Scheda tecnica
Disposizioni relative al codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica
Delibera 609/2015/R/eel
11 dicembre 2015
Con la delibera 609/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina l'avvio dell'efficacia del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.
Dopo l'approvazione del codice di rete tipo con la delibera 268/2015/R/eel, l'Autorità, per svolgere approfondimenti relativi ad alcune segnalazioni pervenute in merito, con la delibera 447/2015/R/eel ne ha previsto il differimento dell'efficacia all'1 gennaio 2016. La delibera 609/2015/R/ EEL interviene, pertanto, modificando la previgente disciplina, al fine di tenere conto delle criticità segnalate e degli approfondimenti condotti in merito.
Nello specifico il provvedimento interviene in tema di garanzie contrattuali, prevedendo:
- la rimozione del requisito di possesso di rating da parte degli istituti bancari e assicurativi che emettono la fidejussione;
- la revisione di alcune disposizioni per l'accesso al rating e alla parent company guarantee, con particolare riferimento ai ritardi di pagamento, cercando di allineare maggiormente il trattamento degli utenti che vi ricorrono a quelli che hanno una fidejussione o un deposito cauzionale, pur facendo salvo il trattamento differenziato al fine di considerare il diverso profilo di rischio sotteso ai diversi strumenti di garanzia;
- maggior chiarezza in merito all'applicazione delle disposizioni del codice di rete, con riferimento ai contratti di trasporto pendenti all'1 gennaio 2016. Al riguardo viene specificato che le garanzie adeguate o prestate dagli utenti in adempimento del codice di rete tipo potranno essere utilizzate dalle imprese distributrici per soddisfare solo eventuali crediti per fatture emesse per il servizio prestato per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2016;
- l'introduzione di un periodo transitorio con obbligo per l'utente del trasporto di adeguare le garanzie a un importo pari alla stima di 3 mesi entro il 12 febbraio 2016, allungando, in prima applicazione le tempistiche - 15 giorni lavorativi - a disposizione per l'utente. In tale periodo transitorio di prima applicazione l'utente in possesso di un giudizio di rating o la cui società controllante possieda a sua volta tale giudizio di rating, può accedere al rating o alla parent company guarantee senza che debba essere verificato preventivamente il requisito di regolarità di pagamento, a fronte però della corresponsione di un corrispettivo per l'accesso maggiorato.
La delibera interviene, inoltre, in tema di fatturazione, prevedendo in particolare la modifica delle disposizioni relative ai termini di pagamento delle fatture. Al riguardo viene definito che:
- per le fatture di ciclo non emesse nei termini previsti la scadenza di pagamento decorra dal primo termine utile del mese successivo;
- sia unificata la decorrenza dei termini di pagamento per tutte le tipologie di fattura (fatture di ciclo, fatture di rettifica e fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi).
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale