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Delibera 19 luglio 2001

Delibera/Provvedimento 165/01

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italgas Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in merito alle modalità di fatturazione dei conguagli dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana

Pubblicata su questo sito il 3.9.2001, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 3.1.6 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88 (di seguito: provvedimento Cip n. 24/88) recante metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 14 dicembre 1988 stabilisce che "a decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare nr. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'Industria e del Commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo";
  • alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto da Italgas Spa bollette di conguaglio che non rispettavano il criterio fissato dal citato provvedimento Cip n. 24/88;

Premesso che:

  • nel corso dei controlli tecnici effettuati in data 28 febbraio 2001 presso la sede del Customer Service Centro Sud dell'Italgas Spa a Roma e in data 7 marzo 2001 presso la sede del Customer Service Nord dell'Italgas Spa a Torino con l'obiettivo di verificare le modalità di fatturazione per l'ex esercizio Romana Gas e l'ex esercizio Veneziana gas, è stato possibile accertare, come risulta dalle relazioni di controllo tecnico allegate alla richiamata proposta di delibera, che le fatturazioni a conguaglio non rispettano quanto previsto dal provvedimento Cip n. 24/88;
  • nel corso del controllo tecnico effettuato presso il Customer Service Centro Sud veniva acquisito il documento riportato in allegato alla richiamata proposta di delibera che descrive le modalità di fatturazione seguite da Italgas Spa, indicando che:
    1. la fatturazione può avvenire sulla base di consumi letti (fatturazione letta) o sulla base di consumi stimati (fatturazione stimata) o sulla base di consumi letti e stimati (fatturazione letta più stimata);
    2. nel caso di fatturazione letta "il periodo di consumo inizia dal giorno successivo rispetto alla data ultima fatturata (data inizio consumo) e termina alla data ultima lettura effettiva da fatturare (data fine consumo)";
    3. in caso di fatturazione stimata "il periodo di consumo inizia dal giorno successivo rispetto alla data ultima fatturata (data inizio consumo) e termina alla data di elaborazione di fatturazione (data fine consumo)";
    4. nel caso di fatturazione letta più stimata "il periodo di consumo inizia dal giorno successivo rispetto alla data ultima fatturata (data inizio consumo) e termina alla data di elaborazione di fatturazione (data fine consumo); in questo caso sulla fattura viene esposto, oltre al consumo derivante da lettura effettiva, anche un consumo calcolato per il periodo che intercorre dalla data dell'ultima lettura effettiva da fatturare, fino alla data di fine consumo";
  • nel corso del controllo tecnico presso il Customer Service Centro Nord, il direttore della Divisione fatturazione e gestione del credito dell'Italgas Spa, geom. Paolo Milanesio, illustrava le modalità di fatturazione e di fatturazione a conguaglio specificando che:
    1. è prassi per l'Italgas Spa prendere come riferimento per il calcolo dei consumi da imputare nelle fatturazioni a conguaglio, la differenza fra i consumi attribuiti in base a stima nell'ultima fattura emessa e quelli rilevati in base ad una lettura del gruppo di misura (o ad opera del letturista o attraverso comunicazione diretta del cliente) e che i consumi così calcolati vengono attribuiti al periodo di fatturazione in cui ricade il conguaglio;
    2. l'Italgas Spa, solo su esplicita richiesta di clienti che lamentino un'attribuzione irregolare dei consumi nel periodo di fatturazione, provvede al ricalcolo della fattura di conguaglio, imputando i consumi rilevati fra una lettura effettiva e quella successiva e distribuendo i consumi così rilevati e le relative variazioni tariffarie su tutto il periodo interessato nel rispetto del provvedimento Cip n. 24/88, come risulta anche dal documento di revisione della fatturazione dei consumi allegato alla richiamata proposta di delibera;

Visti:

  • a legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/90) recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
  • a legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 12, lettere m) ed n); comma 14 e comma 20, lettera d);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.244 (di seguito: dPR n. 244/01) recante regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n.481;
  • il provvedimento Cip n. 24/88;
  • a delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97) recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;

Viste:

  • a relazione relativa al controllo tecnico presso il Customer Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
  • a relazione relativa al controllo tecnico presso il Customer Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italgas Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in merito alle modalità di fatturazione dei conguagli dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana" (PROT.AU/01/228);

Considerato che:

  • e modalità con cui l'Italgas Spa provvede alla fatturazione a conguaglio non sembrano rispondere ai criteri fissati nel provvedimento Cip n. 24/88, poiché le variazioni delle tariffe non verrebbero applicate ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data di decorrenza della variazione tariffaria;
  • a tariffa applicata è quella in vigore nel corrente periodo di fatturazione (trimestre o quadrimestre) e non quella in vigore nel periodo in cui i consumi considerati ai fini del conguaglio sono stati presumibilmente effettuati;
  • e suddette modalità non sembrano attribuire i consumi "su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo" come previsto dal provvedimento Cip n. 24/88;

Ritenuto che:

  • a prassi adottata dall'Italgas Spa possa integrare la presunta violazione del provvedimento Cip n. 24/88 e che tale comportamento possa comportare un danno economico per i clienti del servizio;
  • tale comportamento possa essere aggravato dal fatto che l'Italgas Spa ha dimostrato di essere a conoscenza della normativa in vigore, e di ritenere di applicarla solo qualora il cliente lamenti una errata attribuzione dei consumi al periodo di fatturazione e ne richieda un ricalcolo, in questo modo non assicurando parità di trattamento a tutti i propri clienti;
  • sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 della delibera dell'Autorità n. 61/97 e dall'articolo 4, comma 1, del dPR n. 244/01 per l'avvio di una istruttoria formale nei confronti dell'Italgas Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volto a porre fine al comportamento oggetto del presente provvedimento e eventualmente a determinare il ricalcolo di quanto dovuto ai clienti interessati con riferimento all'inosservanza del dettato dell'articolo 3, comma 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88;

DELIBERA

Di avviare una istruttoria formale, ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (richiamato nel seguito come dPR n. 244/01), nei confronti della società Italgas Spa con sede legale in Torino 10100, via XX Settembre, n. 41, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, perché

  1. avrebbe adottato modalità di fatturazione a conguaglio apparentemente difformi da quanto previsto dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24/88; e
  2. con il suo comportamento, la stessa società Italgas Spa non avrebbe assicurato la parità di trattamento tra gli utenti, provvedendo a fornire ai soli clienti che esplicitamente lo richiedevano una fattura di conguaglio conforme a quanto previsto dal soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi;

Di designare il dottor Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quale responsabile del procedimento;

Di designare il prof. Giuseppe Ammassari quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di stabilire che il procedimento venga concluso entro 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con ricevuta di ritorno alla società Italgas Spa con sede legale in Torino 10100, via XX Settembre, n. 41, e mediante lettera raccomandata AR al sig. Armando Cefaro, via F. Barocci 10, 00147 Roma, al sig. Filippo Angeloni, via Valentino Mazzola 38 - T1, 00142 Roma, al sig. Giannino Puliti, Adiconsum Marche, via Santa Maria della Porta 43, 62100 Macerata e al sig. Paolo Troisi, Codacons, piazza Plebiscito 30, 00019 Tivoli (Roma);

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, dando comunicazione dei termini entro cui i soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del dPR n. 244/01 possono partecipare al procedimento mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso decreto;

Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente delibera per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto;

Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso l'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto ai termini di conclusione del presente procedimento;

Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.