Scheda tecnica
Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica
Consultazione 597/2017/R/eel
04 agosto 2017
Con il documento per la consultazione 597/2017/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alla riforma degli aspetti riguardanti la prestazione delle garanzie connesse al servizio di trasporto disciplinata nel Codice di rete per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (Codice), nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 109/2017/R/eel.
In attesa di un'azione a livello legislativo, volta a riformare l'intero assetto degli oneri generali, la disciplina che l'Autorità intende adottare in prima applicazione è impostata in modo da essere coerente con il principio di netta separazione tra le modalità di gestione dei corrispettivi di trasporto in senso stretto e le modalità di gestione ed esazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema. Tale impostazione, in linea con l'orizzonte di riforma legislativa cui tendere, consente di predisporre una regolazione più adeguata alle differenti esigenze di tutela sottese alle due aree tematiche (corrispettivi di trasporto e oneri generali) e al diverso bilanciamento di interessi che l'Autorità è tenuta a compiere.
Nel documento, riepilogate le attuali disposizioni contenute nel Codice anche in considerazione delle recenti modifiche introdotte con la delibera 109/2017/R/eel in ottemperanza alle diverse sentenze dei giudici amministrativi, sono illustrati gli orientamenti sul tema. Al riguardo, l'Autorità intende effettuare una netta distinzione delle garanzie prestate dall'utente a copertura dei corrispettivi di rete ("garanzie prevalenti") e quelle a copertura degli oneri generali ("garanzie complementari"), sia in termini di determinazione e aggiornamento, nonché relativamente alla loro eventuale escussione e reintegrazione.
In entrambi i casi si prevede un incentivo per l'utente a una gestione efficiente del proprio credito, disegnando meccanismi premianti per gli utenti "virtuosi" nell'adempiere alle obbligazioni di pagamento. I suddetti meccanismi ridurrebbero il livello delle garanzie per tali utenti "virtuosi", al fine di contenerne, per quanto possibile, il costo e, relativamente alla parte degli oneri generali, avrebbero altresì la finalità di assicurare un livello minimo di raccolta per la copertura del gettito necessario derivante dai suddetti oneri.
Nell'orientamento dell'Autorità si prevede di mantenere sulle imprese distributrici l'obbligo di corrispondere gli oneri generali a CSEA e al GSE. Tuttavia, anche al fine di ridurre il rischio, finanziario ed economico, in capo alle imprese distributrici derivante dal mancato incasso degli oneri generali, si intende prevedere un limite minimo che verrà definito, in prima applicazione, nell'intervallo tra il 90% e il 95% degli importi fatturati (percentuale "targeting") che le imprese distributrici sono tenute a corrispondere a CSEA e al GSE qualora quanto versato dagli utenti risulti non maggiore a tale percentuale.
Con riferimento al dimensionamento della garanzia prevalente (Garrete) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto, si intende stabilire che tale importo sia dimensionato in considerazione dell'intera esposizione dell'impresa distributrice e, quindi, sia posto pari alla stima delle componenti di costo dei servizi di rete per 6 (sei) mesi di erogazione del servizio. L'importo così determinato dovrà tener conto di una riduzione dell'5,6% in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 109/2017/R/eel.
Sotto il profilo dell'adeguamento della garanzia, al fine di assicurare una maggiore copertura dell'esposizione dell'impresa distributrice, in sede di verifica della capienza, si intende altresì prevedere di adeguare l'importo della garanzia qualora quello effettivo - nella disponibilità dell'impresa distributrice - risulti inferiore del 10% del dovuto, anziché del 20% attualmente previsto. In tale ambito, i meccanismi premianti per gli utenti virtuosi prevedrebbero che, successivamente alla verifica semestrale sulla puntualità dei pagamenti, nei termini già attualmente previsti dal Codice, qualora l'utente risulti adempiente alle proprie obbligazioni di pagamento dei servizi di rete, l'importo della garanzia sarebbe ridotto ad un valore equivalente a 3 (tre) mesi di erogazione del servizio.
Con riferimento alle garanzie complementari Garoneri,t, l'orientamento dell'Autorità è di affidare all'impresa distributrice, nell'ambito delle verifiche trimestrali sulla capienza della garanzia versata già previste nel Codice, la consuntivazione dell'ammontare relativo agli oneri generali versati dai propri utenti del trasporto con riferimento alle fatture scadute nel trimestre precedente t-1. In particolare si prevede che l'impresa distributrice, a seguito di tale consuntivazione, determini, per gli utenti con forme di garanzia tradizionale, l'ammontare della garanzia Garoneri,t per il trimestre t, in considerazione anche, in particolare, del targeting fissato.
In sintesi, in base agli orientamenti prospettati nel documento, gli importi delle garanzie complementari Garoneri,t che l'utente è tenuto a prestare sono determinati, in funzione del targeting, fino ad arrivare al livello minimo corrispondente al valore equivalente a 1 (uno) mese di erogazione del servizio.
Il documento illustra, quindi, i meccanismi di reintegrazione del gettito anticipato dalle imprese distributrici a copertura degli oneri generali, gettito relativo alla quota degli oneri generali non versati dagli utenti fino a concorrenza del targeting. Il riconoscimento è comunque effettuato sulla base di criteri che assicurino comportamenti efficienti da parte dell'imprese distributrici volti a minimizzare gli oneri derivanti dalla morosità.
E' orientamento dell'Autorità prevedere che l'istanza di partecipazione al meccanismo possa essere formulata con riferimento a ciascun anno solare, limitatamente ai crediti inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento almeno da 6 (sei) mesi e in relazione a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione. Nel documento sono quindi illustrati i criteri generali del meccanismo di reintegrazione.
Da ultimo, nel documento è riportato sinteticamente l'impatto prodotto dagli orientamenti formulati in relazione al dimensionamento delle garanzie Garrete e Garoneri,t volto a illustrare l'incidenza favorevole, in raffronto alla disciplina del Codice vigente, sull'impegno economico di ciascun utente del trasporto e che risulta ancora più significativa per gli utenti virtuosi.
L'Autorità intende prevedere che l'applicazione delle disposizioni del provvedimento che seguirà la consultazione avvenga con riferimento al 1 gennaio 2018. In particolare, la separazione delle garanzie in "prevalente" e "complementare", e il conseguente dimensionamento, troverà applicazione con riferimento alle fatture con scadenza di pagamento a partire da tale data, nell'ambito della prima verifica trimestrale secondo i termini attualmente previsti nel Codice, ovvero ad aprile 2018.
L'importo delle garanzie sarà compiutamente rivisto nell'ambito della seconda verifica trimestrale dell'anno (luglio 2018).
Analogamente, nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, l'importo complessivo delle garanzie Garoneri e Garrete potrà anch'esso essere compiutamente rivisto nell'ambito della seconda verifica trimestrale dell'anno (luglio 2018).
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 29 settembre 2017.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.