Scheda tecnica
Revisione delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure delle immissioni ai fini del settlement del servizio di dispacciamento
Deliberazione 320/2022/R/eel
14 luglio 2022
Con la delibera 320/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dispone il superamento dell'invio aggregato dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e aggiorna conseguentemente le modalità e le tempistiche di trasmissione a Terna delle misure delle immissioni di energia elettrica.
Le misure introdotte modificano la vigente regolazione aggiornando il TIS (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - settlement) e in particolare introducono l'obbligo di invio delle misure puntuali dell'energia elettrica immessa anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW. Tale innovazione è indirettamente funzionale alle esigenze di osservabilità della generazione distribuita e del relativo "perimetro esteso BT", nonché ad eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto. Il provvedimento consolida infatti le azioni di efficientamento poste in atto da Terna e dal GSE volte a superare i disallineamenti riscontrati tra i dati di misura trasmessi al GSE e utilizzati per la remunerazione degli operatori rientranti nel suo contratto di dispacciamento e quelli trasmessi a Terna per il processo di settlement, anche nell'ottica di mettere in atto le azioni funzionali a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 199/21 in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili.
In particolare, la delibera 320/2022/R/eel (che segue i DCO 361/2020 e 435/2021):
- rivede alcune tempistiche previste per l'invio dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, sia nell'ambito del settlement mensile sia nell'ambito delle sessioni di conguaglio, fissando i nuovi termini in coerenza con quelli già applicati per l'invio dei dati di misura e delle relative rettifiche afferenti alle unità di produzione non corrispondenti alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete;
- prevede una fase di test preliminari a richiesta della singola impresa distributrice, secondo tempistiche e modalità concordate con Terna;
- definisce modalità transitorie di gestione delle sessioni di conguaglio SEM2 per i periodi temporali antecedenti il 2023 prevedendo che la trasmissione delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive relative ai dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW afferenti a periodi temporali antecedenti al 1° gennaio 2023 venga effettuata dalle imprese distributrici a Terna in forma aggregata;
- prevede che Terna definisca, per il periodo gennaio 2023 - aprile 2023, sentito il GSE, una procedura di verifica dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, con tempistiche tali da consentire l'eventuale loro rettifica entro i termini stabiliti dal TIS per la determinazione e liquidazione delle partite economiche attinenti alla sessione SEM2 2022. In particolare, in esito alla rilevazione di eventuali incongruenze rispetto ai dati trasmessi, ciascuna impresa distributrice è tenuta, nei termini indicati dalla medesima procedura, alla verifica delle segnalazioni ricevute e alla notifica a Terna e al GSE delle correzioni da apportare;
- stabilisce la decorrenza dell'avvio della nuova regolazione al mese di gennaio 2023, al fine di consentire a Terna di effettuare gli adeguamenti tecnologici necessari per la gestione dei dati puntuali.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale