Scheda tecnica
Disposizioni in merito all’estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico
Delibera 628/2015/R/eel
18 dicembre 2015
Con la delibera 628/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico amplia il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII), apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti e uniforma il contenuto dei dati associati a ciascun punto di prelievo[1].
Il provvedimento fa seguito agli orientamenti espressi nel DCO 547/2013/R/com in merito alla riforma dei processi funzionali alla gestione dei clienti finali nell'ambito del SII, nonché a quanto disposto con le deliberazioni 398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel, con le quali sono state definite, rispettivamente, le disposizioni per l'implementazione e gestione dei processi di voltura e di switching per il settore elettrico nel SII.
L'ampliamento del contenuto informativo del RCU è volto a semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e switching nell'ambito del SII. Inoltre, a livello più generale, l'individuazione dei nuovi dati nel RCU ha anche lo scopo di facilitare l'attuazione dal percorso di riforma del mercato retail, nonché del piano di azioni propedeutiche alla riforma delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura[2] e si pone nell'ottica di consentire di strutturare le attività connesse alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII anche in previsione di un eventuale estensione del trattamento orario, secondo quanto verrà delineato nell'ambito del suddetto percorso di riforma del mercato retail.
La delibera prevede dunque che il set di informazioni contenuto nel RCU in relazione a ciascun punto di prelievo sia ampliato con nuovi dati, che si aggiungono a quelli già registrati[3], e che sono complessivamente classificati nelle seguenti categorie:
- dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione;
- dati relativi al cliente finale associato al punto di prelievo;
- dati di rilevanza commerciale e statistica;
- dati utili ai fini della gestione del settlement;
- dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale;
- dati identificativi degli operatori associati al punto di prelievo;
- dati tecnici relativi al misuratore installato.
Inoltre, con riferimento ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, viene stabilito di uniformare le informazioni presenti nel RCU con quelle già indicate in relazione ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e in salvaguardia.
In relazione all'estensione del RCU con i nuovi dati, la delibera approva anche le modalità di prima attuazione funzionali al popolamento del Registro, prevedendo:
- un primo popolamento con tutti i dati costituenti il RCU, articolato in tre diverse fasi in relazione alle diverse esigenze temporali di utilizzo di tali dati, nonché alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati stessi, anche introducendo specifici obblighi di trasmissione da parte delle imprese di distribuzione o delle controparti commerciali dei dati richiesti dal Gestore del SII;
- successivi aggiornamenti mensili dei dati caricati;
- l'implementazione di tutte le procedure che consentano, a partire dall'1 ottobre 2016, l'inserimento e l'aggiornamento diretto di ciascun dato costituente il RCU da parte del soggetto responsabile della correttezza del dato, senza più necessità di aggiornamenti massivi periodici. Tra tali procedure rientrano i processi di caricamento dei dati relativi ad un nuovo punto di prelievo e di caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura.
La delibera, infine, stabilisce che il SII renda disponibile, per quanto di propria competenza:
- una funzionalità di aggiornamento continuo dei dati costituenti il RCU (aggiornamento on condition) a tutti gli operatori, che consenta di aggiornare tali dati qualora intercorra una loro variazione non prevista nell'ambito dei processi gestiti, tracciandone le motivazioni e fornendone comunicazione a tutte le parti interessate;
- una funzionalità di segnalazione di errori nei dati costituenti il RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dagli operatori;
- una funzionalità di interrogazione per tutti gli utenti del dispacciamento e le controparti commerciali, con possibilità di accesso ai dati di propria competenza del RCU, con riferimento ai punti di prelievo di cui risultano titolari;
- una funzionalità di interrogazione del RCU per lo Sportello per il consumatore di energia, che consenta di acquisire le informazioni funzionali al trattamento efficace dei reclami, definendone le relative modalità operative.
Per quanto riguarda le tempistiche, la delibera prevede che entro 30 giorni il Gestore del SII pubblichi le procedure per l' ampliamento dei dati costituenti il RCU ed entro 90 giorni le specifiche tecniche relative ai processi di trasmissione dei dati costituenti il RCU e di aggiornamento on condition del RCU; le modalità di aggiornamento dei dati previste saranno attive a decorre dall'1 ottobre 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Attualmente il corredo informativo del RCU è costituito dai dati individuati ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com ed è differenziato in relazione al mercato di appartenenza.
[2] Previsto ai sensi della deliberazione 582/2015/R/eel.
[3] Ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com.