Scheda tecnica
Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale - orientamenti finali.
05 agosto 2016
formato pdf
Con il documento per la consultazione 456/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale e per la determinazione del tetto al riconoscimento dei costi di capitale unitari per le località in avviamento.
Criteri per il riconoscimento degli investimenti nelle reti di distribuzione
Rispetto alle tre diverse opzioni previste nel documento per la consultazione 205/2016/R/gas, relative ai criteri per il riconoscimento dei costi di investimento realizzati dalle imprese di distribuzione che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale o che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito di concessione (per gli investimenti riportati nei piani di sviluppo che rispettano le condizioni minime di sviluppo e siano supportati da analisi costi-benefici ritenute adeguate da parte dell'Autorità), l'orientamento è di implementare criteri di valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi standard e che tali criteri - in ragione degli approfondimenti necessari da effettuare - trovino applicazione a partire dall'anno tariffe 2019, con riferimento agli investimenti effettuali dall'anno 2018.
Il documento illustra quindi le principali osservazioni pervenute in esito alla precedente consultazione (dco 205/2016/R/gas).
Tenuto conto degli esiti della consultazione e delle ipotesi alternative prospettate dalle associazioni di categorie delle imprese distributrici del gas naturale, l'Autorità è orientata a implementare l'ipotesi regolatoria per la valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi standard, come definiti in apposito prezziario. Nell'attuale contesto di evoluzione del settore nella prospettiva delle gare per ATEM, in relazione alle quali il quadro di regole definite nel decreto n. 226/11 dovrebbe favorire un'efficiente allocazione delle risorse, evitando investimenti laddove non siano presenti reali esigenze di sviluppo della rete, l'Autorità ritiene che tale metodologia fornisca adeguati stimoli per uno sviluppo efficiente del servizio, , sul piano dell'efficienza produttiva, in quanto le imprese sarebbero incentivate a sostenere costi inferiori rispetto al benchmark fissato dalla medesima Autorità. Inoltre tale metodologia è compatibile con la prospettiva di una futura introduzione di logiche di riconoscimento dei costi fondate sulla spesa totale (TOTEX), che potrebbero essere valutate per la regolazione tariffaria del quinto periodo regolatorio che avrà inizio nell'anno 2020.
L'Autorità ritiene in ogni caso necessario che siano previsti adeguati meccanismi di monitoraggio dell'efficacia della metodologia, soprattutto con riferimento all'applicazione nei contesti dove prevalgano le attività di rinnovo delle reti esistenti. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio l'Autorità potrebbe valutare la possibilità di adottare soluzioni regolatorie di tipo misto, come prospettate nel documento per la consultazione 205/2016/R/gas.
Per lo sviluppo della metodologia l'Autorità intende dare seguito alla proposta di istituire un tavolo di lavoro tecnico congiunto tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le associazioni di categoria, e gli Uffici dell'Autorità, allo scopo di definire una struttura di prezzario condivisa. Le tematiche oggetto di analisi nell'ambito del tavolo di lavoro potrebbero in prima approssimazione essere le seguenti:
- definizione delle voci del prezzario;
- determinazione del livello dei prezzi;
- definizione delle quantità fisiche;
- introduzione di coefficienti correttivi;
- trattamento delle manutenzioni straordinarie.
In relazione alle tematiche relative allo sharing dei maggiori/minori costi rispetto ai costi standard l'Autorità intende, in linea generale, confermare l'orientamento di prevedere uno sharing duale simmetrico dei maggiori/minori costi o, in alternativa, ipotesi con diversi livelli delle percentuali di sharing, eventualmente stabilendo che nel caso di costi effettivi superiori rispetto al costo standard sia allocata agli utenti del servizio una quota inferiore al 50% del maggior costo. La percentuale di sharing verrà, comunque, determinata a valle dell'identificazione della metodologia e della quantificazione dei livelli dei costi standard.
L'Autorità intende attivare nel mese di settembre 2016 il tavolo di lavoro con le imprese distributrici, nella prospettiva di adottare il provvedimento finale entro il mese di luglio 2017.
Tetto al riconoscimento degli investimenti nelle località in avviamento
Con riferimento alla definizione di un tetto al riconoscimento dei costi unitari di capitale per le località in avviamento viene confermato l'orientamento di prevedere che il limite sia fissato in logica output based, individuando una soglia massima in termini di spesa per utente servito. Si conferma quindi l'ipotesi di assumere la media della spesa per utente valutata al quarto anno di avviamento per le località con anno di prima fornitura compreso tra il 2003 e il 2005 (circa 3.300 Euro/pdr) e della spesa per utente per le località con anno di prima fornitura negli anni 2009 e 2010 (circa 7.200 Euro/pdr). Nel documento si esprime, inoltre, l'orientamento di prevedere, nel caso una quota degli investimenti sia coperta con contributi, che il tetto trovi applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti, non coperta da contributi, al fine di non introdurre elementi ostativi nei processi di metanizzazione. Viene infine confermata la decorrenza di tale tetto a partire dall'anno tariffe 2018, con riferimento agli investimenti realizzati a partire dall'anno 2017.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 settembre 2016.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.