Seguici su:






Scheda tecnica

Riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica. Istituzione della tutela simile al mercato libero. Ulteriori obblighi per le imprese di distribuzione dell’

Delibera 369/2016/R/eel

11 luglio 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 369/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e non domestici del settore dell'energia elettrica, prevedendo la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (servizio di maggior tutela riformato o servizio MTR) e l'istituzione e la disciplina di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere il passaggio al mercato libero (Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o Tutela SIMILE).
La delibera, che segue le consultazioni 421/2015/R/eel e 75/2016/R/eel, relativamente al servizio di maggior tutela riformato rinvia a successivo provvedimento la revisione delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione dello stesso servizio, mentre definisce, (nell'Allegato A), la disciplina generale della Tutela SIMILE rinviando a successivi provvedimenti la definizione di alcuni aspetti di dettaglio. Infine introduce nuovi obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Acquirente Unico in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale. L'avvio dell'operatività della Tutela SIMILE e del servizio di maggior tutela riformato sono entrambi previsti all' 1 gennaio 2017.

In sintesi, la disciplina della Tutela SIMILE prevede:

 

  • il diritto di parteciparvi per tutti i clienti domestici e le piccole imprese serviti in maggior tutela e i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela che richiedono l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o una voltura. La partecipazione alla Tutela SIMILE e, quindi, la conclusione di un contratto in tale servizio è facoltativa;
  • l'Acquirente Unico quale soggetto Amministratore della Tutela SIMILE con il compito di svolgere le procedure di individuazione dei fornitori ammessi e successivamente di monitorare il permanere delle condizioni di ammissibilità dei fornitori (secondo quanto definito in apposito Regolamento), e di predisporre il Sito Centrale, strutturato in due sezioni differenti, una rivolta ai clienti domestici e una ai clienti non domestici aventi diritto alla maggior tutela. Il contatto tra cliente e fornitore avviene unicamente mediante il Sito Centrale, attraverso il quale il cliente può avere informazioni sulla Tutela SIMILE, comparare le offerte dei fornitori ammessi, scegliere la propria offerta che potrà concludersi in contratto, attraverso una specifica pagina web del fornitore prescelto (che può da parte sua rifiutare la conclusione del contratto con il singolo cliente finale, anche avvalendosi dello switching con riserva, in linea con quanto già previsto per il mercato libero);
  • i requisiti di ammissione a operare nell'ambito della Tutela SIMILE da parte dei fornitori. Questi, infatti, devono soddisfare requisiti di solidità economica e finanziaria, di onorabilità e di natura operativa. Al riguardo, alla data del 30 settembre 2016 devono servire, nel mercato libero o nei rispettivi servizi di tutela, alternativamente:
    • almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela di energia elettrica;
    • almeno 100.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici e/o punti di riconsegna di clienti finali del gas naturale aventi diritto ai relativi servizi di tutela;
  • l'introduzione di un numero massimo di clienti finali servibili in Tutela SIMILE dal singolo fornitore ammesso. Tale numero è inizialmente pari a 500.000 e può essere successivamente rivisto al rialzo in funzione del numero di fornitori ammessi e dei clienti che accedono alla Tutela SIMILE. Al fine di gestire tale numero massimo, è istituito un meccanismo di prenotazione da parte dei clienti finali verso il singolo fornitore prescelto;
  • la definizione delle condizioni generali contrattuali (schema riportato in Appendice 1) che ciascun venditore deve adottare. Tali condizioni sono state definite con l'obiettivo di standardizzare il contratto di Tutela SIMILE e di facilitare per tanto la comparazione per il singolo cliente finale. Il contratto di Tutela SIMILE ha durata di un anno (non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga) e ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica (non possono essere contemplati servizi o promozioni aggiuntivi). Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di Tutela SIMILE, il cliente finale riceve dal proprio fornitore un'apposita comunicazione scritta indicando:
    • la data in cui il contratto di Tutela SIMILE giunge a termine;
    • che è possibile aderire un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore o con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
    • che in caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, al cliente saranno applicate le condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero definite secondo quanto indicato dall'Autorità.
  • la definizione delle condizioni economiche applicate nella Tutela SIMILE, totalmenteconfrontabili con quelle per il servizio di maggior tutela riformato. Il prezzo, infatti sarà composto da
    • un bonus una tantum - espresso in euro per punto di prelievo - riconosciuto in un'unica soluzione al cliente nella prima fattura di Tutela SIMILE, il cui livello (differenziato per tipologia di cliente finale) è definito da ciascun fornitore al momento della procedura di ammissione; nel momento di risoluzione anticipata del contratto il fornitore ha diritto di richiederne la restituzione in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del medesimo.
    • il corrispettivo PED e la componente DISPBT applicati ai clienti del servizio di maggior tutela;
    • il corrispettivo PCR, appositamente introdotto per la Tutela SIMILE al fine di garantire la copertura dei rischi connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica;
    • il corrispettivo PCV di riferimento per i clienti della Tutela SIMILE definito dall'Autorità;
  • la promozione della Tutela SIMILE attraverso il sito dell'Autorità e dello Sportello, anche attraverso il numero verde, e attraverso l'ausilio dei facilitatori, con il compito di informare i clienti finali e di aiutarli nell'accesso alla Tutela SIMILE, eventualmente coadiuvandoli nella conclusione del contratto (che può essere effettuata anche dal facilitatore in nome e per conto del cliente finale). Al riguardo si prevede che possano operare come facilitatori le associazioni dei consumatori riconosciute nell'ambito del CNCU e le organizzazioni di rappresentanza delle PMI che al 30 settembre 2016 aderiscono al protocollo di intesa con l'Autorità di cui alla delibera 549/2012/E/com. Questi potranno quindi accreditarsi per il ruolo di facilitatore entro il 30 novembre 2016 presso l'Acquirente Unico. Per ogni contratto concluso con il supporto di un facilitatore è riconosciuto allo stesso un corrispettivo, la cui entità sarà definita con successivo provvedimento.

 


(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

Documenti collegati