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Scheda tecnica

Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, realizzati a partire dall’anno 2017 - Orientamenti iniziali

Consultazione 205/2016/R/gas

02 maggio 2016

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Con il documento per la consultazione 205/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti iniziali in merito alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione gas e alla determinazione del tetto al riconoscimento dei costi di capitale unitari per le località in avviamento, a partire dalle determinazioni tariffarie dell'anno 2018 (sulla base degli investimenti relativi all'anno 2017).
Illustrato il quadro normativo europeo e nazionale, il documento considera l'ambito di applicazione dei nuovi criteri, riferendolo sia agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia dalle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ATEM. In particolare, nel contesto delle gare d'ambito saranno valutati secondo i criteri in esito al completamento del procedimento in cui si inserisce il documento 205/2016/R/gas  gli investimenti riportati nei piani di sviluppo che rispettino le condizioni minime di sviluppo e siano supportati da analisi costi-benefici ritenute adeguate da parte dell'Autorità.
Al fine dell'individuazione di nuovi criteri per la valutazione dei nuovi investimenti l'Autorità ha identificato tre possibili ipotesi alternative rispetto all'attuale  modalità di riconoscimento dei costi, basata sui costi effettivi valutati a consuntivo.

La prima ipotesi descrive la valutazione dei nuovi investimenti (ammissibili ai riconoscimenti tariffari) sulla base di costi standard. L'adozione di criteri di valutazione fondati su costi standard mira a favorire l'efficienza del servizio dal momento che incentiva le imprese a sostenere costi inferiori rispetto al benchmark fissato dal regolatore.
In termini generali l'Autorità intende valutare l'ipotesi di replicare l'approccio già adottato per il riconoscimento dei costi per l'installazione degli smart meter relativi al servizio di misura del gas naturale, fissando un vettore di costi standard unitari (prezzario) per le singole componenti della rete di distribuzione del gas e prevedendo un meccanismo di sharing duale simmetrico dei maggiori/minori costi (con diversi livelli di percentuale di sharing e ponendo un vincolo in termini di percentuale massima di capitalizzazione).
Tale ipotesi implica l'adozione di un prezzario di riferimento che l'Autorità intende definire considerando il valore di ricostruzione a nuovo delle singole componenti della rete di distribuzione comprensivo di oneri accessori valutati in una determinata misura standard, con l'esclusione di costi di natura finanziaria, in quanto coperti dalla remunerazione riconosciuta sul capitale investito. L'adozione di un prezzario unico nazionale riferito alla posa di una nuova rete è accompagnata dall'applicazione di correttivi sia per tenere conto delle variabili esogene che incidono sui livelli di costo del servizio., sia per  intercettare i maggiori costi connessi allo svolgimento di manutenzioni straordinarie connesse a interventi di sostituzione di cespiti già esistenti.

La seconda ipotesi prevede l'adozione del metodo del price-cap per la valutazione dei nuovi investimenti - opzione alternativa alla logica del costo standard - estendendone l'applicazione (oltre ai costi operativi) alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione.
Con l'applicazione del metodo del price-cap, il regolatore analizza il livello dei costi del servizio (operativi e di capitale) all'inizio del periodo di regolazione (anno test) e fissa un obiettivo di recupero di produttività (applicato al costo totale) per il periodo di regolazione. Le tariffe all'interno del periodo di regolazione sono dunque aggiornate in modo predeterminato sulla base della variazione del tasso d'inflazione e del tasso di recupero di produttività prefissato.

La terza ipotesi di regolazione combina le due precedenti e prevede l'adozione di criteri di riconoscimento dei nuovi investimenti basati sul metodo del price-cap nelle aree del Paese (a livello di ambito territoriale minimo) che abbiano raggiunto un alto grado di metanizzazione e criteri basati sui costi standard nelle aree del Paese con basso grado di metanizzazione.
Le variabili che dovrebbero guidare la scelta del criterio di valutazione dei nuovi investimenti, secondo i primi orientamenti dell'Autorità, dovrebbero essere quindi il grado di metanizzazione raggiunto (espresso dal rapporto tra utenti serviti e popolazione) e le prospettive di sviluppo del servizio (in termini di potenzialità di consumo di gas naturale). La scelta del criterio di valutazione verrebbe effettuata su basi oggettive e non sarebbe lasciata alla discrezionalità delle imprese distributrici.
Per quanto riguarda il tetto al riconoscimento dei costi unitari di capitale per le località in avviamento (definito come il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura), nel documento 205/2016/R/gas  si prevede la definizione di un limite fissato in logica output based, individuando una soglia massima in termini di spesa per utente servito.
Ai fini dell'identificazione di tale tetto l'Autorità reputa opportuno fare riferimento sia ai dati di investimento medio per utente nei periodi in cui non erano previste socializzazioni e in cui gli operatori erano liberi di fissare il prezzo del servizio nella fase di avviamento, sia ai livelli della spesa media per utente riscontrati più di recente.
L'Autorità intende prevedere che tale tetto sia aggiornato annualmente mediante l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 giugno 2016.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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