato ai clienti che hanno pagato importi maggiori del dovuto, imponendo alla stessa società l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, su richiesta del singolo cliente, formulata direttamente o mediante conferimento di delega ad una delle formazioni associative nelle quali i clienti siano organizzati, al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali differenze;

Di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della singola richiesta, il termine per l'effettuazione dei ricalcoli previsti al punto precedente;

Di ordinare alla società Italgas Spa la pubblicazione, a propria cura e spese, su almeno tre quotidiani con diffusione nazionale, di un avviso, avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio, che informi i clienti circa il fatto che la medesima società ha adottato modalità di applicazione delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto dal citato provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24/1988, e che, in seguito a richiesta, i clienti hanno diritto al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso delle eventuali differenze, stabilendo che il testo di tale avviso sia trasmesso prima della sua pubblicazione per approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Di fissare in 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento il termine entro cui la società Italgas Spa è tenuta a presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rendiconto del numero di richieste di ricalcolo ricevute, dei tempi di evasione di tali richieste, e degli esiti del ricalcolo;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di conferire mandato al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di responsabile del procedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 165/01, affinché il presente provvedimento venga notificato alla società Italgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.