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Delibera 20 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 28/01

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

G. U. serie generale n. 55 del 7 marzo 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA

 

Nella riunione del 20 febbraio 2001,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)

28 dicembre 2000, n. 245/00 pubblicata nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5

gennaio 2001 (di seguito: delibera n. 245/00), l'indice Jt,

relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una

variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei

prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19

novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del

23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999

(di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità

con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio

1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999,

25 ottobre 1999, n. 161/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999,

22 dicembre 1999, n. 195/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre

1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000,

21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno

2000, n. 114/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.151 del 30 giugno 2000 e n.160/00,pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000 e

n. 199/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254

del 30 ottobre 2000 e n. 245/00 richiamata in

premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.237/00,

pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.

4 del 5 gennaio 2001;

Visto in particolare l'articolo

2della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che

le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo

di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice

Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in

aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente

a riferimento;

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e

degli altri gas

Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo

di reti urbane di cui all'articolo

2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 119,0 L/mc per forniture di

gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a

23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei

gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900

kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'articolo

2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione

dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da

applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della

presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas

distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900

kcal/mc standard.

 

Articolo 2

 

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 marzo 2001.