Scheda tecnica
Sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale da parte delle imprese “energivore” e modalità di contribuzione delle medesime imprese ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo delle agevolazioni. Integrazione a
Consultazione 191/2020/R/eel
29 maggio 2020
Con il documento di consultazione 191/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra la proposta d'integrazione dell'attuale disciplina per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "imprese energivore"), tramite l'istituzione di una "sessione suppletiva" dedicata alle imprese che non rispettano (per cause a loro non imputabili) il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria all'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco per l'anno successivo.
Il documento illustra altresì le modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione di tale meccanismo.
In particolare, il DCO 191/2020/R/eel prospetta:
- una maggiorazione sull'indennità amministrativa normalmente dovuta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le imprese che aderiscono alla "sessione suppletiva".
In dettaglio, per ciascuna annualità a partire dall'anno 2021, è previsto il pagamento (entro la presentazione della dichiarazione) di un contributo non rimborsabile in quota fissa a carico delle imprese che presentano, sul Portale della CSEA, la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporterà l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse. - una riduzione di un mese dell'agevolazione tariffaria, realizzata mediante un differimento del termine di decorrenza del diritto all'agevolazione (dall'1 febbraio, in luogo dell'1 gennaio dell'anno di riferimento).
- un termine comunque perentorio per poter accedere alla sessione suppletiva.
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento (per tale anno) delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.
E' inoltre previsto di attivare, in via eccezionale, una sessione suppletiva per l'agevolazione di competenza 2020: ciò permetterà di presentare la dichiarazione per l'anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro l'8 giugno 2020.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale