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Scheda tecnica

Disposizioni in merito all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del settlement gas

Delibera 670/2017/R/gas

06 ottobre 2017

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Con la delibera 670/2017/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva prime disposizioni in tema di settlement gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso, a partire dall'anno 2013 e fino all'avvio della nuova disciplina.

In particolare, la delibera 670/2017/R/GAS (che segue il DCO 590/2017/R/GAS), riguardo a tali partite fisiche ed economiche di aggiustamento, prevede di:

  • adottare l'approccio alternativo, mediante il quale la determinazione delle partite economiche avviene con un procedimento articolato in due processi:
    1. il primo funzionale al calcolo del conguaglio delle partite economiche attribuite all'utente del bilanciamento (UdB) al momento del bilancio definitivo, applicando nuovamente l'algoritmo già utilizzato in sessione di bilanciamento e rideterminando il disequilibrio di ciascun UdB;
    2. il secondo volto a valorizzare la quantità di competenza di ogni UdB, oggetto di compensazione, della differenza tra immesso e prelevato al punto di riconsegna della rete di trasporto (ReMi), ripartendo la quota annua riconosciuta di tale differenza in proporzione ai prelievi allocati nell'anno all'UdB presso il medesimo ReMi.

    Infatti, l'Autorità ritiene che questa metodologia, peraltro già consolidata ed utilizzata per l'effettuazione delle sessioni di bilanciamento, sia - tra le due possibilità poste in consultazione - quella più vicina alla soluzione prospettata per l'avvio della nuova disciplina del settlement gas.

  • effettuare la sola sessione di aggiustamento pluriennale già prevista per maggio 2018, con riferimento agli anni 2013 - 2016, senza anticipare quella relativa al 2013 a dicembre 2017;
  • stabilire che la pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale avvenga l'11 giugno 2018; ciò in ragione dell'esigenza di prevedere adeguati tempi di verifica dei dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

 

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