Scheda tecnica
Valorizzazione transitoria degli sbilanciamenti effettivi nelle more della definizione della disciplina di regime basata su prezzi nodali
Delibera 419/2017/R/eel
09 giugno 2017
Con la delibera 419/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ridefinisce la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, regolando l'ultima fase intermedia verso la soluzione organica di regime che consentirà di fornire agli utenti del dispacciamento segnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, spaziale e merceologica che contraddistinguono il valore dell'energia in tempo reale (tramite l'utilizzo dei prezzi nodali), superando così l'attuale meccanismo basato su aggregazioni zonali/macrozonali statiche.
In particolare, facendo seguito al documento di consultazione 277/2017/R/eel, la delibera 419/2017/R/eel prevede che:
- siano introdotti fin da subito (1 luglio 2017) i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale, al fine di eliminare anche le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale in presenza di prezzi di mercato determinati a livello zonale;
- la nuova metodologia di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale proposta da Terna sia applicata a decorrere dall'1 settembre 2017, utilizzando in via definitiva il valore del segno determinato nel giorno "D+1" (con pubblicazione preliminare entro 30 minuti dal periodo di consegna non appena possibile e comunque a decorrere da gennaio 2018), senza effettuare rettifiche nel mese "M+1".La nuova metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale risulta di urgente implementazione in quanto maggiormente coerente con l'effettivo stato del sistema. Peraltro essa consente di tenere conto, per quanto possibile fin da subito, delle raccomandazioni del balancing code che il 16 marzo 2017 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri nell'ambito della procedura di Comitologia;
- il ripristino del meccanismo "single pricing" per i punti di dispacciamento per unità non abilitate avvenga, coerentemente, a partire dall'1 settembre 2017, mantenendo nel frattempo in essere i meccanismi attualmente vigenti di contrasto (quali il sistema misto single-dual pricing) delle strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema.
Inoltre, il provvedimento prevede che Terna pubblichi:
- già a decorrere:
- dall'1 luglio 2017, lo sbilanciamento aggregato zonale determinato nel giorno "D+1 lavorativo" sulla base della nuova metodologia di calcolo (in termini di volumi aggregati e scambi, in anticipo quindi rispetto alla data da cui tale nuova metodologia trova applicazione),
- dall'1 settembre 2017, i relativi prezzi di sbilanciamento con riferimento a ciascun periodo rilevante,
- non appena possibile e comunque a decorrere dall'1 gennaio 2018, lo sbilanciamento aggregato zonale determinato in via preliminare entro 30 minuti dal periodo di consegna (in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 543/2013 in materia di pubblicazione dei volumi di sbilanciamento);
- entro il 15 luglio 2017, i dati sullo sbilanciamento aggregato zonale calcolato secondo la nuova metodologia anche in relazione al periodo gennaio 2015 - giugno 2017, al fine di fornire elementi utili agli operatori, come richiesto dalla maggior parte dei soggetti interessati.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.