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Scheda tecnica

Orientamenti in merito ai criteri per la concessione delle deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti RfG (Requirements for Generators), DCC (Demand Connection Code) e HVDC (High-Voltage Direct Current), in materia di connessioni alle reti elettriche

Documento di consultazione 68/2017/R/eel

17 febbraio 2017

 formato pdf 

Con il documento di consultazione 68/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito ai criteri per il riconoscimento delle deroghe alle condizioni tecniche definite, ai fini della connessione, dai tre regolamenti:

 

  • (UE) 2016/631, il quale istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica (regolamento RfG - Requirements for Generators);
  • (UE) 2016/1388, il quale istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e delle unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda (regolamento DCC - Demand Connection Code);
  • (UE) 2016/1447, il quale istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (regolamento HVDC - High-Voltage Direct Current).

 

Tali regolamenti (che, come tali, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell'UE) definiscono da un lato un insieme di condizioni tecniche armonizzate per le connessioni alle reti elettriche, con il fine di agevolare gli scambi di energia, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.
Dall'altro lato, i tre regolamenti europei prevedono anche che le Autorità di regolazione nazionali definiscano, previa consultazione ed entro specifiche scadenze, i criteri sulla base dei quali potranno essere valutate ed eventualmente concesse opportune deroghe. Tali deroghe possono infatti essere richieste dagli "utenti" o dai "gestori di rete": nel primo caso, la richiesta viene presentata al gestore di rete competente (DSO o TSO) mentre, nel secondo caso, viene presentata all'Autorità. Rimane comunque di spettanza dell'Autorità la decisione finale in merito a ogni richiesta di deroga.

In particolare, il documento di consultazione, dopo un'ampia introduzione riassuntiva sulle modalità e tempistiche che i regolamenti stabiliscono sul tema delle deroghe, illustra i seguenti criteri di valutazione che l'Autorità ritiene debbano essere tutti soddisfatti affinché le istanze di deroga possano essere accolte:

  1. impatto globale: non devono sussistere rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale (valutazione ad opera del TSO);
  2. impatto locale: non devono sussistere rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali è stata richiesta la deroga, e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio (valutazione ad opera del gestore alla cui rete, anche coadiuvato da quelli limitrofi, ivi incluso il TSO);
  3. scambi transfrontalieri: non devono sussistere rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri (valutazione ad opera del TSO);
  4. analisi costi-benefici: l'analisi costi-benefici deve evidenziare che i requisiti previsti dai regolamenti, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici (valutazione con i contributi dei DSO/TSO, affinché si possa tenere conto di tutti gli aspetti sistemici);
  5. durata della deroga: il richiedente deve dimostrare di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (valutazione con i contributi dei DSO/TSO, affinché si possa tenere conto di tutti gli aspetti sistemici).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 17 marzo 2017.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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