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Scheda tecnica

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dal 1 ottobre 2019

Delibera 301/2019/R/gas

09 luglio 2019

Con la delibera 301/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza (FUI) e dei fornitori del servizio di default distribuzione (FDD) del gas naturale a partire dall'1 ottobre 2019.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019, confermando le disposizioni dell'analoga delibera 407/2018/R/gas relativa all'individuazione dei fornitori dei Servizi di Ultima Istanza (SUI) per l'anno termino 2018/2019.
In particolare, vengono confermate:

- la durata dell'assegnazione
La durata dell'assegnazione rimane pari all'anno termico (1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020).

- le condizioni economiche
L'applicazione ai clienti del FUI/FDD di un prezzo riferito alle condizioni economiche del servizio di tutela, prevedendo al contempo (in analogia con quanto definito nella precedente delibera 407/2018/R/gas) che per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 (in cui non troveranno più applicazione le condizioni di tutela a valle del superamento disposto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124) le condizioni economiche di riferimento per la remunerazione dei SUI siano definite in continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi.
Viene altresì confermata l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato al cliente finale in funzione della permanenza dei clienti all'interno dei SUI, mirata a incentivare la ricerca di un venditore nel mercato libero da parte di tali clienti.
In particolare, con riferimento ai clienti domestici e ai condomini uso domestico del servizio di fornitura erogato dal FUI, la disciplina continua a prevedere l'applicazione di condizioni economiche uguali a quelle del servizio di tutela gas per i primi tre mesi di erogazione del servizio, maggiorate, a partire dal quarto mese di erogazione, del valore dell'offerta economica formulata da ciascun FUI con riferimento all'area di assegnazione del servizio in sede di gara.
Questa struttura di prezzo risulta coerente con la previsione del decreto ministeriale 28 maggio 2019 di tutelare il cliente finale nei primi mesi di erogazione della fornitura; tutela che comporta l'applicazione ai clienti domestici e ai condomini uso domestico:

  1. di un prezzo per la parte materia prima uguale in tutte le aree geografiche e pari a quanto previsto per il servizio di tutela per un periodo iniziale;
  2. successivamente, di un prezzo differenziato territorialmente in funzione di quanto offerto dagli assegnatari del servizio nelle aree di erogazione dello stesso.

Per le altre tipologie di clienti che hanno accesso al servizio di fornitura di ultima istanza o al servizio di fornitura erogato dal FDD è invece prevista da subito l'applicazione di un prezzo costituito, per la parte materia energia:

  1. da una componente a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, fissata dall'Autorità in linea con le condizioni del servizio di tutela;
  2. da una componente correlata al valore economico dell'offerta formulata da ciascun FUI/FDD in sede di gara e di valore crescente nel tempo.
  • le aree geografiche
    Le nove aree: 1° Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; 2° Lombardia; 3° Trentino-Alto Adige e Veneto; 4° Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna; 5° Toscana, Umbria e Marche; 6° Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; 7° Lazio; 8° Campania; 9° Sicilia e Calabria.
  • le informazioni pre-gara
    Le informazioni pre-gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure selettive, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra potenziali nuovi partecipanti e i SUI uscenti, agevolando così la formulazione delle offerte da parte degli operatori. Viene tuttavia previsto che le informazioni già a disposizione di Acquirente unico, anche tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), non vengano nuovamente richieste ai FUI/FDD uscenti, ma estratte direttamente delle banche dati di Acquirente unico.
  • il meccanismo per la reintegrazione degli oneri non recuperabili
    I meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili, connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

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