Scheda tecnica
Approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera, valevoli per l’anno 2017
Delibera 530/2016/R/eel
30 settembre 2016
in formato pdf
Con la delibera 530/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva le Harmonised Auctions Rules (HAR) del 2017, cioè le regole valevoli per l'allocazione nell'anno 2017 dei diritti annuali e mensili di utilizzo della capacità di trasporto (in breve: capacità di trasporto) sulla rete di interconnessione con l'estero, a favore dell'armonizzazione delle regole a livello europeo.
Le HAR sono adottate dall'Autorità nell'ambito dell'implementazione volontaria e anticipata delle disposizioni del Regolamento Europeo Forward Capacity Allocation (Regolamento FCA), adottato dalla Comitologia il 30 ottobre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26 settembre 2016 (Regolamento UE 2017/1719). Le HAR sono state sviluppate dai Transmission System Operator (TSO), ivi inclusa Terna, nell'ambito dell'European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE), consultate tra aprile e maggio scorso e, infine, sottoposte all'Autorità da TERNA per approvazione. In particolare, le HAR valide per 2017 prevedono l'evoluzione, in chiave europea, del regime di firmness[1] dei diritti di capacità (regole con cui l'operatore di mercato, che ha acquistato i diritti, viene compensato economicamente a seguito della necessità dei TSO di ridurre la capacità già conferita per motivi di sicurezza), con particolare riferimento alle regole specifiche per i confini italiani (incluse nell'allegato n.6 Regional Specific Annex: Italian Border).
Tali modifiche:
- estendono il nuovo regime di rimborso al market spread (in passato era previsto un rimborso al prezzo d'asta) anche alla frontiera Italia - Austria (tale regime era già stato introdotto nel 2016 in via sperimentale sui confini con Francia e Slovenia);
- introducono il cap annuale (in sostituzione del mensile) sui confini con Austria, Francia e Slovenia in caso di compensazione dei diritti di utilizzo della capacità transfrontaliera;
- mantengono il regime previgente (rimborso al prezzo d'asta) laddove non sia in vigore il market coupling, quindi con particolare riferimento ai confini con la Svizzera (dove peraltro il Regolamento FCA non sarebbe comunque applicabile in quanto la Svizzera non è membro UE) e con la Grecia.
In sintesi, la delibera 530/2016/R/eel prevede il pieno allineamento alle disposizioni del futuro Regolamento FCA per le frontiere sulle quali è già attivo il market coupling. Al fine di mantenere inalterato il profilo di rischio per il sistema italiano associato al nuovo regime di firmness, i TSO operanti sul confine nord provvederanno a rimodulare i volumi allocati alla frontiera nelle aste annuali e mensili, pur sempre nella logica di massimizzare, nel loro complesso, i volumi di capacità di interconnessione resi disponibili al mercato ai sensi del Regolamento n. 714/2009. Le HAR per il 2017 sostituiscono le regole Allocation Rules for Forward Capacity Allocation approvate con la delibera 483/2015/R/eel, valide solo per il 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Il regime di firmness adottato nel Regolamento FCA prevede in particolare che l'operatore di mercato, nelle ore in cui si rendono necessarie le riduzioni di capacità, venga compensato dai TSO ad un prezzo pari al differenziale dei prezzi orari dei mercati coinvolti (cd. compensazione al market spread, che si differenzia dalla tradizionale compensazione "al prezzo d'asta" in base alla quale il prezzo di compensazione avviene al prezzo originariamente pagato dall'operatore per acquistare il diritto); al fine di contenere il rischio finanziario dei TSO coinvolti il Regolamento FCA prevede che, per ciascuna frontiera, tale compensazione venga effettuata fino al raggiungimento di una somma pari alla totale rendita di congestione raccolta, su quella medesima frontiera, dai TSO su base annuale (cd. cap annuale).