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Scheda tecnica

Modifiche e integrazioni al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale

delibera 94/2017/R/com

06 marzo 2017

 in formato pdf 

Con la delibera 94/2017/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva modifiche e aggiornamenti del Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas (TIBEG).
In particolare, il provvedimento:       

 

  • elimina la condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus. Pertanto, fermo restando il principio per cui ciascun nucleo familiare in condizioni di disagio economico può ottenere il bonus per una sola fornitura, non è più necessario che la fornitura agevolata sia quella che corrisponde all'indirizzo di residenza Infatti, riguardo al bonus elettrico, vengono sostituiti nel TIBEG i riferimenti all'indirizzo di residenza anagrafica per la fornitura agevolabile con quelli all'indirizzo di fornitura (dando così completa attuazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 [1]). Inoltre, tale innovazione viene estesa anche al bonus gas, al fine disemplificare la presentazione delle domande (anche congiunte) per l'ottenimento del bonus e di permettere verifiche più efficaci e rapide. La domanda di bonus va comunque sempre presentata al comune di residenza.
  • conferma in modo permanente la disciplina [2] che permette ai cittadini (al fine di usufruire con continuità del bonus elettrico e/o gas per disagio economico) di presentare la domanda di rinnovo del bonus entro il 28 febbraio di ogni anno qualora il periodo di agevolazione in corso scada il 31 gennaio o il 28 febbraio. Questa possibilità, che costituisce una deroga alla regola ordinaria che prevede che la domanda di rinnovo vada presentata entro l'undicesimo mese dell'agevolazione in scadenza, consente anche a questi cittadini di rinnovare la certificazione ISEE necessaria per attestare la condizione di disagio economico. Si deve infatti tener conto che tale certificazione, che deve essere valida nel nuovo periodo di agevolazione, scade sempre il 15 gennaio di ogni anno (ex Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159), ed inoltre che l'INPS ha al massimo 10 gg di tempo dalla domanda per il rilascio della nuova certificazione (ex Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014). Comunque, la data entro cui deve essere presentata la domanda di rinnovo del bonus è chiaramente indicata nella lettera di avviso che ogni cittadino beneficiario del bonus riceve da Poste Italiane in tempo utile, ed è anche presente in bolletta.
  • prevede di inserire l'informazione sulla numerosità del nucleo familiare anche nei moduli di domanda del bonus per disagio fisico; ciò al fine di raccogliere più informazioni sui consumi dei clienti che richiedono tale bonus.
  • dispone che trovino applicazione a partire dal 1 giugno 2017 le modifiche riguardanti sia l'esclusione del requisito della residenza per l'accesso ai bonus elettrico e gas, sia l'inserimento del dato di numerosità familiare nella modulistica di richiesta del bonus per disagio fisico. Ciò per permettere i necessari adeguamenti tecnici sul Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte). Nei casi di eventuale non ammissione compresi nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2017 con la causale "indirizzo non di residenza", rimarrà comunque salvo il diritto dei clienti di ottenere la retrodatazione del periodo di agevolazione alla data compatibile con la presentazione della domanda inizialmente non ammessa, sempreché sussistano i requisiti indicati.  La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 


[1] Con la delibera 1/2017/R/eel, l'Autorità già aveva dato attuazione ai contenuti più urgenti del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, il quale ha aggiornato la disciplina sull'erogazione del bonus elettrico: era stato recepito l'aumento al 30% dello sconto praticato, riferendolo inoltre alla spesa al lordo delle imposte, ed era stato indicizzato il livello di ISEE individuato come soglia massima per l'acceso al bonus sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
[2] Disciplina disposta dalle determinazioni nn. 9/2015 - DCCA e 6/2016 - DCCA, di deroga dalle condizioni previste all'articolo 5, commi 1 e 2 del TIBEG.

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