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Scheda tecnica

Modifiche della disciplina del servizio di default sulle reti di trasporto del gas naturale

Delibera 466/2016/R/gas

05 agosto 2016

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Con la delibera 466/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico armonizza la disciplina del meccanismo di copertura degli oneri del mancato pagamento del servizio di default trasporto (SdDT) applicabile all'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas S.p.A.) con quella applicabile ai fornitori transitori.

Inoltre, integra i requisiti di accesso alle reti di distribuzione di gas naturale per gli utenti della distribuzione (UdD) con il requisito di risultare adempiente in merito a precedenti erogazioni del SdDT. Ciò con il fine di tutelare il sistema da potenziali comportamenti opportunistici di utenti della distribuzione che, nonostante continuino a operare nel mercato retail beneficiando del SdDT, non pagano gli importi da questi fatturati (con oneri a carico del sistema medesimo).

In maggior dettaglio, la delibera 466/2016/R/gas:

 

  1. estende a Snam Rete Gas S.p.A il meccanismo di copertura della morosità prevista per i fornitori transitori[1], in tempo utile prima della scelta che l'impresa maggiore di trasporto deve intraprendere relativamente all'erogazione del SdDT a partire dall'1 ottobre 2016, scelta che la medesima impresa dovrà rendere nota entro la fine del mese di agosto.
  2. definisce specifici interventi volti alla minimizzazione dei comportamenti opportunistici degli UdD, serviti nell'ambito del SdDT volti ad omettere di pagare i corrispettivi fatturati dai fornitori transitori o dall'impresa maggiore di trasporto, pur continuando a servire i clienti finali, visto che nel frattempo possono aver trovato, nel periodo consentito dalla disciplina, un nuovo venditore all'ingrosso utente del servizio di trasporto. Questi comportamenti opportunistici implicano, peraltro, che il soggetto che eroga il SdDT acceda al meccanismo di copertura della morosità, con conseguenti oneri a carico del sistema.

 

In particolare, la delibera 466/2016/R/gas prevede che:

  • la regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti del soggetto esercente il SdDT sia una condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale;
  • costituisca causa di risoluzione del contratto di distribuzione il mancato pagamento, da parte dell'UdD, degli importi eventualmente fatturati nell'ambito del SdDT, decorso un periodo ragionevole dall'emissione della fattura di tale servizio.

L'intervento dell'Autorità è caratterizzato da elementi di urgenza, in quanto l'eventuale diffondersi delle condotte opportunistiche sopra richiamate determinerebbe un indebito incremento degli oneri posti a carico della generalità dei clienti finali.

Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte all'Autorità, entro e non oltre il 31 ottobre 2016, in merito:

  • al termine trascorso il quale i contratti di distribuzione dell'utente sono risolti (che la delibera 466/2016/R/gas stabilisce che non debba superare i 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di erogazione del SdDT, e che tale periodo possa essere eventualmente ridotto per gli utenti della distribuzione che versano in una situazione di reiterato inadempimento);
  • le tempistiche e le modalità attuative della risoluzione del contratto di distribuzione per mancanza dei requisiti di accesso.


Con successivo provvedimento, comunque entro il 28 febbraio 2017, l'Autorità, sulla base delle proposte e osservazioni eventualmente acquisite, confermerà o modificherà tali tempistiche e modalità attuative predisposte dalla delibera 466/2016/R/gas.



(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 


[1] In tal modo, le modalità di copertura dal rischio del mancato pagamento dei crediti maturati nell'erogazione del SdDT risulteranno omogeneizzate tra i casi di servizio erogato direttamente dall'impresa maggiore di trasporto e di servizio erogato da fornitori transitori; modalità che risultavano finora distinte.
 

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