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Scheda tecnica

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell’Autorità

Consultazione 607/2015/R/gas

11 dicembre 2015

Con il documento per la consultazione 607/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2015, n.2888/2015 che ha parzialmente annullato la delibera ARG/gas 184/09 in merito alla "Regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013", descrive gli orientamenti su il criterio di ripartizione dei ricavi tra componente capacity e commodity e sul trattamento del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione, benché non vengano meno gli interessi dell'Autorità al ricorso per revocazione della sentenza n.2888/2015.

In particolare con riferimento all'individuazione del baricentro del mercato e ai criteri di ripartizione dei ricavi tra componenti di capacity e di commodity, l'Autorità ritiene che vi siano ragioni tali da giustificare le scelte che hanno condotto alla regolazione annullata, che nel documento vengono chiarite e meglio precisate. L'orientamento avanzato conferma, pertanto, le percentuali di ripartizione (90% capacity - 10% commodity) annullate dal Consiglio di Stato sia con riferimento alla rete nazionale di gasdotti che alla rete regionale, anche in considerazione del fatto che i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per lo svolgimento del servizio sono per la quasi totalità fissi, ossia indipendenti dalla quantità di gas trasportato.

Per quanto, invece, concerne la modalità di recupero dei costi relativi agli autoconsumi (trattamento del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione) nel documento per la consultazione si prevede di superare le modalità di conferimento in natura del gas e di introdurre uno specifico corrispettivo tariffario (CVfuel), dando seguito a quanto richiesto dal Consiglio di Stato. A tale corrispettivo non si prevede l'applicazione del meccanismo del price cap, in quanto i costi dipendono dalle modalità di prelievo del gas e non sono direttamente controllabili dall'impresa di trasporto.

Nel caso di applicazione della modalità individuata sarà necessario effettuare un conguaglio tra i quantitativi di gas conferiti in natura dagli shipper e il nuovo corrispettivo tariffario, unico per tutti i punti di entrata. Il conguaglio sarà pari alla differenza tra il valore del gas conferito, determinato sulla base di un apposito indicatore di prezzo delle transazioni effettuate presso il PSV e il valore determinato applicando il nuovo corrispettivo tariffario ai quantitativi di gas immesso nella rete. Tale conguaglio potrà avvenire in tempi relativamente brevi, entro il termine del primo semestre 2016.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 18 gennaio 2016.




La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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